Ordinanza n. 392/2026 - Palermo, Sezione 5
per la correzione DELL’ERRORE MATERIALE COMMESSO NELLA STESURA DELLA SENTENZA 11/12/2025 n. 2738.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: errore materiale contenuto nella sentenza del TAR Sicilia n. 2738/2025, relativo all’individuazione delle sentenze le cui spese di lite dovevano essere eseguite
Esito
Favorevole al ricorrente (istanti per correzione)
Prevale il privato
La controversia
Gli istanti hanno chiesto la correzione di un errore materiale presente nella sentenza n. 2738/2025. La sentenza aveva accolto parzialmente il ricorso per ottemperanza quanto alle sentenze del Tribunale di Termini Imerese n. 35/2025 e n. 1077/2024, dichiarando invece inammissibile la domanda di ottemperanza relativa alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 3709/2024 e alla sentenza del TAR n. 166/2025. Tuttavia, in un passaggio della motivazione, aveva erroneamente indicato l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere le spese di lite della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3709/2024, anziché quelle delle due sentenze del Tribunale di Termini Imerese oggetto dell’accoglimento dell’ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., ravvisando un errore materiale nella sentenza n. 2738/2025. Ha sostituito il capoverso errato, riconducendo correttamente l’obbligo dell’amministrazione alle spese di lite liquidate nelle sentenze del Tribunale di Termini Imerese n. 35/2025, per 900 euro oltre spese generali e accessori in favore dell’avvocato antistatario, e n. 1077/2024, per 650 euro oltre spese generali e accessori in favore degli avvocati antistatari. È stata esclusa ogni pronuncia sulle spese del procedimento di correzione, ritenuto di natura sostanzialmente amministrativa. La correzione deve essere annotata a margine o in calce all’originale, con indicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali.
art. 86, comma 3, c.p.a.
la correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta
La correzione deve essere annotata sul provvedimento originale con il riferimento all’atto che l’ha disposta.
Massime di principio
- La procedura di correzione dell’errore materiale è esperibile quando vi sia una discrasia evidente tra il contenuto complessivo della decisione e una sua indicazione puntuale, purché la rettifica non comporti una nuova valutazione della controversia né modifichi il decisum sostanziale.
- Quando una sentenza di ottemperanza individua correttamente i titoli giudiziali da eseguire ma, per errore materiale, richiama nella motivazione un diverso titolo giudiziale, il giudice può correggere il riferimento e le relative statuizioni accessorie, comprese le spese di lite.
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e, secondo la decisione, non comporta una pronuncia sulle spese processuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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