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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1377

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1377 della Commissione del 1o ottobre 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S-15136) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e a tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione (titolare dell’autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso, come additivo per mangimi, di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S-15136) per suinetti lattanti e specie suine minori non destinate alla riproduzione. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003, sulla base del parere favorevole dell’EFSA e delle verifiche del laboratorio di riferimento. L’autorizzazione è accompagnata da specifiche condizioni d’impiego, obblighi informativi e misure di protezione per gli utilizzatori, in considerazione del potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria e cutanea.

Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S-15136) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e a specie suine minori non destinate alla riproduzione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S-15136) come additivo zootecnico. L’autorizzazione concerne esclusivamente i suinetti lattanti e le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, nella forma solida e liquida dell’additivo, con condizioni d’uso e prescrizioni di etichettatura e sicurezza indicate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S-15136) come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1377 autorizza l’impiego di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Bacillus subtilis (LMG S-15136) come additivo per mangimi, limitatamente a suinetti lattanti e a tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, nonché sulla verifica della metodologia analitica da parte del laboratorio di riferimento.

Contesto normativo e valutazione della Commissione

La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi, definendo motivi e procedure per il rilascio. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento e risultava corredata delle informazioni e dei documenti richiesti. Nel parere del 7 ottobre 2019, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non comporta effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha però evidenziato che l’additivo è un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea.

La Commissione, tenendo conto di tali rilievi, ritiene necessarie adeguate misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Inoltre, sulla base delle precedenti valutazioni EFSA, ritiene dimostrato un miglioramento del rendimento zootecnico nei suinetti svezzati e nei suini da ingrasso, estendibile a tutte le specie suine dall’allattamento al macello, ma non alle scrofe e ad altre specie suine da riproduzione.

Ambito di autorizzazione

L’additivo è classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’autorizzazione riguarda il preparato identificato nell’allegato con numero 4a1606i, titolare Beldem, divisione di Puratos NV, in forma solida e liquida. L’uso autorizzato è limitato ai suinetti lattanti e alle specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione, con un tenore minimo pari a 10 IU/kg di mangime completo con umidità al 12%.

Prescrizioni pratiche per operatori e utilizzatori

L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono inoltre adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori. Quando tali rischi non possano essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi di protezione delle vie respiratorie e della pelle.

Metodi di controllo e analisi

Per garantire la verifica dell’attività enzimatica, l’allegato descrive i metodi analitici applicabili. Per l’additivo, la quantificazione avviene mediante un metodo colorimetrico basato sulla misurazione degli zuccheri riducenti liberati dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi su un substrato di xilano di betulla, in presenza di acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS). Per premiscele e alimenti per animali, la quantificazione si effettua con un metodo colorimetrico fondato sul colorante idrosolubile rilasciato da substrati di arabinoxilano reticolato con azzurrina.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia

Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 22 ottobre 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e valutazione scientifica

L’autorizzazione è adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e il parere dell’EFSA del 7 ottobre 2019, secondo cui l’additivo non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni proposte. L’EFSA segnala tuttavia che il preparato è un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e non consente conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea.

Autorizzazione dell’additivo e classificazione

Il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S-15136), appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale dei promotori della digestione, è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda l’uso in alimentazione animale per suinetti lattanti e specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione.

Condizioni specifiche di impiego e tenori

L’allegato indica un tenore minimo di 10 IU/kg di mangime completo con umidità al 12%. L’additivo è autorizzato in forma solida e liquida; il titolare dell’autorizzazione è Beldem, divisione di Puratos NV. Il periodo di autorizzazione scade il 22 ottobre 2030.

Prescrizioni di etichettatura e sicurezza per gli utilizzatori

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie e della pelle.

Metodi di analisi

L’allegato specifica i metodi di analisi per la quantificazione dell’attività enzimatica: per l’additivo, metodo colorimetrico basato sugli zuccheri riducenti rilasciati dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi su xilano di betulla in presenza di acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS); per premiscele e alimenti per animali, metodo colorimetrico basato sul colorante idrosolubile rilasciato da substrati di arabinoxilano reticolato con azzurrina.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni UEsalute e sicurezza sul lavorozootecnia

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