Sentenza n. 1135/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore di Taranto -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-del 28.01.2025 a carico di -OMISSIS-, notificato in pari data, che decreta che il rigetto dell''istanza di revoca in autotutela - da ultimo presentata il 13.12.2024 - ex art. 6 comma 5 della Legge n. 401/1989, e di ogni atto ad esso conseguente o collegato al provvedimento D.A.SPO. n. -OMISSIS- notificato in data 13.10.2023 dal Questore della Provincia di Taranto; del provvedimento emesso Questore di Taranto -OMISSIS- del 28.01.2025 a carico di -OMISSIS-, anch’esso notificato in data 28.01.2025, che decreta che il rigetto dell''istanza di revoca in autotutela, ex art. 6 comma 5 della Legge n. 401/1989, da quest’ultimo presentata il 13.12.2024, e di ogni atto ad esso conseguente o collegato al provvedimento D.A.SPO. n. -OMISSIS- notificato in data 6.10.23 dal Questore della Provincia di Taranto; provvedimenti di D.A.SPO. con i quali veniva fatto divieto a entrambi i ricorrenti, per il periodo di anni cinque, ex art. 6 della Legge n. 401/1989, come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella L. 24/02/1995 n. 45 e dal D. Lgs. n. 377/2001, di “ far accesso ai luoghi del territorio nazionale ove si svolgono incontri di calcio a qualsiasi livello , agonistico o amichevole , calendarizzati e pubblicizzati (campionati di serie A,B, Lega Pro, tutte le categorie restanti, competizioni internazionali, incontri amichevoli e quelli in cui è impegnata la Nazionale italiana di calcio nonché per gli incontri all’estero delle squadre italiane e della Nazionale di calcio”, con contestuale obbligo di comparizione presso la P.S. e altre prescrizioni per la medesima durata di anni cinque.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del Questore di Taranto di rigetto delle istanze di revoca in autotutela dei D.A.SPO. disposti per cinque anni, con divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche e obbligo di comparizione presso la pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari di D.A.SPO.)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo plur articolato, la violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando il difetto di motivazione dei provvedimenti con cui il Questore aveva respinto le istanze di revoca dei D.A.SPO. Essi hanno evidenziato che i procedimenti penali posti a fondamento delle misure erano stati archiviati per infondatezza della notizia di reato e che il G.I.P. non aveva convalidato gli obblighi di comparizione. Secondo i ricorrenti, tali sopravvenienze avevano fatto venir meno le condizioni giustificative dei D.A.SPO. e imponevano un riesame effettivo e una motivata revoca delle misure. Nel corso del giudizio hanno inoltre rilevato che l’Amministrazione, dopo l’ordinanza cautelare, aveva disposto soltanto la sospensione dei provvedimenti, senza procedere tempestivamente al riesame richiesto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti di rigetto delle istanze di revoca. Il Collegio ha confermato le valutazioni già espresse in sede cautelare, ritenendo che l’archiviazione dei procedimenti penali e la mancata convalida degli obblighi di comparizione costituissero elementi idonei a imporre la rivalutazione delle condizioni poste a fondamento dei D.A.SPO., ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989. Pur affermando che il D.A.SPO. può essere mantenuto anche quando la condotta non integri un reato, se essa risulti comunque pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, il giudice ha ritenuto che nel caso concreto non emergessero elementi di fatto gravi, precisi e concordanti tali da dimostrare il coinvolgimento dei ricorrenti nelle condotte violente o intimidatorie. Non era inoltre dimostrata un’inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli alla condotta del gruppo. L’Amministrazione non aveva fornito una ricostruzione alternativa dei fatti né aveva ottemperato al riesame richiesto dall’ordinanza cautelare, limitandosi a disporre la sospensione delle misure. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 4.000 euro complessivi per le spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, l. 401/1989
Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono modificati e revocati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione
La sopravvenienza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che incidano sulle condizioni poste a fondamento del D.A.SPO. impone all’autorità di pubblica sicurezza di rivalutare la permanenza dei presupposti della misura e di modificarla o revocarla quando tali condizioni siano venute meno o mutate.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 401/1989
Il divieto ... può essere ... disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto ... una condotta ... evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico
Anche dopo l’archiviazione penale il D.A.SPO. può astrattamente essere mantenuto se sussistono autonomi elementi di fatto idonei a dimostrare una condotta pericolosa; nel caso concreto, tuttavia, tali elementi non raggiungevano il grado di gravità, precisione e concordanza necessario.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca deve essere adeguatamente motivato con riguardo alla permanenza delle condizioni che avevano giustificato il D.A.SPO. e agli elementi sopravvenuti rappresentati dall’interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, il D.A.SPO. deve essere modificato o revocato quando, anche in conseguenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne avevano giustificato l’adozione; l’autorità di pubblica sicurezza è quindi tenuta a procedere a un riesame effettivo e motivato dell’attualità dei presupposti della misura.
- L’archiviazione del procedimento penale non determina automaticamente l’illegittimità o la revoca del D.A.SPO., poiché la misura può fondarsi su una valutazione autonoma del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; tuttavia, tale valutazione deve poggiare su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la condotta individuale rilevante.
- Il D.A.SPO. può riferirsi a una condotta collettiva soltanto quando elementi diretti o presuntivi consentano di affermare l’inequivoca e consapevole partecipazione del singolo agli episodi violenti o intimidatori; la mera appartenenza o presenza nel gruppo non è sufficiente.
- Il rigetto dell’istanza di revoca di un D.A.SPO. deve confrontarsi specificamente con le sopravvenienze dedotte dall’interessato e indicare le ragioni per cui permangono i presupposti della misura; la mancata rivalutazione effettiva, anche dopo un ordine giudiziale di riesame, rende illegittimo il provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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