Regolamento (UE) 2019/839
Regolamento delegato (UE) 2019/839 della Commissione, del 7 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) n. 540/2014 per adeguare la documentazione di omologazione e le prescrizioni tecniche relative agli AVAS, i sistemi di allarme acustico dei veicoli ibridi ed elettrici. La modifica recepisce l’evoluzione del regolamento UNECE n. 138 e introduce, per la fase più avanzata di applicazione, il divieto della funzione pausa dell’AVAS. Sono inoltre previste disposizioni transitorie che scaglionano l’applicazione delle nuove regole tra il 2019 e il 2023.
Modifica tecnica del regolamento (UE) n. 540/2014 in materia di omologazione sonora dei veicoli, con aggiornamento delle prescrizioni AVAS e introduzione del divieto della funzione pausa.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore di categoria M e N oggetto di omologazione UE per quanto riguarda il livello sonoro, nonché ai sistemi di allarme acustico AVAS installati su veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici. Riguarda i costruttori, i tipi di veicolo omologati e i veicoli nuovi derivati da tali tipi, con regole transitorie differenziate in base alle date di omologazione e immatricolazione (1 luglio 2019, 1 settembre 2021 e 1 settembre 2023). Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; il testo ha rilevanza per il SEE. Non introduce esclusioni generali, ma disciplina in modo distinto le diverse fasi di applicazione per i veicoli già omologati prima delle date di cut-off.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2014 in materia di livello sonoro dei veicoli e AVAS
Il regolamento delegato (UE) 2019/839 della Commissione aggiorna il quadro dell’Unione sull’omologazione UE dei veicoli per quanto riguarda il livello sonoro. L’intervento risponde, secondo i considerando, alla necessità di allineare la documentazione di omologazione e le prescrizioni tecniche agli sviluppi del regolamento UNECE n. 138, in particolare per i sistemi di allarme acustico AVAS destinati ai veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici, con l’obiettivo di tutelare gli utenti della strada vulnerabili.
Ambito e finalità dell’intervento
Il regolamento non riscrive integralmente il regime sul rumore dei veicoli, ma modifica due allegati del regolamento (UE) n. 540/2014: l’allegato I, relativo alla scheda informativa per l’omologazione, e l’allegato VIII, che disciplina gli AVAS. La revisione serve a rendere più chiari i riferimenti da inserire nella documentazione tecnica e a introdurre una disciplina più precisa e progressiva per l’applicazione delle prescrizioni AVAS, con una fase finale in cui viene esclusa la funzione pausa.
Modifica dell’allegato I: scheda informativa AVAS
Nell’appendice 1 dell’allegato I viene soppresso il punto 12.8 ed è inserito un nuovo punto 12.9 dedicato agli AVAS. La documentazione di omologazione deve riportare:
- il numero di omologazione del tipo di veicolo per le sue emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138; oppure
- il riferimento completo ai risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell’AVAS misurati conformemente al regolamento (UE) n. 540/2014.
Nuova articolazione delle disposizioni AVAS nell’allegato VIII
L’allegato VIII è riorganizzato per distinguere chiaramente tre fasi applicative: sezione II, sezione III e sezione IV. La nuova sezione I stabilisce quali veicoli rientrano in ciascun regime in base alla data di omologazione del tipo e alla data di immatricolazione del veicolo nuovo.
In sintesi:
- la sezione II si applica ai tipi omologati prima del 1o luglio 2019 e ai veicoli nuovi basati su tali tipi immatricolati prima del 1o luglio 2021;
- la sezione III si applica, in alternativa per alcuni veicoli precedenti, ai tipi omologati prima del 1o luglio 2019 se il costruttore lo sceglie, nonché ai tipi omologati dal 1o luglio 2019 al 1o settembre 2021 e ai veicoli nuovi basati su tali tipi immatricolati prima del 1o settembre 2023;
- la sezione IV si applica ai tipi omologati prima del 1o settembre 2021 se il costruttore lo sceglie, ai tipi omologati dal 1o settembre 2021 in poi, ai veicoli nuovi basati su tali tipi e, in via generale, a tutti i veicoli nuovi immatricolati dal 1o settembre 2023.
Divieto della funzione pausa degli AVAS
La principale novità sostanziale è contenuta nella nuova sezione IV. Essa richiama le disposizioni della sezione III, ma esclude il punto III.2, lettera b), e aggiunge una regola specifica sull’interruttore: qualsiasi meccanismo che consenta al conducente di interrompere il funzionamento di un AVAS, ossia la cosiddetta funzione pausa, deve essere conforme al paragrafo 6.2.6 del regolamento UNECE n. 138, supplemento 1 alla versione originale, serie di modifiche 01. Il considerando chiarisce che tale adeguamento recepisce prescrizioni già applicabili nell’ambito dell’accordo UNECE del 1958.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ha motivato l’urgenza con la necessità di applicare nel 2019 le disposizioni transitorie e di allineare rapidamente il diritto UE alle regole UNECE richiamate.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento delegato. L’intervento è di natura tecnica e aggiorna sia la scheda informativa di omologazione sia le prescrizioni sugli AVAS.
Aggiornamento della scheda informativa di omologazione
Nell’allegato I, appendice 1, è soppresso il punto 12.8 ed è inserito il nuovo punto 12.9 dedicato agli AVAS. La scheda deve indicare alternativamente il numero di omologazione del tipo di veicolo per le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 oppure il riferimento completo ai risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell’AVAS misurati conformemente al regolamento (UE) n. 540/2014.
Nuove disposizioni transitorie per gli AVAS
L’allegato VIII, sezione I, è sostituito e stabilisce l’applicazione progressiva delle sezioni II, III e IV agli AVAS installati su veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici, in funzione della data di omologazione del tipo e della data di immatricolazione del veicolo nuovo. Le date chiave sono il 1o luglio 2019, il 1o settembre 2021 e il 1o settembre 2023.
Applicazione della sezione II
La sezione II si applica, in deroga ad altre disposizioni transitorie, agli AVAS installati su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1o luglio 2019 e su qualsiasi veicolo nuovo basato su tale tipo immatricolato prima del 1o luglio 2021.
Applicazione della sezione III
La sezione III si applica agli AVAS installati su tipi di veicolo omologati prima del 1o luglio 2019, se il costruttore sceglie questa opzione, nonché sui veicoli nuovi basati su tali tipi. Si applica inoltre ai tipi di veicolo omologati tra il 1o luglio 2019 e il 1o settembre 2021 e ai veicoli nuovi basati su tali tipi immatricolati prima del 1o settembre 2023.
Applicazione della sezione IV e divieto della funzione pausa
La sezione IV si applica agli AVAS installati su tipi di veicolo omologati prima del 1o settembre 2021, se il costruttore opta per questa possibilità, sui veicoli nuovi basati su tali tipi, sui tipi di veicolo omologati dal 1o settembre 2021 in poi, sui veicoli nuovi basati su questi tipi e, infine, su tutti i veicoli nuovi immatricolati dal 1o settembre 2023 in poi. La sezione IV rinvia alle regole della sezione III, salvo il punto III.2, lettera b), e aggiunge che qualunque meccanismo che consenta al conducente di interrompere il funzionamento di un AVAS (“funzione pausa”) deve rispettare il paragrafo 6.2.6 del regolamento UNECE n. 138, supplemento 1 alla versione originale, serie di modifiche 01.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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