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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05230/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un impianto eolico censito in categoria D/1. La società proprietaria aveva presentato DOCFA proponendo una rendita molto inferiore, escludendo dalla stima la torre dell'aerogeneratore perché ritenuta, dopo la legge di stabilità 2016, componente impiantistica non più rilevante fiscalmente. L'Ufficio aveva invece rettificato la proposta, includendo nel valore catastale anche la torre e determinando una rendita più elevata. La società aveva impugnato l'avviso di rettifica; in sede di rinvio la CTR aveva ritenuto che torre, navicella e rotore costituissero un unicum impiantistico funzionale alla produzione di energia eolica e, quindi, che la torre non dovesse concorrere alla rendita dal 1° gennaio 2016, rideterminando la rendita in misura molto inferiore. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dei limiti del giudizio di rinvio, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire acriticamente ai pareri tecnici della contribuente e non avesse autonomamente valutato se la torre fosse una costruzione; (2) violazione dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, assumendo che l'esclusione riguardasse soltanto rotore e navicella, ma non la torre di sostegno; (3) omessa pronuncia sulla corretta determinazione del valore del lotto e degli altri elementi considerati ai fini della stima; (4) violazione delle norme catastali e del criterio di stima, perché la CTR, escludendo la torre, avrebbe illegittimamente e/o erroneamente rideterminato il valore fondiario residuo senza rispettare la metodologia seguita dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha escluso la sussistenza di motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva spiegato in modo sufficiente perché la torre fosse parte inscindibile dell'unicum impiantistico e componente essenziale del processo produttivo eolico. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1, comma 21, l. 208/2015, confermando che ai fini della rendita catastale degli impianti eolici non vanno computati i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente infissi al suolo, e che la torre, se funzionale e non autonoma, rientra in tale esclusione. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia, poiché la decisione della CTR implicava il rigetto delle ulteriori voci di stima contestate, e ha giudicato infondato o comunque inammissibile il motivo sul valore fondiario residuo, essendo diretto in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito. È stata quindi confermata la sentenza di rinvio che aveva rideterminato la rendita catastale escludendo la torre dall'imponibile.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione; non occorre confutare ogni singolo argomento difensivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede una motivazione concisa ma idonea a rendere percepibile l'iter logico seguito dal giudice.

  • artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione comprensibile e coerente con gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato; se la cassazione è avvenuta per vizi motivazionali, può rivalutare i fatti nei limiti delle preclusioni e delle direttive impartite.

  • art. 1, comma 21, l. 208/2015

    "A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento"; "sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma introduce un criterio catastale che esclude dal computo i componenti impiantistici funzionali al processo produttivo, a prescindere dalla loro stabile infissione al suolo; ciò che rileva è la strumentalità al processo produttivo e non la sola consistenza fisica o immobilizzazione.

  • art. 1, comma 244, l. 190/2014

    È richiamato come precedente quadro normativo in materia di stima catastale delle unità speciali.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto la decisione su un capo autonomo della domanda o dell'impugnazione.

  • art. 10 r.d.l. n. 652/1939

    È richiamato tra le norme che disciplinano la nozione catastale di immobile urbano e la valutazione ai fini della rendita.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. n. 1142/1949

    È richiamato in tema di criteri di stima e costo di ricostruzione per la determinazione della rendita catastale.

  • art. 2 d.l. 16/1993

    Norma richiamata nel quadro dei criteri catastali di valutazione e rettifica.

  • art. 1 DM 701/1994

    Norma richiamata per la procedura DOCFA e la revisione della rendita catastale.

Massime di principio

  • Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, dopo l'art. 1, comma 21, l. 208/2015, devono essere esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente infissi al suolo.
  • Nel valutare un impianto produttivo complesso occorre distinguere tra componente meramente strutturale e componente impiantistica essenziale al processo produttivo: la seconda non concorre alla rendita se priva di autonoma utilità reddituale al di fuori del processo.
  • La qualificazione di un bene come 'costruzione' ai fini catastali non dipende solo da solidità, stabilità o ancoraggio al suolo, ma dal suo effettivo rapporto di strumentalità con il processo produttivo.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non integra nullità la mancata confutazione analitica di ogni argomento o prova dedotta dalle parti.
  • L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto una decisione su un capo autonomo della controversia; non vi è omessa pronuncia quando la statuizione resa implica necessariamente il rigetto delle ulteriori questioni.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste della denuncia di violazione di legge, se la censura mira in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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