Cassazione Penale, Sentenza n. 15192/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna - ufficio GIP, invitando il giudice adito a riesaminare l'istanza tenendo conto della corretta misura della pena stabilita dal giudice della cognizione e a ricalcolare la pena complessiva in conformità delle disposizioni di legge richiamate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva riconosciuto la continuazione tra reati oggetto di precedenti sentenze. Il Procuratore denunciava la violazione di legge perché il GIP aveva indicato erroneamente la misura della pena per il reato ritenuto più grave: il provvedimento impugnato assumeva come pena per il reato più grave anni 1 mesi 8 di reclusione e euro 3.000 di multa, mentre dal certificato del casellario risultava che la sentenza del G.u.p. del 23/02/2021 aveva inflitto anni 3 di reclusione ed euro 12.000 di multa. Tale errore ha determinato un calcolo complessivo della pena in contrasto con le norme applicabili.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Individua la fattispecie di reato ritenuta più grave (delitti in materia di stupefacenti) accertata con la sentenza del G.u.p.; la Corte prende atto che il GIP aveva correttamente individuato il reato più grave ma non la pena effettivamente inflitta.
art. 81, secondo comma, c.p.
Regola la determinazione della pena complessiva in caso di continuazione: la Corte ha richiamato la necessità di calcolare correttamente la pena complessiva tenendo conto della pena base stabilita per il reato più grave.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. deve individuare come misura della pena base quella determinata dal giudice della cognizione per la violazione ritenuta più grave; la Corte ha ritenuto violato questo obbligo poiché il GIP ha adottato una misura difforme.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il rimedio cui è adito il giudice dell'esecuzione per le istanze relative all'esecuzione penale; la sentenza richiama il corretto procedimento di verifica e ricalcolo che il GIP deve svolgere.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra reati, la base per il calcolo della pena complessiva deve essere la pena stabilita dal giudice della cognizione per il reato ritenuto più grave; errori in tal senso possono determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio.
- Il certificato del casellario giudiziale e gli atti di condanna devono essere verificati dal giudice dell'esecuzione prima di determinare la pena base: discordanze tra quanto dichiarato nell'ordinanza e quanto risulta dal casellario costituiscono motivo di impugnazione.
- Il rimedio corretto per errori di calcolo o di identificazione della pena è l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di primo grado competente, che dovrà procedere al ricalcolo secondo le disposizioni di legge richiamate.
- La parte pubblica (Procura) può contestare in cassazione errori di diritto relativi alla determinazione della pena complessiva; la Corte di legittimità verifica la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali rilevanti (art. 81 c.p., art. 187 disp. att.).
- In fase esecutiva occorre porre particolare attenzione alla pena e alle sanzioni pecuniarie effettivamente inflitte in sentenza, perché sono quelle che devono essere assunte come parametro per gli aumenti dovuti alla continuazione.
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