Cassazione Penale, Ordinanza n. 03087/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo gli estremi del reato oggetto del giudizio di merito, né una riforma della decisione di condanna o assoluzione; la decisione riguarda solo la tenuta del ricorso e il trattamento conseguente alla sua inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello, ma l'ordinanza di legittimità rileva che il ricorso si limitava a reiterare questioni di fatto e di diritto già affrontate in modo adeguato dal giudice di merito, con motivazione ritenuta priva di manifeste illogicità e conforme ai principi di Cassazione. In particolare, il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era formulato in modo generico, come già nell'atto di appello; la sentenza impugnata aveva invece valorizzato i numerosi precedenti per fatti analoghi e l'assenza di concreti elementi favorevoli all'imputato.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere richieste o censurate in modo apodittico; occorre una deduzione specifica di elementi favorevoli non già valutati o ignorati dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di fatto o di diritto già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da censure in sede di legittimità quando non presenti manifeste illogicità e applichi correttamente i principi giurisprudenziali della Corte di cassazione.
- La richiesta di circostanze attenuanti generiche deve essere sorretta da allegazioni specifiche e da concreti elementi favorevoli; non basta una deduzione generica, specie quando la decisione di merito valorizzi precedenti penali o analoghi e l'assenza di fattori positivi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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