Sentenza n. 407/2026 - Salerno, Sezione 3
1) quanto al ricorso introduttivo: a) per l'accertamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee a garantire gli effetti interinali del giudizio, del diritto dei figli minori, -OMISSIS-, a ricevere, a carico del SSN e per il tramite dell'ASL Salerno competente, in via diretta o in via indiretta, l’immediata erogazione del trattamento riabilitativo con metodo ABA nella misura di almeno 25 (venticinque) ore a settimana, oltre 3 (tre) ore mensili di supervisione da parte del BCBA ed un’ora a settimana di parent training, bilanciando i trattamenti in NET (Natural Environmental Teaching) e in DDT, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia; b) e, comunque, per l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva e/o di inadempimento tenuta dall'Azienda Sanitaria e della Fondazione -OMISSIS-– Centro di riabilitazione -OMISSIS- con conseguente violazione da parte delle stesse dell’obbligo di provvedere all'erogazione della terapia ABA, nella parte in cui non stanno correttamente erogando i piani terapeutici prot. nn.-OMISSIS-, così come confermati/rinnovati con i progetti riabilitativi prot. nn-OMISSIS-, caratterizzati da 60 ore mensili, tra scuola e casa, predisposti dalla stessa; c) e per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno a provvedere direttamente, sostenendone le spese relative, alla somministrazione del trattamento terapeutico ABA, come innanzi esplicitato, mediante operatori (i.e. supervisori e terapisti) muniti di adeguata formazione ed esperienza sul metodo ABA, ovvero indirettamente, mediante rimborso delle spese mediche che saranno sostenute dai genitori; d) e, per la condanna delle Amministrazioni resistenti all’ostensione e/o integrale esibizione, anche mediante rilascio di copia, di tutti gli atti e documenti relativi alle supervisioni poste in essere nei confronti di -OMISSIS-, unitamente ai fogli presenza ed alle certificazioni di specializzazione con metodo ABA (i.e. curricula) degli operatori/terapisti/supervisori che hanno fornito assistenza e degli NPI responsabili del servizio, nonché di qualsivoglia ulteriore atto e documento connesso e strumentale alla redazione dei progetti riabilitativi prot. n.-OMISSIS-come da istanza articolata in ricorso; e) nonché, per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno biologico ed esistenziale ingiustamente subito dai propri figli minori -OMISSIS- in conseguenza degli atti e dei comportamenti posti in essere dalle resistenti in solido tra loro, ovvero ciascuno per la propria parte, f) con conseguente condanna delle resistenti al risarcimento per equivalente dello stesso nella misura stabilita secondo equità; 2) quanto ai motivi aggiunti presentati il -OMISSIS- per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, dei piani terapeutici n. -OMISSIS- coi quali è stato riconosciuto lo stesso numero di ore fin qui previsto, ovvero 60 ore mensili per entrambi i bambini;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piani riabilitativi individuali dell’ASL recanti 60 ore mensili di trattamento ABA per ciascun minore, successivamente rinnovati
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto dei minori a ricevere a carico del SSN un trattamento ABA di almeno 25 ore settimanali, oltre a supervisione BCBA e parent training, nonché l’annullamento dei piani riabilitativi individuali e il risarcimento dei danni. Hanno dedotto violazione del diritto alla salute e della disciplina sui livelli essenziali di assistenza, violazione dell’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dell’art. 1 d.lgs. 502/1992, degli artt. 2 e 3 l. 134/2015, dell’art. 2 l. 833/1978, dell’art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità; hanno inoltre dedotto difetto di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere, sviamento e disparità di trattamento, sostenendo che i piani fossero stati rinnovati automaticamente senza una valutazione aggiornata delle condizioni cliniche dei minori. È stata altresì proposta domanda di accesso agli atti relativi alle supervisioni, ai fogli presenza e alle qualifiche degli operatori, nonché domanda risarcitoria per danno biologico ed esistenziale. L’ASL ha eccepito difetto di giurisdizione, tardività, inoppugnabilità dei precedenti piani e violazione del ne bis in idem; la Fondazione ha eccepito difetto di legittimazione passiva e di giurisdizione.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i piani originariamente impugnati erano stati sostituiti da nuovi PRI, contestati con motivi aggiunti. È stata accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Fondazione, poiché la controversia riguardava l’esercizio del potere pubblicistico dell’ASL nella determinazione del trattamento, mentre eventuali inadempimenti della struttura rilevavano nei rapporti interni con l’ASL. La domanda di accesso è stata accolta parzialmente: l’ASL deve ostendere, entro trenta giorni, i documenti esistenti e detenuti necessari alle esigenze difensive, potendo oscurare i dati non pertinenti; è stata invece respinta la richiesta relativa a curricula e certificazioni degli operatori, ritenuta generica, esplorativa e concernente dati di controinteressati non evocati. I motivi aggiunti sono stati respinti quanto all’annullamento dei nuovi PRI. Sulla base della CTU, il Collegio ha ritenuto adeguate le 60 ore mensili di trattamento ABA quanto all’intervento diretto, ma ha accertato la necessità di aggiungere un’ora settimanale di parent training e due ore mensili di supervisione BCBA, con articolazione di 7 ore settimanali domiciliari e 8 ore in ambito scolastico. Il trattamento è stato fissato per dodici mesi, con possibilità di rivalutazione dopo sei mesi e comunque al termine dell’anno mediante visite specialistiche, test valutativi, analisi dei resoconti di supervisione e motivazione concreta, senza automatismi. La domanda risarcitoria è stata accolta limitatamente al rimborso delle spese documentate sostenute per acquisire aliunde le ore di trattamento non erogate nel periodo indicato, entro i limiti delle ore riconosciute nei piani e delle tariffe regionali. L’ASL deve proporre il pagamento entro novanta giorni, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., oltre interessi legali. È stata respinta la domanda di risarcimento del danno biologico ed esistenziale per genericità e difetto di prova. Le spese di lite sono state compensate; gli oneri della CTU sono stati posti a carico dell’ASL.
