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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/986

Regolamento delegato (UE) 2019/986 della Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il sistema di monitoraggio delle emissioni di CO2 per i veicoli commerciali leggeri N1 omologati in più fasi, adeguandolo alla nuova procedura WLTP. Introduce una metodologia specifica per calcolare e comunicare le emissioni di CO2 dei veicoli di base incompleti, così da attribuire dati più rappresentativi al costruttore del veicolo di base già al momento della produzione e vendita del veicolo incompleto. Prevede inoltre un meccanismo di controllo della rappresentatività dei dati e, in caso di divergenze persistenti, l’utilizzo dei valori dei veicoli completati finali. Il testo modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 e impone obblighi informativi annuali ai costruttori e agli Stati membri.

Modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 per introdurre una nuova metodologia di monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri N1 omologati con sistema a più fasi, in coerenza con il WLTP.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli commerciali leggeri nuovi della categoria N1 soggetti al sistema di omologazione in più fasi nell’Unione europea e, in particolare, ai costruttori dei veicoli di base, agli Stati membri e alla Commissione ai fini del monitoraggio e del calcolo delle emissioni specifiche di CO2. Riguarda i veicoli di base incompleti e completi presentati per l’omologazione in più fasi e i veicoli completati finali immatricolati nell’Unione. Sono previste regole specifiche per i veicoli di base incompleti; per i veicoli di base completi restano applicabili le emissioni di CO2 e la massa in ordine di marcia del veicolo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; alcune modifiche hanno effetto dal 1o settembre 2019 e il punto 1.2 dell’allegato II, parte A, è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2021.

Modifica del monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri omologati in più fasi

Il regolamento delegato (UE) 2019/986 interviene sul regolamento (UE) n. 510/2011 per adeguare il sistema di monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri N1 omologati con sistema a più fasi al passaggio alla procedura WLTP introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151. La finalità è rendere disponibili, già nella fase di produzione e vendita del veicolo incompleto, dati più rappresentativi per l’attribuzione delle emissioni al costruttore del veicolo di base.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che, dal 1o settembre 2019, la misurazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli leggeri avviene secondo la WLTP, che sostituisce il NEDC. Poiché, ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011, le emissioni specifiche dei veicoli omologati in più fasi sono attribuite al costruttore del veicolo di base, la Commissione ritiene necessario definire una metodologia capace di determinare valori di CO2 e di massa del veicolo di base incompleto in modo anticipato e coerente con i dati del veicolo completato finale.

Ambito di applicazione

Le nuove regole si applicano ai veicoli di categoria N1 omologati in più fasi nell’Unione, con particolare riguardo ai veicoli di base incompleti. Il monitoraggio riguarda i costruttori dei veicoli di base, gli Stati membri che raccolgono e trasmettono i dati, e la Commissione che calcola le medie annuali e verifica la rappresentatività dei valori comunicati. Per i veicoli di base completi continuano a valere i dati ordinari di CO2 e massa in ordine di marcia del veicolo.

Modifiche agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011

Nell’allegato I, al punto 1, lettera c), per i veicoli omologati in più fasi incompleti è introdotta la massa di monitoraggio (Mmon), in sostituzione del valore M, calcolata secondo la formula Mmon = MRObase × B0. Nell’allegato II, parte A, il punto 1.2 è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2021 e sono inseriti i nuovi punti 1 bis, 1 bis.1, 1 ter e 1 quater.

Calcolo delle emissioni di CO2 di monitoraggio

Dal 1o settembre 2019, per ogni veicolo di base incompleto, il costruttore deve calcolare e comunicare alla Commissione le emissioni specifiche di CO2 del veicolo di base, chiamate emissioni di CO2 di monitoraggio. Il calcolo avviene mediante il metodo dell’interpolazione previsto dal regolamento (UE) 2017/1151, con adattamenti su tre parametri tecnici: massa del veicolo, resistenza al rotolamento e zona anteriore. La massa standard del veicolo di base (DMbase) è definita da una formula che include MRObase, il coefficiente B0, 25 kg e la massa rappresentativa del carico del veicolo (MVL), pari al 28% del carico massimo del veicolo.

