Cassazione Civile, Ordinanza n. 27782/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dal testo emerge una controversia centrata non sul merito sostanziale della lite, ma sulla ammissibilità dell'atto di appello. La parte ricorrente sosteneva che l'impugnazione fosse stata sufficientemente specifica e che la sentenza di secondo grado avesse errato nel dichiararne l'inammissibilità; in particolare, riteneva erronea l'interpretazione dei principi sulla specificità dei motivi di appello, affermando che i punti censurati della decisione di primo grado fossero "tutti". La Corte richiama però i precedenti di legittimità secondo cui, anche dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c. e, nel rito del lavoro, dell'art. 434 c.p.c., l'appello deve contenere una chiara individuazione delle parti della sentenza contestate e delle ragioni di dissenso, con una parte argomentativa che confuti le rationes decidendi del primo giudice. Nel caso concreto, l'atto di appello, pur articolando censure su ricostruzione del fatto e violazione di norme, era stato ritenuto dalla Corte di merito carente di specificità perché non adeguatamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata; il ricorso per cassazione mirava a contestare questa valutazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il principio applicato dal giudice di merito in tema di specificità dei motivi di appello: l'impugnazione deve individuare con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza, nonché confutare le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado. Poiché il ricorrente aveva sviluppato una lettura errata di tali principi, insistendo su una formula generica di contestazione di "tutti" i punti della sentenza, il ricorso è stato respinto in rito. La Corte ha inoltre condannato la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
la norma richiede la specificità dei motivi di appello, senza formalismi sacramentali, ma con chiara individuazione dei capi contestati e delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata
art. 434 c.p.c.
nel rito del lavoro, nel testo anteriore alla novella del 2012 e poi coordinato con l'art. 342 c.p.c., impone che l'impugnazione contenga censure specifiche, correlate alla motivazione della decisione appellata
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
la novella è richiamata come fonte della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
l. 7 agosto 2012, n. 134
legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per la riforma della disciplina dell'appello
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione
Massime di principio
- L'appello è inammissibile quando l'atto non si limita a indicare i capi impugnati, ma omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e di confutarne le rationes decidendi.
- La specificità dei motivi di impugnazione non richiede formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione, ma esige una chiara delimitazione del devolutum e una parte argomentativa idonea a spiegare perché la decisione debba essere riformata.
- La genericità della censura, anche se riferita globalmente a tutta la decisione, non soddisfa il requisito di specificità quando non consente di comprendere quali passaggi motivazionali della sentenza appellata siano effettivamente contestati.
- Nel giudizio di appello, la valutazione di ammissibilità va compiuta in relazione alla correlazione tra motivi di gravame e percorso argomentativo della sentenza impugnata; il dissenso deve essere qualitativamente orientato alle ragioni poste dal primo giudice a base della decisione.
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