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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1081

Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2019/1081 disciplina la formazione specifica del personale che svolge o assiste controlli fisici nei posti di controllo frontalieri nell'ambito del sistema dei controlli ufficiali del regolamento (UE) 2017/625. La finalità è garantire un livello uniforme di competenza tecnica e operativa nei controlli su animali e determinate merci provenienti da paesi terzi. Sono previsti obblighi per le autorità competenti in materia di organizzazione, contenuti minimi della formazione e conservazione della documentazione. Il regolamento consente anche il riconoscimento di attività di formazione o scambi di personale già organizzati ai sensi dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625, se coerenti con le materie richieste.

Norme UE sulla formazione specifica del personale autorizzato a eseguire o assistere controlli fisici ai posti di controllo frontalieri su animali e talune merci di origine animale provenienti da paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica al personale, diverso dai veterinari ufficiali e dai responsabili fitosanitari ufficiali, che ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 assiste il veterinario ufficiale nei controlli fisici su animali, ad eccezione degli animali acquatici, e su carni e frattaglie commestibili, oppure esegue controlli fisici su animali acquatici, prodotti di origine animale diversi da carni e frattaglie commestibili, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale. Riguarda i posti di controllo frontalieri e, quindi, l'ingresso nell'Unione di animali e merci soggetti ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (UE) 2017/625. Si applica dal 14 dicembre 2019; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Formazione specifica del personale per i controlli fisici ai posti di controllo frontalieri

Il regolamento delegato (UE) 2019/1081 integra il quadro del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, stabilendo requisiti formativi specifici per il personale che assiste o svolge controlli fisici ai posti di controllo frontalieri. La ratio è assicurare che tali controlli, effettuati su animali e determinate merci provenienti da paesi terzi, siano eseguiti con un livello uniforme di competenza tecnica in tutta l'Unione.

Ambito di applicazione

Il testo si applica al personale non veterinario ufficiale e non fitosanitario ufficiale che opera ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. In particolare riguarda:

  • il personale che assiste il veterinario ufficiale nei controlli fisici su animali, con esclusione degli animali acquatici, e su carni e frattaglie commestibili;
  • il personale che esegue controlli fisici su animali acquatici, prodotti di origine animale diversi da carni e frattaglie commestibili, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale.

Il regolamento non si applica ai veterinari ufficiali né ai responsabili fitosanitari ufficiali. Si applica dal 14 dicembre 2019; l'entrata in vigore formale è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Presupposto normativo e finalità

I considerando richiamano che l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 impone una formazione adeguata a tutto il personale che svolge controlli ufficiali e altre attività ufficiali, e che l'allegato II, capo I, individua le materie generali della formazione. Tuttavia, poiché i controlli fisici ai posti di controllo frontalieri richiedono competenze tecniche specifiche, il regolamento introduce requisiti ulteriori per il personale diverso dai veterinari ufficiali.

È inoltre evidenziato che i controlli sugli animali trattenuti durante il trasporto richiedono attenzione alla cura degli animali e alla prevenzione dei ritardi, e che la formazione deve assicurare un livello di esecuzione omogeneo presso tutti i posti di controllo frontalieri.

Obblighi delle autorità competenti

Le autorità competenti devono predisporre e organizzare un programma di formazione teorico e pratico. Il personale interessato può essere impiegato nei controlli fisici solo dopo aver completato con esito positivo un programma conforme alle prescrizioni del regolamento.

Le autorità devono anche conservare la documentazione relativa alla formazione per ciascuna persona, in formato cartaceo o elettronico. La documentazione deve indicare:

  • date della formazione;
  • durata;
  • descrizione del programma;
  • eventuali certificati di superamento.

Ogni posto di controllo frontaliero situato nello Stato membro deve poter accedere a tale documentazione.

