Regolamento (UE) 2019/371
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio del codice NC 1006 20, fissandolo a 65 EUR/t. La misura si fonda sul meccanismo previsto dall’organizzazione comune dei mercati agricoli e sull’accordo UE-USA sul metodo di calcolo dei dazi per il riso semigreggio. Contestualmente, abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2012 e si applica immediatamente dalla pubblicazione.
Fissazione del dazio all'importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 a decorrere dall’8 marzo 2019, con abrogazione del precedente regime del 2012.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di riso semigreggio classificato al codice NC 1006 20, escluso il riso Basmati. Il regolamento opera a livello di Stati membri in quanto direttamente applicabile e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina altri tipi di riso né altri prodotti agricoli.
Fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall’8 marzo 2019
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/371 della Commissione interviene sul regime dei dazi all’importazione per il riso semigreggio, in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del meccanismo convenuto con gli Stati Uniti d’America sul calcolo dei dazi applicabili a tale prodotto. La misura aggiorna il dazio in funzione dei quantitativi di titoli d’importazione rilasciati nel periodo considerato e sostituisce la disciplina previgente.
Base giuridica e contesto
La Commissione richiama l’articolo 183, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Nei considerando viene ricordato che l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio, istituisce il metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio.
Ambito materiale e presupposti del nuovo dazio
Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti, la Commissione constata che per il periodo dal 1° settembre 2018 al 28 febbraio 2019 sono stati rilasciati titoli d’importazione per riso semigreggio del codice NC 1006 20, esclusi i titoli relativi al riso Basmati, per un quantitativo complessivo di 265 824 tonnellate. Tale elemento determina la necessità di modificare il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio diverso dal riso Basmati.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 fissa il dazio all’importazione per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 in misura pari a 65 EUR/t. Il regolamento non introduce ulteriori condizioni, quote o procedure di autorizzazione, ma si limita alla determinazione del livello del dazio applicabile.
Abrogazione della disciplina precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2012 della Commissione, che conteneva la precedente fissazione dei dazi all’importazione per alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall’8 marzo 2012. Il nuovo regolamento sostituisce dunque integralmente il precedente atto per la materia disciplinata.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua immediata applicabilità in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposto applicativo
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 183, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il meccanismo di calcolo dei dazi per il riso semigreggio deriva dall’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio.
Determinazione del dazio all’importazione
Per il riso semigreggio del codice NC 1006 20 il dazio all’importazione è fissato in 65 EUR/t. La fissazione avviene in considerazione dei titoli d’importazione rilasciati per il periodo dal 1° settembre 2018 al 28 febbraio 2019, pari a 265 824 t, come comunicato dalle autorità competenti.
Esclusione del riso Basmati
Il dato quantitativo richiamato e la modifica del dazio riguardano il riso semigreggio del codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati; quest’ultimo è espressamente escluso dal calcolo riportato nel considerando.
Abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2012 è abrogato. Tale atto costituiva la precedente disciplina dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, secondo il considerando, il dazio deve essere fissato entro dieci giorni dal termine del periodo di riferimento indicato.
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