Parametri e correzioni del coefficiente B0

Il coefficiente B0 è determinato come media ponderata di valori relativi alla massa dei veicoli omologati in più fasi immatricolati in anni civili di riferimento e deve essere corretto entro il 31 ottobre 2021 sulla base dei valori dei veicoli immatricolati nel periodo 2018-2020. La disciplina prevede anche regole di sostituzione del termine TMind con DMbase, TML o TMH, a seconda della collocazione del valore calcolato rispetto alla famiglia di interpolazione. Per la resistenza al rotolamento si utilizza quella del veicolo di base; per la zona anteriore, invece, il regolamento distingue tra veicoli appartenenti o meno a una famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento e consente tre opzioni tecniche di determinazione.

Rappresentatività dei dati e intervento della Commissione

A partire dal 2020 la Commissione deve verificare ogni anno se i valori medi di CO2 di monitoraggio comunicati dal costruttore sono rappresentativi rispetto alle emissioni dei veicoli completati effettivamente immatricolati. Se per due anni civili consecutivi la divergenza raggiunge almeno il 4%, la Commissione deve utilizzare la media delle emissioni dei veicoli completati dell’anno successivo per calcolare le emissioni specifiche medie del costruttore del veicolo di base o del raggruppamento interessato. In caso di divergenze persistenti, il controllo e il ricalcolo si ripetono ogni tre anni.

Obblighi di comunicazione e fonti dei dati

I costruttori di veicoli di base devono trasmettere alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi ai veicoli di base incompleti o completi venduti nell’anno civile precedente nell’Unione. I dati comprendono, tra l’altro, il numero di identificazione del veicolo, l’identificatore della famiglia di interpolazione, le emissioni specifiche di CO2, la zona anteriore, la resistenza al rotolamento, la massa di monitoraggio, la massa in ordine di marcia e la massa rappresentativa del carico. I dati devono derivare dal certificato di conformità o esservi coerenti; gli altri elementi devono provenire dalla documentazione di omologazione o dalle informazioni comunicate dal costruttore. Gli Stati membri devono inoltre assicurare che il monitoraggio sia sufficientemente preciso.

Regole particolari per il certificato di conformità e i veicoli bifuel

Quando il certificato di conformità riporta una massa minima e una massa massima, ai fini del regolamento deve essere utilizzato solo il valore massimo. Per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas, se il certificato indica le emissioni di CO2 per entrambi i carburanti, deve essere utilizzato solo il valore misurato per il gas.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La soppressione del punto 1.2 dell’allegato II, parte A, opera invece dal 1o gennaio 2021.

Disposizioni principali

Adeguamento alla procedura WLTP

Il regolamento prende atto che dal 1o settembre 2019 tutti i veicoli leggeri sono soggetti al WLTP introdotto dal regolamento (UE) 2017/1151, che sostituisce il NEDC. Su tale base, viene introdotta una nuova metodologia per determinare emissioni di CO2 e consumo di carburante dei veicoli N1 omologati in più fasi.

Massa di monitoraggio per i veicoli incompleti

Nell’allegato I, punto 1, lettera c), per i veicoli omologati in più fasi incompleti di cui all’allegato II, parte A, punto 1 bis, il valore M è sostituito dalla massa di monitoraggio (Mmon), calcolata come Mmon = MRObase × B0, dove MRObase e B0 sono definiti nell’allegato II, parte A, punto 1 bis.1, lettera a).

