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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/370

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime applicativo dei controlli radiologici sulle importazioni di prodotti agricoli connessi all’incidente di Chernobyl. In vista del recesso del Regno Unito dall’Unione, la Commissione inserisce il Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi i cui prodotti devono essere accompagnati da certificazione e sottoposti ai controlli previsti. La misura è concepita per applicarsi automaticamente dal momento in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito, salvo accordo di recesso o proroga del termine ex articolo 50 TUE. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica dell'elenco dei paesi terzi soggetti a certificazione e controlli radiologici per l'importazione di prodotti agricoli, includendo il Regno Unito dopo la sua uscita dall’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti agricoli originari dei paesi terzi disciplinati dal regolamento (CE) n. 733/2008 e dalle modalità applicative del regolamento (CE) n. 1635/2006, in particolare ai prodotti soggetti a controlli di contaminazione radioattiva prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione. L’effetto concreto riguarda gli operatori economici che importano nell’UE prodotti agricoli originari del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché le autorità competenti degli Stati membri e, per il rilascio dei certificati d’esportazione, le autorità competenti dei paesi terzi elencati nell’allegato II. Il regolamento si applica solo se e quando il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE; non si applica se entra in vigore un accordo di recesso o se il periodo di due anni è prorogato.

Modifica delle modalità di controllo radiologico per le importazioni dal Regno Unito

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 interviene sul sistema UE di controllo delle importazioni di prodotti agricoli originari di paesi terzi a seguito dell’incidente di Chernobyl. La Commissione lo adotta in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione, ritenendo che alcuni prodotti agricoli originari di tale paese possano ancora presentare contaminazione da cesio radioattivo e debbano quindi essere sottoposti ai controlli previsti dal diritto dell’Unione.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 733/2008, che fissa tolleranze massime di radioattività per determinati prodotti agricoli originari di paesi terzi e impone controlli prima dell’immissione in libera pratica. Il regolamento (CE) n. 1635/2006 stabilisce le modalità applicative di tale disciplina, prevedendo che le autorità competenti dei paesi terzi interessati rilascino certificati d’esportazione attestanti il rispetto delle tolleranze e individuando, nell’allegato II, i paesi terzi soggetti al sistema.

Motivi dell’intervento

La Commissione richiama il fatto che la contaminazione da cesio-137, conseguenza dell’incidente di Chernobyl del 26 aprile 1986, si riduce lentamente a causa del suo tempo di dimezzamento di circa 30 anni. Poiché alcune zone del Regno Unito furono interessate dalla ricaduta radioattiva, e poiché dal momento della cessazione dell’applicabilità del diritto dell’Unione il Regno Unito diventerà un paese terzo, è necessario includerlo tra i paesi soggetti al regime di certificazione e controllo radiologico.

Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006

L’intervento normativo è puntuale: l’articolo 1 aggiunge all’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006 la voce "Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord". Effetto pratico della modifica è l’assoggettamento dei prodotti agricoli originari del Regno Unito, rientranti nel campo di applicazione della disciplina Chernobyl, al rilascio del certificato d’esportazione e ai controlli sulle tolleranze massime di radioattività prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE. Sono espressamente previste due ipotesi di inapplicabilità:

  • se, entro tale data, è entrato in vigore un accordo di recesso con il Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE;
  • se è stata adottata una decisione di proroga del termine biennale di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Effetti per operatori e autorità

Per gli operatori importatori, la modifica significa che, in assenza delle condizioni che escludono l’applicazione del regolamento, i prodotti agricoli originari del Regno Unito ricadono nel regime di controllo radiologico applicabile ai paesi terzi elencati. Per le autorità nazionali competenti, il provvedimento rafforza l’obbligo di verificare, prima della libera pratica, il rispetto delle tolleranze massime di radioattività stabilite dal regolamento (CE) n. 733/2008.

Natura del regolamento

Il testo ribadisce la natura generale e obbligatoria del regolamento e la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Inclusione del Regno Unito nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006

L’articolo 1 aggiunge nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006 la voce "Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord". Ciò comporta che, per i prodotti agricoli originari del Regno Unito interessati dal regime Chernobyl, le autorità competenti dovranno applicare il sistema di certificazione d’esportazione e i controlli di conformità alle tolleranze massime di radioattività stabilite dal regolamento (CE) n. 733/2008.

Decorrenza dell’applicazione collegata al recesso del Regno Unito

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi soltanto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile al Regno Unito ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Casi di non applicazione

Il regolamento non si applica se, entro la data di cessazione dell’applicabilità del diritto UE al Regno Unito, è entrato in vigore un accordo di recesso ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE, oppure se è stata adottata una decisione di proroga del periodo biennale di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Natura vincolante e applicabilità diretta

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentarecontrolli alle importazioniradioprotezione

Testo integrale

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