Norme richiamate
art. 32 Cost.
Il diritto alla salute impone che l’assistenza riabilitativa sia determinata in modo adeguato alle condizioni individuali dei minori, sulla base di una valutazione sanitaria aggiornata.
art. 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
È richiamato quale fondamento della tutela sanitaria e riabilitativa delle persone con disabilità.
art. 1 d.lgs. 502/1992
È richiamato quale base normativa dell’erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito del SSN.
artt. 2 e 3 l. 134/2015
Sono richiamati in relazione alla diagnosi, alla cura e all’assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico.
art. 2 l. 833/1978
È richiamato quale fondamento dell’organizzazione e della tutela sanitaria pubblica.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il trattamento ABA rientra, secondo il quadro richiamato dal giudice, nei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria per le persone con disturbi dello spettro autistico.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
L’accesso documentale deve riguardare documenti specificamente individuati e non può trasformarsi in una richiesta esplorativa di dati o informazioni.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
la riservatezza deve cedere il passo ove la conoscenza dei documenti sia necessaria ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici
Nel bilanciamento con la riservatezza, l’accesso difensivo è consentito nei limiti della necessità concreta dei documenti per la tutela giudiziale.
art. 34, comma 4, c.p.a.
In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine.
Il giudice può fissare i criteri e il termine entro cui l’amministrazione deve formulare una proposta di pagamento, rimettendo a un eventuale successivo giudizio la determinazione della somma in caso di mancato accordo.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla determinazione delle prestazioni riabilitative a carico del SSN, non è ammissibile una domanda di mero accertamento diretta esclusivamente a ottenere un incremento delle ore se non è contestualmente impugnato il piano terapeutico individuale che determina la prestazione.
- Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza sociosanitaria e deve essere organizzato dall’amministrazione sanitaria in misura e con modalità adeguate alle condizioni individuali del paziente, anche mediante erogazione indiretta quando necessario a rendere effettiva la prestazione.
- La determinazione dell’intensità del trattamento riabilitativo costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sanitaria, sindacabile quando risulti fondata su istruttoria incompleta, valutazioni non aggiornate o motivazione illogica; tuttavia, la mera diversità delle condizioni cliniche non dimostra di per sé l’illegittimità dell’assegnazione dello stesso monte ore, se la valutazione tecnica lo giustifica.
- Quando un piano riabilitativo viene rivalutato o modificato, l’amministrazione sanitaria deve svolgere una concreta istruttoria individualizzata, mediante visite specialistiche, test valutativi e analisi degli esiti del trattamento, e deve motivare specificamente ogni aumento o riduzione delle ore, senza ricorrere ad automatismi.
- L’accesso difensivo può essere accolto limitatamente ai documenti esistenti e detenuti dall’amministrazione, individuati in modo puntuale e necessari alla difesa; non può invece essere utilizzato per acquisire genericamente dati, informazioni o curricula di controinteressati mediante un controllo esplorativo sull’operato amministrativo.
- In caso di mancata erogazione di prestazioni sanitarie già riconosciute nei piani, il giudice può limitare il ristoro alle spese documentate sostenute per acquisire aliunde le prestazioni, fissando ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. i criteri per la proposta di pagamento; il danno biologico ed esistenziale richiede invece allegazione specifica e prova concreta.
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