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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/981

Regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione, dell'8 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il quadro tecnico di Solvibilità II, intervenendo sul regolamento delegato (UE) 2015/35. Le modifiche riguardano soprattutto la formula standard per il SCR, con semplificazioni operative, nuovi trattamenti prudenziali per investimenti in capitale e debito privato, esposizioni verso CCP e garanzie pubbliche, oltre a una revisione delle regole su imposte differite e tecniche di attenuazione del rischio. Sono inoltre aggiornati diversi allegati con nuovi parametri, correlazioni e segmentazioni, in particolare per il rischio catastrofale e per i rischi non vita e malattia.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 in materia di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e di trattamento prudenziale di specifiche esposizioni e strumenti finanziari nel settore assicurativo e riassicurativo

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette a Solvibilità II, nonché, per alcuni profili, ai gruppi assicurativi e alle imprese partecipate/collegate rilevanti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. Incide sul calcolo secondo la formula standard, sulle tecniche di attenuazione del rischio, sulla classificazione dei fondi propri, sul trattamento di esposizioni verso CCP qualificate, amministrazioni regionali e autorità locali, nonché su talune semplificazioni per OIC e portafogli illiquidi/complessi. Alcune modifiche si applicano solo dal 1o gennaio 2020; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri, con rilevanza SEE.

Regolamento delegato (UE) 2019/981: modifica di Solvibilità II

Il regolamento aggiorna in modo esteso il regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. L’intervento recepisce l’esperienza applicativa dei primi anni di Solvibilità II e mira, tra l’altro, a rendere più proporzionato il calcolo del SCR, a favorire alcuni investimenti di lungo periodo e a rafforzare la coerenza prudenziale con altri settori finanziari.

Ambito e finalità della revisione

La logica di fondo del regolamento è duplice: da un lato, semplificare e calibrare meglio alcuni calcoli della formula standard; dall’altro, eliminare ostacoli considerati ingiustificati a investimenti in private equity, debito a collocamento privato e strumenti di capitale non quotati o di lungo termine. Il testo richiama inoltre l’esigenza di allineare specifici trattamenti prudenziali a quelli vigenti per enti creditizi e imprese di investimento, tenendo conto delle diverse strutture di business.

Nuove definizioni e chiarimenti iniziali

L’articolo 1 del regolamento modificativo inserisce nel regolamento 2015/35 le definizioni di:

  • CCP;
  • "non aggredibile in caso di procedura concorsuale";
  • "cliente";
  • "partecipante diretto";
  • "operazione relativa a CCP".

Viene inoltre precisato, all’articolo 18, che alcune obbligazioni non legate a premi già pagati non fanno parte del contratto di assicurazione o riassicurazione se mancano i requisiti indicati nelle lettere a), b) e c) del nuovo paragrafo 5. Se un contratto è scindibile e una parte soddisfa tali requisiti, le obbligazioni non legate ai premi di quella parte restano fuori dal contratto.

Struttura per scadenza dei tassi privi di rischio

L’articolo 43 riscritto stabilisce che i tassi della struttura per scadenza di base devono essere acquisibili nella pratica e determinati in modo affidabile sulla base di strumenti scambiati in un mercato finanziario DLT. La pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio deve essere calcolata separatamente per valuta e scadenza, su tutte le informazioni rilevanti.

Le tecniche, i dati e i parametri utilizzati per determinare le informazioni tecniche, compresi UFR, ultima durata di estrapolazione e durata della convergenza, devono essere:

  • trasparenti;
  • prudenti;
  • affidabili;
  • obiettivi;
  • coerenti nel tempo.

EIOPA deve informare la Commissione sulle variazioni sostanziali dei dati; in caso di tale variazione può proporre modifiche dei metodi, dei dati o dei parametri, accompagnandole con una valutazione di opportunità e impatto.

Fondi propri: assorbimento perdite, svalutazione e conversione

Una parte centrale dell’intervento riguarda l’articolo 71. Il meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale viene disciplinato in modo più dettagliato per gli elementi di fondi propri di base che prevedono svalutazione o conversione automatica.

