Cassazione Penale, Sentenza n. 15692/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato, con unico motivo: difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla omessa concessione dei benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione). Si deduceva che la sentenza di appello non avesse motivato adeguatamente il calcolo della pena e non avesse espresso ragioni circa il diniego dei benefici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. Ha ritenuto che l'apparente omissione nella motivazione (pag. 5) fosse superata dalla chiara esposizione della determinazione della sanzione (mesi 5 di reclusione) rinvenibile nella parte finale della motivazione (pag. 6) e nel dispositivo. Quanto ai benefici, la Corte ha osservato che la decisione di appello registra la presenza di plurimi e specifici precedenti a carico del ricorrente, fatti che impedivano la concessione dei benefici; quindi il silenzio formale non integra un vizio quando la motivazione complessiva esprime ragioni che disattendono la richiesta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Reato per il quale è stata rideterminata la pena in grado di appello; utilizzato come riferimento al fatto-reato oggetto del procedimento
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione quando il motivo è manifestamente infondato; applicata per definire l'inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, con condanna alle spese e all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00 in base a questa norma
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Rv. 256340)
Principio secondo cui la sentenza non è censurabile per il suo silenzio su una specifica deduzione quando la motivazione complessiva dimostra che la deduzione è stata in realtà disattesa; applicato nel caso per giustificare la mancata specifica pronuncia sui benefici
Massime di principio
- Un apparente vuoto testuale nella motivazione non equivale automaticamente a vizio se la determinazione essenziale (quantificazione della pena) risulta chiara nella parte finale della motivazione o nel dispositivo: in Cassazione conta la motivazione nel suo complesso.
- La mancata elencazione formale di ragioni sul diniego dei benefici non costituisce sempre motivo di annullamento quando dalla motivazione complessiva emergano elementi concreti (es. precedenti specifici) che giustificano il diniego.
- I ricorsi per cassazione che sollevano questioni di mera forma sulla motivazione devono dimostrare che l'omissione abbia effettivamente inciso sulla decisione; altrimenti sono destinati a essere dichiarati inammissibili ex art. 606 c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche significative (spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); il difensore dovrebbe valutare il rischio di tali condanne prima di proseguire con argomentazioni deboli.
- In fase di impugnazione è essenziale confrontarsi esplicitamente con i fatti e le conclusioni della decisione impugnata (per esempio, precedenti penali rilevati dal giudice): non contestare o non confutare tali elementi rende difficoltosa la censura in Cassazione.
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