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Ordinanza

Ordinanza n. 3266/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 11/5/2021 n. 3120

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate dalla sentenza del TAR Campania n. 3120/2021, nonostante la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania depositata l'11 maggio 2021, nella parte in cui il Ministero della Giustizia non aveva corrisposto euro 200,00 per spese di lite, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Il giudice ha rilevato che nella sentenza da eseguire era già stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione. Di conseguenza, le doglianze relative alla mancata esecuzione non potevano essere imputate all'amministrazione, ormai sostituita nell'attività esecutiva, ma dovevano essere proposte nella forma del reclamo al giudice dell'ottemperanza contro l'attività, anche omissiva, del commissario. In applicazione del principio di conservazione degli strumenti processuali, il ricorso è stato interpretato come reclamo. È stata inoltre rilevata l'applicabilità dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che prevede, per i crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021, il divieto temporaneo di iniziare giudizi di ottemperanza e la sospensione di quelli in corso.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi sui profili processuali, di merito o sulle spese. Ha ritenuto che il riferimento legislativo ai giudizi di ottemperanza comprendesse anche le fasi incidentali interne allo stesso giudizio, incluse quelle relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione da parte del commissario ad acta. Poiché erano decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della legge n. 207/2024, il giudizio è stato sospeso automaticamente fino alla scadenza del biennio previsto dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    «l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire [...] nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza»

    Il giudizio di ottemperanza presuppone un comportamento omissivo o elusivo imputabile all'amministrazione primariamente responsabile dell'esecuzione, salvo il caso in cui essa sia stata sostituita da un commissario ad acta.

  • art. 21 c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, commi 1, 5 e 6, c.p.a.

    «le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni»

    Gli atti e le omissioni del commissario ad acta sono sottoposti al controllo del giudice dell'ottemperanza mediante reclamo delle parti, quale fase interna al giudizio di ottemperanza.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente la sospensione del giudizio nei casi previsti dalla legge.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    «Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni [...] i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»

    La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti indicati dalla norma, comprendendo anche le fasi incidentali riguardanti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha introdotto, tra le altre modifiche, il comma 12-bis dell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione è stata sostituita da un commissario ad acta nell'esecuzione del giudicato, le contestazioni relative alla mancata o inesatta esecuzione devono essere rivolte al commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, non mediante una nuova doglianza riferita all'amministrazione sostituita.
  • In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente qualificato come ottemperanza può essere interpretato come reclamo contro l'omessa esecuzione del commissario ad acta, quando dal contenuto dell'atto emerga tale effettivo oggetto.
  • Il riferimento legislativo ai giudizi di ottemperanza comprende anche le fasi incidentali interne al medesimo giudizio, incluse quelle concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.
  • La disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 determina la sospensione automatica, per il periodo previsto dalla legge, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti contemplati dalla disposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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