In sintesi:

  • se il trigger si verifica nelle circostanze dell’articolo 71, paragrafo 8, secondo comma, lettera c), la svalutazione o conversione può essere parziale, ma sufficiente a ripristinare il SCR;
  • se la svalutazione/conversione parziale non basta, il residuo deve essere ridotto almeno linearmente fino alla completa svalutazione/conversione al raggiungimento del 75 % del SCR o prima;
  • se il trigger si verifica nelle circostanze delle lettere a) o b), l’elemento è svalutato o convertito integralmente;
  • dopo la svalutazione o conversione iniziale, eventuali ulteriori deterioramenti vengono considerati ogni tre mesi fino al ripristino del requisito.

È introdotta una deroga straordinaria: l’autorità di vigilanza può rinunciare all’attivazione del meccanismo se l’evento avviene nelle circostanze della lettera c), non vi erano stati eventi precedenti nelle lettere a) o b), e sono soddisfatte le condizioni probatorie su impatto fiscale, piano di risanamento ex articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, e certificazione dei revisori.

Per il rimborso o riscatto anticipato, entro 5 anni dalla data di emissione in alcuni casi, il testo richiede:

  • margine adeguato rispetto al SCR dopo il rimborso/riscatto;
  • variazione sopravvenuta e non ragionevolmente prevedibile della classificazione regolamentare oppure del regime fiscale;
  • approvazione e valutazione favorevole dell’autorità di vigilanza.

Calcolo del SCR: look-through, semplificazioni e proporzionalità

L’articolo 84 è modificato per consentire, in assenza di look-through, il calcolo del SCR su base dell’allocazione target delle attività sottostanti o, se non disponibile, dell’ultima allocazione comunicata. La semplificazione è subordinata alla permanenza della gestione secondo tali allocazioni e all’assenza di variazioni significative a breve termine.

Sono ammessi raggruppamenti di dati se consentono un calcolo prudente di tutti i sottomoduli e scenari pertinenti e se non riguardano oltre il 20 % del valore totale delle attività.

L’articolo 88 rafforza il criterio di proporzionalità: il calcolo semplificato non è proporzionato se l’errore può influire sulle decisioni dell’utilizzatore delle informazioni, salvo che il risultato del calcolo semplificato sia superiore a quello della formula standard.

Semplificazioni per estinzione anticipata, calamità naturali e incendio

Sono introdotte nuove regole semplificate per vari sottomoduli:

  • articolo 90 bis: cessazione delle polizze nel sottomodulo di estinzione anticipata non vita, mediante gruppi di polizze;
  • articolo 95 bis: analoghe semplificazioni per il rischio di estinzione anticipata vita;
  • articolo 96 bis: cessazione delle polizze nel sottomodulo di estinzione anticipata malattia NSLT;
  • articolo 102 bis: semplificazioni per il rischio di estinzione anticipata malattia SLT.

Per i rischi catastrofali naturali, il regolamento consente di calcolare la somma assicurata su gruppi di zone a rischio purché le zone appartengano alla stessa regione, con regole specifiche per tempesta, terremoto, alluvione, grandine e cedimento. Sono anche ricalibrati i fattori di rischio e le correlative tabelle regionali negli allegati V, VI, VII e VIII.

Per il rischio incendio, l’articolo 90 quater e la modifica dell’articolo 132 consentono un calcolo semplificato basato sulla concentrazione più elevata di rischio in insiemi di edifici industriali, commerciali o residenziali, entro un raggio di 200 metri, con una componente di mercato per gli immobili residenziali. Gli importi recuperabili da riassicurazione e veicoli speciali sono considerati, ma solo se correlati alla medesima concentrazione di rischio.

Investimenti in capitale: nuove categorie e trattamento più favorevole

L’articolo 168 è integrato per includere:

  • i fondi di investimento alternativi chiusi e non levered nelle condizioni previste;
  • i portafogli di strumenti di capitale non quotati ammissibili.

L’articolo 168 bis definisce in modo molto articolato quando un portafoglio di strumenti di capitale non quotati può essere qualificato come ammissibile. Tra le condizioni principali figurano:

  • azioni ordinarie di società;
  • società con sede nel SEE;
  • prevalenza di ricavi in valute SEE/OCSE;
  • prevalenza di personale nel SEE;
  • dimensione minima economica della società;
  • limite del 10 % per investimento in ciascuna società;
  • esclusione di enti finanziari e assicurativi;
  • beta del portafoglio non superiore a 0,796.

