Sentenza n. 79/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 192/2024, depositata e resa pubblica il 11.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 59/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 11.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019-2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire, per gli anni scolastici 2018/2019-2020/2021, del beneficio finanziario di 500 euro annui mediante Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, condannando il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di 1.000 euro, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma da rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 aprile 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la condanna a una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso senza adempimento. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale, e con termine di 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il TAR ha escluso la penalità di mora: pur ritenendola astrattamente ammissibile nei confronti dell'Amministrazione, ha considerato ostative la già disposta nomina del commissario, la complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. È stato precisato che il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dalla disciplina applicabile. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice i poteri necessari a rendere effettiva l'esecuzione.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutate in concreto, anche in relazione alla nomina del commissario ad acta e alle difficoltà organizzative e finanziarie dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, il fondamento del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo; l'art. 4 individua i soggetti di cui il Ministero si avvale per la predisposizione e l'attivazione della Carta in forma di applicazione web.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 25 giugno 2014, n. 15
La penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere negata, oltre che nei casi di manifesta iniquità, quando sussistano altre ragioni ostative, tenuto conto delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza di interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione il riconoscimento di un beneficio e il pagamento di somme deve essere eseguita dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su semplice richiesta dell'interessato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere esclusa quando sussistano concrete ragioni ostative, tra cui la complessità e la serialità del procedimento esecutivo, il coinvolgimento di più strutture amministrative e tecniche, i vincoli di bilancio e la già disposta nomina di un commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura esecutiva alternativa o comunque sufficiente a garantire l'attuazione del giudicato e può giustificare, insieme ad altri elementi concreti, il rigetto della domanda di astreinte.
- Quando l'amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti, il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di una condanna pecuniaria può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina prevista dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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