Cassazione Penale, Sentenza n. 39137/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che confermava la loro responsabilità, in concorso, per il reato di lesioni personali (artt.110, 582 c.p.). Le doglianze principali riguardano: vizio di motivazione e valutazione probatoria (contraddizioni tra testi e persona offesa; asserita rilevanza di testi revocati); illegittimità delle modalità di assunzione/ revoca della prova testimoniale; eccezioni di nullità per mancata notifica dell'avviso d'udienza (assenza/irreperibilità); errata qualificazione del fatto (si sostiene la rissa anziché lesioni personali) e infine la maturazione della prescrizione del reato (calcolo del termine estintivo avendo riguardo alla data del fatto del 30/08/2014). Inoltre è stata prospettata l'illegalità della pena alla luce della riforma (c.d. riforma Cartabia) che ha rideterminato la procedibilità e le pene per talune lesioni personali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati agli effetti penali: ha rilevato la maturazione della prescrizione del reato (termini calcolati a partire dal 30/08/2014) e ha altresì evidenziato l'illegalità sopravvenuta della pena a seguito della riforma (applicazione di sanzioni più miti previste per i reati di competenza del giudice di pace). Non essendo presenti elementi per una immediata assoluzione ai sensi dell'art.129 c.p.p., la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata in ordine agli effetti penali. I motivi di doglianza relativi agli effetti civili sono stati rigettati: le statuizioni civili della sentenza di merito sono state confermate e i ricorrenti sono condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le censure di vizio di legge, di motivazione e di contraddittorietà.
artt. 24 e 111 Cost.
Rinvio ai principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa invocati dai ricorrenti per censurare la motivazione e la regolarità del procedimento.
art. 129 cod. proc. pen.
Regola la pronuncia di non luogo a procedere o di assoluzione quando ricorrono cause di non imputabilità o di estinzione del reato; la Corte ha richiamato il limite per pronunciare un'assoluzione di accertamento immediato e ha disposto invece la declaratoria di estinzione per prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione del reato: la Corte ha applicato i criteri di computo del termine di prescrizione a partire dalla data del fatto (30/08/2014) con conseguente maturazione del termine estintivo.
art. 161 cod. pen.
Richiamato nel combinato con l'art.157 per il calcolo dei termini massimi di prescrizione rilevanti nel caso.
artt. 110, 582, 583 cod. pen.
Norme sostanziali in relazione al reato di lesioni personali ed alle aggravanti; la qualificazione del fatto come lesioni (non rissa o aggravata) è stata confermata in sede di merito e richiamata dalla Corte.
art. 495, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la revoca della prova testimoniale già ammessa; la Corte ha confermato che la revoca può avvenire con ordinanza motivata quando la testimonianza risulta superflua o non reperibile, compatibilmente con il principio di ragionevole durata.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) e successive disposizioni di coordinamento
La riforma ha modificato la procedibilità e la competenza per alcune lesioni personali e introdotto pene più miti applicabili per talune ipotesi; la Corte ha ritenuto applicabile la lex mitior e ha rilevato l'illegalità sopravvenuta della pena detentiva inflitta.
art. 2, comma 4 c.p.
Principio di applicazione della norma più favorevole nel tempo (lex mitior), invocato per estendere gli effetti della riforma anche ai fatti commessi anteriormente.
Sez. U. giurisprudenza (es. Miraglia, n. 38809/2022)
Richiami giurisprudenziali delle Sezioni Unite che autorizzano la Corte di cassazione a rilevare d'ufficio l'illegalità della pena e ad applicare la lex mitior anche in presenza di ricorso non manifestamente fondato.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata con cura in relazione alla data di consumazione del reato; se matura prima della pronuncia definitiva la Corte di cassazione può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione anche ove non sia possibile pronunciare immediata assoluzione.
- La lex mitior si applica anche se sopravvenuta dopo la sentenza di merito: la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità della pena e disporre l'annullamento sul punto quando la riforma prevede sanzioni più miti.
- La revoca di testimoni già ammessi è legittima purché sia motivata (art.495 c.p.p.): il giudice può ritenere una testimonianza superflua, o impossibile da escutere, soprattutto in considerazione della ragionevole durata del processo; tuttavia la parte deve indicare concretamente perché la prova sarebbe stata decisiva.
- La Corte di cassazione non rivede valutazioni di merito (credibilità dei testi, dinamica dei fatti) salvo vizi di motivazione logico-giuridica o violazioni di legge: le censure meramente ricostruttive dei fatti spesso sono inammissibili.
- La nullità o irregolarità della notificazione può essere superata dalla prova che l'imputato era comunque a conoscenza del procedimento (es. nomina di difensore), ma ogni contestazione va provata con documenti specifici.
- L'estinzione del reato per prescrizione non determina automaticamente l'annullamento delle statuizioni civili: la responsabilità civile può sopravvivere al processo penale e le parti civili possono ottenere la rifusione delle spese processuali anche in Cassazione.
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