L’articolo 169 ridisegna il sottomodulo del rischio azionario, prevedendo:

  • 22 % per strumenti di capitale di tipo 1 strategici o trattati come investimenti a lungo termine;
  • 39 % più aggiustamento simmetrico per gli altri strumenti di capitale di tipo 1;
  • 49 % più aggiustamento simmetrico per gli strumenti di tipo 2;
  • 30 % o 36 % più coefficienti specifici per strumenti di capitale infrastrutturali e società infrastrutturali ammissibili.

L’articolo 171 bis introduce un regime dedicato per gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, subordinato a condizioni cumulative molto stringenti, tra cui:

  • identificazione del sottoinsieme e del periodo di detenzione;
  • allocazione a un portafoglio di attività a copertura di obbligazioni assicurative/riassicurative chiaramente identificate;
  • separazione gestionale del portafoglio;
  • durata media di detenzione superiore a 5 anni;
  • capacità di evitare vendite forzate per almeno 10 anni;
  • coerenza della politica di rischio e investimento.

Una volta qualificati, tali investimenti beneficiano del trattamento dell’articolo 169, paragrafo 1, lettera b), e relative disposizioni, ma se le condizioni vengono meno l’impresa deve informare subito l’autorità di vigilanza e cessare l’applicazione del trattamento per 36 mesi.

Debito privato e valutazione interna del merito di credito

Il regolamento introduce una disciplina organica per il debito privato senza rating ECAI. Gli articoli 176 bis e 176 ter consentono di attribuire la classe di merito di credito 2 o 3 a obbligazioni e prestiti, a condizione che:

  • non vi sia rating ECAI prescelto;
  • non vi sia garanzia collaterale qualificata ex articolo 214;
  • l’emittente non appartenga allo stesso gruppo;
  • l’emittente non sia un soggetto finanziario o assicurativo;
  • il debito sia senior e con precise clausole contrattuali di tutela;
  • l’emittente soddisfi specifici requisiti economico-finanziari e di sede nel SEE;
  • il rendimento non superi certi benchmark di mercato dedotti da indici comparabili.

L’articolo 176 ter richiede che la valutazione interna del merito di credito sia affidabile, documentata, indipendente dalla decisione di sottoscrizione e fondata su fattori qualitativi e quantitativi rilevanti, comprese le performance storiche dell’emittente e la sua struttura finanziaria.

L’articolo 176 quater disciplina invece i casi di co-investimento con banche o altre imprese assicurative che utilizzano modelli interni o metodi IRB. In tale ipotesi, la classe di merito può essere determinata usando le PD o le classi derivanti dal co-investitore, purché siano soddisfatti requisiti su informativa, partecipazione minima del co-investitore, omogeneità del processo di sottoscrizione e caratteristiche dell’emittente.

Esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali

Sono introdotte regole più favorevoli per le esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti verso amministrazioni regionali e autorità locali. Se tali soggetti sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 e la garanzia soddisfa l’articolo 215, l’esposizione è trattata come verso l’amministrazione centrale.

Per le amministrazioni regionali e locali non elencate:

  • l’articolo 180, paragrafo 3 bis, attribuisce un fattore di rischio corrispondente alla classe di merito di credito 2;
  • l’articolo 180, paragrafo 3 ter, estende lo stesso trattamento alle obbligazioni e prestiti integralmente garantiti;
  • l’articolo 187 contiene una disciplina parallela per la concentrazione del rischio di mercato, con fattori di rischio riconducibili alla classe media ponderata 2.

Rischio di controparte, CCP e derivati

L’area più tecnica dell’intervento riguarda il rischio di inadempimento della controparte. Il regolamento introduce regole specifiche per le operazioni relative a CCP qualificate:

  • le esposizioni sono trattate come notevolmente meno rischiose;
  • sono stabilite probabilità di default ridottissime per talune esposizioni su CCP;
  • si disciplina il caso delle posizioni di clienti presso partecipanti diretti, purché segregate e trasferibili a un altro partecipante entro il margin period of risk;
  • è richiesto un parere legale indipendente sulla protezione del cliente da perdite derivanti dall’insolvenza del partecipante diretto o di altri clienti.