Nuovo punto 1 bis: calcolo delle emissioni di CO2 dei veicoli di base incompleti

Dal 1o settembre 2019, per ciascun veicolo di base incompleto N1 soggetto a omologazione in più fasi, il costruttore deve determinare e comunicare alla Commissione le emissioni specifiche di CO2 del veicolo di base, definite come emissioni di CO2 di monitoraggio, secondo la metodologia del punto 1 bis.1. La Commissione utilizza tali valori per calcolare le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore del veicolo di base nell’anno civile in cui è immatricolato il veicolo completato, salvo il caso disciplinato dal punto 1 ter. Per i veicoli di base completi si usano emissioni di CO2 e massa in ordine di marcia del veicolo.

Metodo di calcolo con interpolazione

Il costruttore calcola le emissioni di CO2 di monitoraggio mediante il metodo dell’interpolazione previsto dall’allegato XXI, suballegato 7, punti 3.2.3.2 o 3.2.4 del regolamento (UE) 2017/1151, con adattamenti relativi alla massa del singolo veicolo, alla resistenza al rotolamento e alla zona anteriore. La massa standard del veicolo di base (DMbase) è calcolata con formula specifica: DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL, con MVL pari al 28% del carico massimo del veicolo. Sono disciplinate anche le modalità di correzione di B0 entro il 31 ottobre 2021 sulla base dei valori dei veicoli immatricolati nel triennio 2018-2020.

Parametri tecnici: massa, resistenza al rotolamento e zona anteriore

Ai fini del calcolo, il termine TMind è sostituito da DMbase o, se del caso, da TML o TMH; se DMbase è inferiore a TML o superiore a TMH, si usa rispettivamente TML o TMH. La resistenza al rotolamento da utilizzare è quella del veicolo di base. Per la zona anteriore, il costruttore deve usare, a seconda dei casi, la zona anteriore del veicolo rappresentativo della famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento, la media delle zone anteriori del veicolo High e Low della famiglia di interpolazione oppure la zona anteriore del veicolo High; se il veicolo di base incompleto non appartiene a una famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento, si usa il valore del veicolo High.

Rappresentatività dei valori di CO2 di monitoraggio

A decorrere dall’anno civile 2020, la Commissione valuta ogni anno la rappresentatività dei valori medi delle emissioni di CO2 di monitoraggio comunicati dal costruttore rispetto alla media delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli completati immatricolati nell’anno pertinente e ne informa il costruttore. Se per due anni civili successivi emerge una divergenza pari o superiore al 4% tra la media delle emissioni specifiche di CO2 di tutti i veicoli completati e la media dei valori di monitoraggio dei veicoli di base collegati, la Commissione usa la media dei veicoli completati dell’anno civile successivo per calcolare le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore; in caso di divergenze persistenti, il calcolo si ripete ogni tre anni.

Obblighi di comunicazione dei costruttori di veicoli di base

I costruttori di veicoli di base devono comunicare alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno, per ogni veicolo di base incompleto o completo presentato per l’omologazione in più fasi e venduto nell’anno civile precedente nell’Unione, una serie di dati: numero di identificazione del veicolo, identificatore della famiglia di interpolazione, emissioni specifiche di CO2, zona anteriore con indicazione dell’opzione applicabile, resistenza al rotolamento, massa di monitoraggio, massa in ordine di marcia e massa rappresentativa del carico.

Fonti dei dati e regole di precisione del monitoraggio

I dati dettagliati di cui al punto 1 devono risultare dal certificato di conformità oppure essere coerenti con esso; gli altri dati devono provenire dalla documentazione di omologazione o dalle informazioni comunicate dal costruttore a norma del punto 1 quater. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che la procedura di monitoraggio sia sufficientemente precisa. Se il certificato di conformità indica una massa minima e una massa massima, deve essere utilizzato solo il valore massimo. Per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas, si utilizza solo il valore di CO2 misurato per il gas.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Nell’allegato II, parte A, il punto 1.2 è soppresso con effetto dal 1o gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiomologazione dei veicoliemissioni di co2mercato interno

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