Sentenza n. 15036/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della nota Ministeriale con la quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di poter essere scrutinato, anche in autotutela, ai fini della promozione, con scrutinio per merito assoluto ed a ruolo aperto, alla qualifica di Commissario Capo Tecnico del Ruolo Direttivo Tecnico con Decorrenza 22/09/2022, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera e del diritto ad essere scrutinato, per merito assoluto ed a ruolo aperto, ai fini della promozione alla qualifica di Commissario Capo Tecnico del Ruolo Direttivo Tecnico della Polizia di Stato con decorrenza 22/09/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota ministeriale di rigetto della richiesta di scrutinio per merito assoluto e a ruolo aperto ai fini della promozione a Commissario Capo Tecnico con decorrenza 22 settembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui era stato escluso dallo scrutinio per la promozione alla qualifica di Commissario Capo Tecnico del Ruolo Direttivo Tecnico della Polizia di Stato e ha chiesto l'annullamento della nota ministeriale di rigetto della propria istanza, nonché l'accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera e a essere scrutinato con decorrenza 22 settembre 2022. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, poiché il Ministero aveva adottato un provvedimento in riscontro alla sua istanza di promozione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente e dell'adozione, nelle more del giudizio, di un provvedimento ministeriale relativo all'istanza di promozione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giusti motivi, in ragione della definizione in rito della controversia; il Ministero è stato comunque condannato alla refusione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione in ragione dell'adozione, da parte dell'amministrazione, di un successivo provvedimento sulla medesima istanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle integralmente per giusti motivi, disponendo tuttavia la refusione del contributo unificato a carico dell'amministrazione resistente.
Come è indicizzato
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