L’articolo 192 riscritto prevede formule specifiche di LGD per derivati, distinguendo:

  • derivati rientranti nell’articolo 192 bis, paragrafo 1;
  • derivati rientranti nel paragrafo 2;
  • altri derivati soggetti ai requisiti dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012;
  • derivati non rientranti nei casi precedenti.

Il regolamento definisce anche il calcolo in presenza di accordi di compensazione contrattuale che coprono più derivati verso la stessa controparte.

Tecniche di attenuazione del rischio e riassicurazione stop loss

L’articolo 196 definisce l’effetto di attenuazione del rischio come il valore positivo della differenza tra il requisito ipotetico senza tecnica e il requisito effettivo.

L’articolo 209 consente il riconoscimento integrale di tecniche di attenuazione a breve termine, purché:

  • esista una politica scritta di sostituzione o aggiustamento;
  • il cambio non avvenga più di una volta alla settimana salvo impatto rilevante sulla solvibilità;
  • non dipenda da eventi fuori controllo dell’impresa;
  • sia basato su prassi passate e strategie attuali;
  • non vi sia rischio rilevante di illiquidità del mercato;
  • il costo futuro di sostituzione sia considerato nel SCR;
  • siano rispettati i requisiti sulle future misure di gestione;
  • le durate iniziali minime siano di un mese per strumenti finanziari e di tre mesi per riassicurazione o veicoli speciali.

L’articolo 211 limita il riconoscimento della protezione nel caso in cui la controparte riassicurativa perda il requisito patrimoniale di solvibilità: per massimo sei mesi può esservi riconoscimento parziale; se la controparte perde anche il requisito minimo, la protezione non è più riconosciuta. L’articolo 213 disciplina i casi di non conformità ai criteri qualitativi.

Per la riassicurazione stop loss, l’articolo 218 prevede un trattamento analogo all’eccesso di perdite e consente metodi specifici d’impresa sostitutivi dei parametri standard. È inoltre ammessa la combinazione di più contratti che, complessivamente, soddisfino le condizioni richieste.

Imposte differite: politica, calcolo e informativa

Il regolamento interviene in modo molto significativo su imposte differite e capacità di assorbimento delle perdite fiscali. In particolare:

  • l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza deve adottare una politica di gestione dei rischi relativa alle imposte differite;
  • la politica deve definire responsabilità, metodi e ipotesi per la proiezione degli utili tassabili futuri;
  • il calcolo dell’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle imposte differite è soggetto a presunzioni conservative.

L’articolo 207, paragrafi 2 bis-2 quinquies, vieta di utilizzare incrementi di attività fiscali differite derivanti dalla perdita salvo prova della probabilità di utili futuri, richiede di non usare ipotesi più favorevoli rispetto alla valutazione ordinaria delle attività fiscali differite, limita la proiezione di nuove attività a un orizzonte massimo di 5 anni e consente di presumere misure di gestione future solo se conformi all’articolo 23.

Gli articoli 260, 297 e 311 impongono nuove informazioni qualitative e quantitative, tra cui:

  • importi delle attività fiscali differite rilevate e non rilevate;
  • descrizione delle ipotesi per gli utili tassabili futuri;
  • analisi di sensibilità;
  • importi e componenti dell’aggiustamento per assorbimento perdite delle imposte differite;
  • illustrazione delle passività fiscali differite e dei riporti fiscali utilizzati.

Allegati e parametri tecnici aggiornati

Una parte molto rilevante del regolamento consiste nella revisione degli allegati tecnici, che incidono direttamente sul calcolo della formula standard. In particolare:

  • l’allegato II è sostituito con una nuova segmentazione delle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione non vita e dei relativi scostamenti standard;
  • gli allegati V, VI, VIII e XIV sono sostituiti con nuovi fattori di rischio per tempesta, terremoto, grandine e segmentazione per malattia NSLT;
  • gli allegati IX, X, XXII, XXIII, XXIV e XXV sono modificati con nuove mappature, correlazioni e coefficienti per zone a rischio e regioni specifiche.

