Cassazione Penale, Ordinanza n. 12970/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di rimessione, ritenendo che non fosse stata trasmessa nelle forme previste dall’art. 45 c.p.p. e che difettassero i presupposti procedurali necessari per l’esame della domanda. Non è stato affrontato il merito della richiesta di rimessione, ma solo il suo difetto di ammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due soggetti, indicati come imputati nel procedimento penale n. 254/19 iscritto presso la Procura della Repubblica di Sulmona, proponevano istanza di rimessione ex art. 45 c.p.p. avverso un provvedimento del 13/12/2024 della Procura. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello dell’Aquila trasmetteva l’istanza alla Corte di Cassazione, ma nel farlo esprimeva un giudizio negativo sulla sussistenza dei presupposti della rimessione, rilevando che dall’esame della richiesta non sembrava configurabile, allo stato, la situazione prevista dalla norma. La Corte rilevava però che la trasmissione non era avvenuta ai sensi dell’art. 45 c.p.p. con richiesta motivata di procedere come richiesto dalla norma, e che mancavano i requisiti necessari per la valutazione nel merito.
Norme richiamate
art. 45 c.p.p.
La richiesta di rimessione deve essere trasmessa nelle forme previste dalla norma; in mancanza della trasmissione con richiesta motivata e dei presupposti necessari, l’istanza è inammissibile.
Massime di principio
- L’istanza di rimessione è inammissibile quando non sia trasmessa secondo la procedura prevista dall’art. 45 c.p.p. e manchino i requisiti processuali che consentono alla Corte di esaminarla.
- La Corte, in materia di rimessione, può arrestarsi a un vaglio preliminare di ammissibilità senza affrontare il merito se difettano le condizioni formali e sostanziali minime richieste dalla legge.
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