Contenuti del programma di formazione

Il contenuto del programma deve essere adattato agli animali e alle merci per cui il posto di controllo frontaliero è designato, nonché ai compiti e alle responsabilità del personale. Le materie obbligatorie comprendono una gamma molto ampia di conoscenze giuridiche, tecniche e operative, tra cui:

  • normativa UE sull'ingresso di animali e merci e procedure prima, durante e dopo i controlli;
  • principi di esame degli animali;
  • verifica dell'idoneità al trasporto;
  • modalità pratiche di manipolazione degli animali, incluse misure per ridurre i ritardi e garantire, se necessario, nutrizione, abbeveraggio, scarico e alloggio;
  • esame sensoriale delle merci;
  • controllo del mezzo di trasporto e delle condizioni di trasporto, compresa la catena del freddo;
  • identificazione delle specie animali, comprese, ove rilevante, le specie esotiche invasive introdotte tramite animali e merci, richiamando l'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014;
  • uso delle attrezzature, attuazione di piani di monitoraggio, campionamento e analisi di laboratorio;
  • interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio e decisioni conseguenti secondo la normativa UE applicabile;
  • valutazione dei rischi e raccolta di dati su salute animale e pubblica per controlli mirati;
  • prevenzione della contaminazione incrociata e rispetto delle norme di biosicurezza;
  • prescrizioni di etichettatura per le merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;
  • indagini e tecniche per individuare pratiche fraudolente o ingannevoli nel commercio.

Deroga per formazione già svolta ai sensi dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625

Il regolamento prevede una deroga utile sul piano organizzativo. Il personale può essere considerato idoneo anche se ha seguito attività di formazione o programmi per lo scambio di personale organizzati ai sensi dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625, purché tali percorsi coprano il contenuto e le materie richieste dal programma di formazione specifico.

Abrogazione e raccordo temporale

Il regolamento abroga la decisione 93/352/CEE della Commissione, che disciplinava la designazione di un agente ufficiale con formazione specifica per i controlli sul pesce nei porti. L'abrogazione si giustifica perché la materia è ora ricondotta al regolamento (UE) 2017/625 e al nuovo regime formativo.

Quanto all'efficacia temporale, il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 14 dicembre 2019, data coincidente con l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito soggettivo

Definisce le prescrizioni specifiche di formazione per il personale indicato all'articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625 che svolge controlli fisici ai posti di controllo frontalieri. Il regolamento si applica al personale che assiste il veterinario ufficiale nei controlli su animali, esclusi gli animali acquatici, e su carni e frattaglie commestibili, nonché al personale che esegue controlli su animali acquatici, altri prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale. Restano esclusi i veterinari ufficiali e i responsabili fitosanitari ufficiali.

Obbligo di formazione e compiti delle autorità competenti

Il personale interessato può assistere o eseguire i controlli fisici solo se ha completato con successo un programma di formazione conforme all'articolo 3. Le autorità competenti devono elaborare e organizzare tale programma, che deve essere teorico e pratico, per assicurare il necessario livello di competenza e conoscenza tecnica. Devono inoltre conservare la documentazione della formazione, su supporto cartaceo o elettronico, con date, durata, descrizione del programma e, se del caso, certificati di superamento, garantendo l'accesso ai posti di controllo frontalieri del rispettivo Stato membro.

Contenuti minimi della formazione

Il contenuto del programma dipende dagli animali e dalle merci per cui il posto di controllo frontaliero è designato, nonché dai compiti e responsabilità del personale. Le materie obbligatorie includono: normativa UE sull'ingresso di animali e merci e procedure durante e dopo i controlli; principi di esame degli animali; verifica dell'idoneità al trasporto; manipolazione degli animali e misure per ridurre i ritardi e garantire cura, nutrizione, abbeveraggio, scarico e alloggio se necessario; esame sensoriale delle merci; controllo del mezzo e delle condizioni di trasporto, inclusa la catena del freddo; identificazione delle specie animali, comprese eventuali specie esotiche invasive; uso delle attrezzature, piani di monitoraggio, campionamento e analisi di laboratorio; interpretazione dei risultati di laboratorio e decisioni conseguenti; valutazione dei rischi; prevenzione della contaminazione incrociata e biosicurezza; requisiti di etichettatura per talune merci; indagini e tecniche di controllo contro pratiche fraudolente o ingannevoli.

Deroga per attività di formazione e scambio di personale

In deroga al requisito del programma di formazione dell'articolo 2, il personale può essere abilitato se formato nell'ambito di attività di formazione o programmi per lo scambio di personale organizzati ai sensi dell'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che tali attività o programmi coprano il contenuto e le materie del programma di formazione previsto dall'articolo 3, paragrafo 2.

Abrogazione della decisione 93/352/CEE

È abrogata la decisione 93/352/CEE della Commissione, che disciplinava la designazione di un agente ufficiale formato specificamente per i controlli sul pesce nei posti d'ispezione frontalieri nei porti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/625.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisicurezza alimentaresalute e benessere animalesanità delle piantecommercio con paesi terzi

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