Per il rischio catastrofale naturale, i nuovi parametri tengono conto di ulteriori suddivisioni territoriali e di correlazioni più granulari, anche per Stati o regioni specifiche come Finlandia, Ungheria, Slovenia, Grecia, Romania, Slovacchia e Regno Unito.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, alcune disposizioni si applicano solo dal 1o gennaio 2020, in particolare i punti 50), da 59) a 61), 66) e 74) dell’articolo 1. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuove definizioni e aggiornamenti concettuali

Sono introdotte nel regolamento delegato (UE) 2015/35 le definizioni di "CCP", "cliente", "partecipante diretto", "operazione relativa a CCP" e di attività "non aggredibili in caso di procedura concorsuale". Viene anche precisato che talune obbligazioni non legate a premi già pagati non rientrano nel contratto di assicurazione o riassicurazione se mancano risarcimento per evento incerto, garanzia finanziaria e obbligo dell’impresa di imporre premi futuri.

Struttura per scadenza dei tassi privi di rischio

L’articolo 43 è riscritto: i tassi della struttura per scadenza di base devono essere acquisibili nella pratica e determinabili in modo affidabile su strumenti scambiati in un mercato finanziario DLT; le informazioni tecniche devono essere trasparenti, prudenti, affidabili, oggettive e coerenti nel tempo. EIOPA deve informare la Commissione sulle variazioni sostanziali dei dati e può proporre modifiche di tecniche, dati e parametri, inclusi UFR, ultima durata e periodo di convergenza.

Fondi propri: svalutazione, conversione e rimborso anticipato

L’articolo 71 disciplina in modo più dettagliato i meccanismi di assorbimento delle perdite per determinati elementi di fondi propri di base. In caso di trigger nello scenario di cui all’articolo 71, paragrafo 8, secondo comma, lettera c), è prevista svalutazione o conversione parziale o integrale, con ulteriore adattamento ogni tre mesi in caso di ulteriore deterioramento del coefficiente di solvibilità. È introdotta la possibilità di esenzione dal meccanismo di assorbimento delle perdite in caso di effetti fiscali significativamente negativi, previa valutazione dell’autorità di vigilanza e certificazione dei revisori. Per alcune categorie di strumenti è consentito il rimborso o riscatto prima del termine ordinario, entro 5 anni o 3 anni a seconda dell’articolo, se la riclassificazione regolamentare o la modifica fiscale è sopravvenuta, non prevedibile e compatibile con un adeguato margine di solvibilità.

Look-through, OIC e imprese partecipate

L’articolo 84 consente, se il look-through non è applicabile, di calcolare il SCR sulla base dell’allocazione target o dell’ultima allocazione comunicata delle attività sottostanti, con possibilità di raggruppamenti di dati entro il limite del 20 % del valore totale delle attività. È inoltre precisato che il metodo non si applica agli investimenti in imprese partecipate che detengono o gestiscono attività per conto dell’impresa partecipante solo se ricorrono specifiche condizioni. L’articolo 88 definisce i criteri di proporzionalità dei calcoli semplificati e il concetto di errore sostanziale.

Semplificazioni per rischio di estinzione anticipata e calamità naturali

Sono introdotti gli articoli 90 bis, 95 bis, 96 bis e 102 bis, che consentono calcoli semplificati su base di gruppi di polizze per vari sottomoduli (non vita, vita, malattia NSLT e SLT) quando il raggruppamento è conforme ai criteri dell’articolo 35. Per il rischio catastrofale naturale è ammesso l’uso di gruppi di zone a rischio; per il rischio di incendio si consente di limitare l’identificazione alla concentrazione più elevata entro un perimetro di 200 metri e, per gli immobili residenziali, di usare anche una componente basata sulla quota di mercato.

Rischio di mercato: spread, rating interni e titoli locali

È introdotto l’articolo 105 bis, che consente, a certe condizioni, di attribuire a obbligazioni non valutate da ECAI un fattore di rischio equivalente alla classe di merito 3. Gli articoli da 176 bis a 176 quater disciplinano la valutazione interna delle classi di merito di credito per obbligazioni e prestiti, compresi gli accordi di co-investimento con enti IRB o imprese assicurative con modello interno. Sono aggiornate le regole per il riconoscimento di esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali, comprese quelle garantite integralmente, con attribuzione in vari casi di fattori di rischio della classe 2.

