Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/02/2016 n. 768 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento di euro 126.361,23, relativa al recupero di un credito d’imposta dell’anno 2005, oltre interessi e sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972. Ha dedotto la nullità della cartella per omessa sottoscrizione, omessa indicazione del responsabile del procedimento e violazione delle garanzie procedurali previste dallo Statuto del contribuente, sostenendo inoltre l’infondatezza del recupero perché il credito d’imposta non era stato correttamente riportato nel modello dichiarativo a causa di un’incompleta compilazione. In appello, la società ha contestato anche l’ammissibilità delle impugnazioni e la legittimazione dell’Agenzia delle Entrate a censurare profili riferibili all’agente della riscossione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i giudizi per connessione e ha accolto entrambi gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione, riformando integralmente la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella. Ha ritenuto che la cartella non necessitasse di sottoscrizione autografa, essendo sufficiente l’intestazione dell’atto a identificarne la provenienza. Ha inoltre rilevato che il giudice di primo grado aveva deciso sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento, motivo non specificamente dedotto dalla contribuente, incorrendo in ultrapetizione. Nel merito, ha ritenuto legittimo il controllo automatizzato e ha escluso l’obbligo di preventiva comunicazione quando non emergano incertezze rilevanti o risultati diversi rispetto alla dichiarazione. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio: euro 2.000,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate ed euro 5.080,00 in favore dell’agente della riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis DPR 600/1973

    Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dai controlli, senza necessità di un previo avviso di accertamento quando si tratta di verifiche automatizzate sui dati dichiarati.

  • Art. 54-bis DPR 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, applicabile nel caso insieme all’art. 36-bis del DPR 600/1973.

  • Art. 6, comma 5, Legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    "non impone l'obbligo di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo [...] ma soltanto qualora sussistano incerte su aspetti rilevanti della dichiarazione"

    La comunicazione preventiva è necessaria solo quando dal controllo emergano incertezze rilevanti o un risultato diverso da quello dichiarato. Se il recupero deriva da un controllo meramente automatizzato e privo di tali incertezze, la sua omissione non invalida la cartella.

  • Art. 7 Legge 212/2000

    La sentenza di primo grado lo aveva applicato per annullare la cartella in ragione dell’omessa indicazione del responsabile del procedimento, ma la decisione è stata riformata anche perché tale profilo non era stato specificamente dedotto dalla contribuente.

  • Art. 25, comma 2, DPR 602/1973

    Disciplina il contenuto della cartella di pagamento; secondo la decisione, la cartella deve essere conforme al modello ministeriale e non richiede necessariamente una firma autografa.

  • Art. 12 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può fondare la decisione su motivi non dedotti dalle parti.

  • Art. 115 c.p.c.

    È stato invocato dall’Amministrazione con riferimento alla valutazione degli elementi di prova e alla motivazione della sentenza di primo grado.

  • Art. 63, comma 1, Legge 289/2002

    È stato richiamato dall’Amministrazione tra le disposizioni rilevanti per il recupero del credito d’imposta, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della norma.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento non è automaticamente nulla per la sola mancanza di una firma autografa, se il modello e gli elementi dell’atto consentono di identificare con certezza l’amministrazione o l’agente che lo ha emesso.
  • Il giudice tributario deve decidere sui motivi effettivamente dedotti dal contribuente: non può annullare l’atto per un vizio non specificamente contestato, altrimenti incorre in ultrapetizione.
  • Nel controllo automatizzato della dichiarazione, l’avviso bonario o la comunicazione preventiva non sono sempre obbligatori; diventano necessari quando emergono incertezze rilevanti o uno scostamento rispetto ai dati dichiarati.
  • Un errore o un’omissione nella compilazione della dichiarazione, come il mancato riporto di un credito d’imposta, può giustificare il recupero tramite controllo automatizzato quando il credito non risulta correttamente dichiarato o documentato.
  • L’Agenzia delle Entrate, quando è parte del giudizio, può impugnare la sentenza anche per questioni riguardanti l’operato dell’agente della riscossione, senza che ciò comporti necessariamente una carenza di legittimazione.
  • In appello non sono ammesse domande o eccezioni nuove che modifichino i fatti costitutivi o introducano un nuovo tema di decisione; sono invece ammissibili argomentazioni che sviluppano le contestazioni già esaminate nella sentenza impugnata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.