Cassazione Penale, Ordinanza n. 03944/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18 marzo 2024. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo in sostanza che la propria condotta non integrasse una resistenza penalmente rilevante; la censura, però, mirava a una diversa lettura delle prove e dei fatti accertati, valorizzando una tesi alternativa della dinamica. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale le aveva escluse. Dal testo emerge che la condotta contestata consisteva nel non aver rispettato l'alt delle forze dell'ordine e nell'essersi dato alla fuga, costringendo gli operanti a un inseguimento ritenuto pericoloso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente fattuale e diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, mentre la motivazione della sentenza impugnata aveva già spiegato perché la fuga dopo l'alt delle forze dell'ordine e il conseguente inseguimento pericoloso integrassero resistenza e non mera resistenza passiva. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento alle modalità particolarmente aggressive della condotta, all'assenza di elementi positivi di valutazione e ai precedenti dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Il testo richiama il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ribadisce che la condotta di mancato arresto all'alt e di fuga, con inseguimento pericoloso degli operanti, può integrare il reato.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base delle modalità della condotta, dell'assenza di elementi positivi e della presenza di precedenti penali.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La condotta di chi non si arresta all'alt intimato dagli operanti e si dia alla fuga, costringendo la polizia a un inseguimento pericoloso, può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale anche quando il ricorrente la qualifichi come mera resistenza passiva.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione che valorizzi negativamente le modalità della condotta, l'assenza di elementi favorevoli e i precedenti penali dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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