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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24181/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuatario)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dal debitore avverso il precetto intimato da un soggetto creditore in relazione a un mutuo fondiario stipulato nel 1993. In primo grado il Tribunale aveva determinato il debito residuo e aveva riconosciuto interessi moratori al tasso legale; in appello la creditrice aveva ottenuto il riconoscimento di interessi moratori convenzionali nella misura del 6,75% sul capitale dovuto dalla data di risoluzione del contratto al saldo. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 1224 c.c. per avere la Corte d'appello applicato un tasso moratorio convenzionale anziché quello legale, sostenendo che il contratto prevedeva un tasso variabile e che la C.T.U. non aveva individuato con certezza un tasso moratorio fisso applicabile dopo la risoluzione. La resistente ha proposto ricorso incidentale lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere gli interessi di mora non solo sulla quota capitale residua, ma anche sulle rate scadute e insolute, richiamando la disciplina del credito fondiario e la risoluzione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto che, in presenza di un tasso di mora contrattuale variabile, ancorato a parametri esterni e non accompagnato da una specifica pattuizione per il periodo successivo alla risoluzione, il giudice di merito non può trasformare quel tasso variabile in un tasso fisso convenzionale non espressamente pattuito. In mancanza di prova certa della misura del tasso moratorio convenzionale applicabile dopo la mora o di un accordo specifico per il post-risoluzione, gli interessi devono essere calcolati al tasso legale ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c. È stata inoltre ritenuta non decisiva l'osservazione della Corte territoriale circa la mancata proposizione di appello incidentale da parte del debitore, poiché questi era risultato vittorioso sul punto in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    individua il rimedio dell'opposizione all'esecuzione proposto dal debitore per contestare il quantum del credito azionato in via esecutiva.

  • art. 1224 c.c.

    primo comma; secondo comma

    dalla mora sono dovuti gli interessi legali; gli eventuali interessi convenzionali superiori al legale restano dovuti solo se già pattuiti prima della mora, mentre in mancanza di prova certa del tasso convenzionale post-mora opera il tasso legale.

  • art. 346 c.p.c.

    non aveva rilievo nel caso concreto perché la parte risultata vittoriosa in primo grado non aveva l'onere di proporre appello incidentale o di riproporre la questione.

  • art. 14 D.P.R. n. 7 del 1976

    richiamato in relazione alla disciplina del credito fondiario e alla risoluzione del rapporto per inadempimento.

  • art. 15 D.P.R. n. 7 del 1976

    la condizione risolutiva esercitata dall'istituto di credito determina la risoluzione del mutuo fondiario, con effetti sulla debenza delle rate e degli interessi.

  • art. 1186 c.c.

    richiamato dalla ricorrente incidentale in connessione alla decadenza dal beneficio del termine e alla pretesa creditoria.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di risoluzione per inadempimento.

  • art. 1456 c.c.

    richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di clausola risolutiva espressa.

  • art. 16 L. n. 175 del 1991

    prevede che la misura degli interessi di mora nei mutui fondiari sia fissata con decreto ministeriale, sentito il CICR, e resa pubblica; nel caso concreto ciò spiegava la variabilità del tasso moratorio.

  • D.M. 7 gennaio 1992

    richiamato per il meccanismo di determinazione del tasso di mora mediante maggiorazione di quattro punti percentuali sul tasso di riferimento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Quando il tasso di mora contrattuale è variabile e collegato a parametri esterni, il giudice non può convertire quel meccanismo in un tasso fisso dopo la risoluzione se le parti non lo hanno espressamente previsto.
  • Se, per il periodo successivo alla mora o alla risoluzione, non è possibile accertare con certezza la misura degli interessi convenzionali pattuiti prima della mora, trova applicazione la disciplina suppletiva dell'art. 1224, primo comma, c.c., con interessi al tasso legale.
  • L'onere di dimostrare la concreta misura del tasso convenzionale applicabile nel periodo rilevante grava sulla parte che ne invoca l'applicazione; in caso di incertezza tecnica, il giudice deve motivare specificamente la scelta tra le ipotesi ricostruttive proposte dal consulente.
  • La parte che abbia ottenuto in primo grado il riconoscimento della propria tesi su un punto non ha onere di proporre appello incidentale o di riproporre la questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. su quel medesimo capo.
  • La risoluzione del mutuo per inadempimento non travolge automaticamente le rate già scadute, ma incide sulla disciplina degli interessi dovuti sul residuo credito secondo le regole applicabili alla mora.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniMutuo
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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