Investimenti in capitale quotato, non quotato e a lungo termine

L’articolo 168 è integrato con la nuova categoria dei portafogli di strumenti di capitale non quotati ammissibili; l’articolo 169 ridisegna il sottomodulo del rischio azionario con aliquote distinte per strumenti strategici, investimenti a lungo termine e altri strumenti. L’articolo 171 bis introduce la nozione di investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, subordinandola a una serie di condizioni su identificazione, durata media superiore a 5 anni, separazione del portafoglio, limitata incidenza sul bilancio, capacità di evitare vendite forzate per almeno 10 anni e coerenza con la politica di investimento.

Debito privato, private equity e co-investimento

Sono introdotte regole specifiche per attribuire classi di merito di credito interne a obbligazioni e prestiti privi di rating ECAI, sia sulla base di valutazioni interne dell’impresa (articoli 176 bis e 176 ter) sia sulla base di modelli interni di co-investitori bancari o assicurativi (articolo 176 quater). Il regolamento mira a favorire il debito a collocamento privato e il private equity, allineando, per quanto compatibile, il trattamento prudenziale alle altre istituzioni finanziarie.

Rischio di controparte, CCP qualificate e derivati

Tutti i derivati sono trattati come esposizioni di tipo 1 nel modulo del rischio di inadempimento della controparte. Sono introdotte regole speciali per le operazioni relative a CCP qualificate attraverso i nuovi articoli 192 bis e 199, con probabilità di default molto ridotte (0,002 % e 0,001 %) per le esposizioni rientranti nei paragrafi 3 e 3 bis dell’articolo 192. L’articolo 197 ridefinisce i fattori F, F', F'' e F''' legati al collaterale, mentre l’articolo 192 è riscritto per disciplinare il calcolo della LGD su derivati, includendo casi con compensazione contrattuale multipla e regole differenziate per derivati collegati alla CCP.

Effetto di attenuazione del rischio e tecniche di riassicurazione

L’articolo 196 definisce l’effetto di attenuazione del rischio come differenza positiva tra SCR ipotetico e SCR effettivo. Vengono modificate le regole sull’uso delle tecniche di attenuazione del rischio (articoli 209, 210, 211, 212, 213), inclusa la possibilità di considerare sostituzioni o aggiustamenti settimanali entro condizioni molto dettagliate e il riconoscimento parziale per massimo sei mesi quando la controparte riassicurativa non rispetta più il SCR ma resta sopra il requisito minimo. Per la riassicurazione stop loss è introdotto un trattamento analogo a quello dell’eccesso di perdite, con parametri specifici d’impresa.

Imposte differite e capacità di assorbimento perdite

L’articolo 207 è profondamente rivisto: l’aumento di attività fiscali differite derivante da una perdita non può essere usato automaticamente per l’aggiustamento, salvo prova, soddisfacente per l’autorità di vigilanza, della probabilità di utili tassabili futuri. Sono fissati criteri restrittivi sulle ipotesi di proiezione, sull’orizzonte temporale massimo di 5 anni per nuove attività e sui rendimenti futuri, con possibilità di considerare misure di gestione future solo se conformi all’articolo 23. Gli articoli 260, 297 e 311 sono integrati con nuove esigenze di governance, disclosure e reporting su imposte differite e capacità di assorbimento perdite.

Aggiornamento degli allegati tecnici

Sono sostituiti o modificati numerosi allegati, tra cui gli allegati II, V, VIII, XIV e altri, con nuove segmentazioni per non vita e malattia NSLT, nuovi fattori di rischio per tempesta, terremoto, alluvione e grandine, nuove zonazioni territoriali e nuove matrici di correlazione. Gli aggiornamenti includono anche la soppressione del tipo di evento che rinviava alla disabilità di 10 anni nell’incidente di massa e la revisione di coefficienti e tabelle utilizzati nei moduli catastrofali.

Come è indicizzato

Materieassicurazioni e riassicurazionisolvibilità prudenzialemercati finanziarigestione del rischiofondi propri

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