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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/714

Regolamento delegato (UE) 2019/714 della Commissione, del 7 marzo 2019, che sostituisce l'allegato I e modifica gli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

Normativa europea32019R0714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il quadro applicabile all’iniziativa dei cittadini europei dopo la nuova composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024 e dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione. In particolare sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 con i nuovi numeri minimi di firmatari per Stato membro. Modifica inoltre le note informative degli allegati II e VII, semplificando l’informativa sul trattamento dei dati personali e sostituendo il riferimento al vecchio regolamento (CE) n. 45/2001 con il regolamento (UE) 2018/1725.

Adeguamento dell’allegato I e modifica degli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 sull’iniziativa dei cittadini europei, in particolare per aggiornare i numeri minimi di firmatari per Stato membro e semplificare le note informative sui dati personali.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’iniziativa dei cittadini europei disciplinata dal regolamento (UE) n. 211/2011, quindi agli organizzatori di proposte di iniziativa, ai firmatari e, sul piano operativo, alla Commissione europea nella gestione della registrazione e della presentazione delle iniziative. Incide sul calcolo del numero minimo di firmatari richiesto in almeno un quarto degli Stati membri e sui moduli/registri utilizzati per registrazione e presentazione. La modifica dell’allegato I si applica dal 2 luglio 2019, oppure, se posteriore, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Adeguamento dell’iniziativa dei cittadini europei ai nuovi seggi del Parlamento europeo e alle regole sulla privacy

Il regolamento delegato (UE) 2019/714 interviene sul regolamento (UE) n. 211/2011 in materia di iniziativa dei cittadini europei per adeguarlo alla nuova composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2019-2024 e per aggiornare i riferimenti e le note relative alla protezione dei dati personali. La Commissione richiama, tra i presupposti, la necessità di riflettere nel calcolo delle soglie minime di sottoscrizioni il numero di deputati europei per ciascuno Stato membro, nonché di tenere conto della sopravvenuta abrogazione del regolamento (CE) n. 45/2001.

Ambito materiale e finalità dell’intervento

L’intervento riguarda esclusivamente il funzionamento dell’iniziativa dei cittadini europei disciplinata dal regolamento (UE) n. 211/2011. Esso non istituisce un nuovo meccanismo, ma aggiorna tre profili: i numeri minimi di firmatari per Stato membro, le informazioni da rendere pubbliche nei moduli di registrazione e presentazione, e il rinvio alla normativa UE vigente in tema di protezione dei dati. La finalità è assicurare coerenza con la composizione del Parlamento europeo stabilita dalla decisione (UE) 2018/937 e con il quadro aggiornato di data protection applicabile alle istituzioni dell’Unione.

Soggetti interessati e campo di applicazione

Il regolamento incide su:

  • gli organizzatori di un’iniziativa dei cittadini, che devono chiederne la registrazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011;
  • i soggetti che presentano l’iniziativa alla Commissione mediante il modulo di cui all’articolo 9 e all’allegato VII;
  • la Commissione, quanto alla tenuta del registro elettronico e alla pubblicazione selettiva di specifiche informazioni. La modifica dell’allegato I si applica dal 2 luglio 2019 oppure, se posteriore, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito in base all’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Aggiornamento delle soglie minime di firmatari

Il nucleo della modifica consiste nella sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento n. 211/2011. Restano ferme la logica dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo cui, in almeno un quarto degli Stati membri, l’iniziativa deve raccogliere un numero minimo di firmatari pari al numero dei deputati europei eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750, ma vengono aggiornati i valori numerici per ciascun Paese. Il nuovo allegato fissa, tra gli altri, i seguenti minimi:

  • Belgio: 15.750
  • Germania: 72.000
  • Francia: 59.250
  • Italia: 57.000
  • Spagna: 44.250
  • Polonia: 39.000
  • Paesi Bassi: 21.750
  • Romania: 24.750
  • Svezia: 15.750 Sono altresì riportati gli altri valori per tutti gli Stati membri, inclusi quelli con soglia pari a 4.500, 6.000, 8.250, 9.000, 9.750, 10.500, 12.750, 14.250 e 15.750, secondo la tabella allegata.

Modifica delle note negli allegati II e VII

Il regolamento modifica anche le note informative contenute negli allegati II e VII, che accompagnano rispettivamente la domanda di registrazione e il modulo di presentazione dell’iniziativa. La nuova formulazione restringe e chiarisce le informazioni rese pubbliche tramite il registro elettronico della Commissione, specificando che sono pubblicati solo:

  • nome e cognome degli organizzatori;
  • indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto;
  • informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Viene inoltre confermato il diritto degli interessati a opporsi alla pubblicazione dei propri dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.

Aggiornamento del riferimento alla normativa sulla protezione dei dati

Le note degli allegati II e VII non richiamano più il regolamento (CE) n. 45/2001, poiché tale atto è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1725. L’aggiornamento è coerente con il quadro vigente di tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la parte sostanziale relativa alle soglie minime di firmatari, contenuta nell’articolo 1, punto 1, ha una decorrenza differita al 2 luglio 2019 oppure, se successiva, al giorno successivo alla cessazione di applicazione dei trattati al Regno Unito. In questo modo l’adeguamento resta allineato alla concreta composizione del Parlamento europeo e alla situazione derivante dall’articolo 50 TUE.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato I: numeri minimi di firmatari

L’allegato I del regolamento (UE) n. 211/2011 è sostituito integralmente per riflettere il nuovo numero di membri del Parlamento europeo per ciascuno Stato membro nella legislatura 2019-2024. Il numero minimo di firmatari per Stato membro resta calcolato secondo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 211/2011, cioè in base al numero di eurodeputati eletti nello Stato membro moltiplicato per 750. Il nuovo allegato riporta, tra gli altri, i valori per Italia 57.000, Germania 72.000, Francia 59.250, Spagna 44.250 e Polonia 39.000.

Adeguamento delle note informative negli allegati II e VII

Negli allegati II e VII del regolamento (UE) n. 211/2011 la nota (1) è sostituita con una formulazione abbreviata e semplificata. La nuova nota precisa che, mediante il registro elettronico della Commissione, saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi e-mail delle persone di contatto e le informazioni sulle fonti di sostegno e di finanziamento; inoltre, gli interessati possono opporsi alla pubblicazione dei propri dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare.

Aggiornamento del riferimento normativo in materia di dati personali

Il testo delle note negli allegati II e VII viene allineato alla disciplina vigente, eliminando il riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2018/1725 a decorrere dall’11 dicembre 2018.

Decorrenza dell’applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, punto 1, relativo alla sostituzione dell’allegato I, si applica dal 2 luglio 2019 oppure, se successiva, dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale ueiniziativa dei cittadini europeiprotezione dei datiprocedura amministrativa europea

Testo integrale

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