Sentenza n. 261/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della determina di rigetto di riesame/parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Registro SABAP-CO-LC, Prot. n. 22761 del 15 settembre 2021, Segnatura MIC|MIC_SABAP-CO-LC|15/09/2021|0022761-P, comunicato a mezzo posta elettronica certificata in data 15 settembre 2021, a seguito della richiesta di chiarimenti e di riverifica della posizione del 16 agosto 2021, trasmessa in data 17 agosto 2021, Prot. 20579, con cui il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, ha affermato la sussistenza della tutela di cui al D. Lgs. n. 42/2004 sull'immobile sito in Delebio (SO), Via Roma n. 41, censito al Catasto di detto Comune al foglio 15, particella 755; - nonché di qualsiasi altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, tra cui la nota Prot. 7134 del 29 marzo 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riesame con cui la Soprintendenza ha confermato l'assoggettamento dell'immobile accessorio di Casa Gusmeroli al vincolo di tutela storico-artistica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato il provvedimento ministeriale che confermava l'estensione del vincolo culturale, originariamente imposto nel 1931 alla Casa Gusmeroli, anche al manufatto distinto catastalmente e in origine destinato a stalla e fienili. Il primo motivo deduceva eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il manufatto non fosse una pertinenza urbanistica dell'abitazione principale, fosse autonomo per dimensioni, funzione e valore e non fosse contiguo alla casa. Il secondo motivo denunciava illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di istruttoria, oltre alla violazione degli artt. 41 e 42 Cost., poiché il provvedimento del 1931 non menzionava la particella 755 e una certificazione comunale del 1977 avrebbe attestato l'estraneità del manufatto al vincolo. Il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 13-16 e 45-47 del d.lgs. 42/2004, assumendo che, in mancanza di inscindibilità con il bene principale, sarebbe stato necessario imporre uno specifico vincolo indiretto mediante la procedura prevista per tale istituto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevante il richiamo alla nozione di pertinenza urbanistica, che opera in materia edilizia per individuare opere esonerate dal titolo abilitativo, mentre nella tutela dei beni culturali la pertinenzialità deve essere valutata in base ai nessi storici, artistici e architettonici tra i beni e alle finalità di tutela. Il manufatto è stato considerato parte integrante e inscindibile dell'unitario complesso di Casa Gusmeroli, in ragione della contiguità, della coeva costruzione, dell'originaria funzione di stalla e fienile al servizio della dimora e dell'elemento architettonico dell'arco, che costituisce l'accesso residenziale al cortile e alla casa. Poiché il provvedimento del 1931 indicava genericamente la Casa Gusmeroli senza dati catastali, planimetrie o delimitazioni ulteriori, la consistenza del bene tutelato doveva essere ricostruita sulla base della valutazione storico-artistica e architettonica dell'Amministrazione competente. Tale valutazione è stata ritenuta congruamente motivata e immune da vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento. La certificazione comunale del 1977 è stata ritenuta priva di rilevanza, trattandosi di materia di competenza dell'Amministrazione statale preposta alla tutela culturale. È stata inoltre esclusa la necessità di un vincolo indiretto ex artt. 45-47 del d.lgs. 42/2004, poiché il manufatto non costituisce un bene estraneo posto a protezione del bene culturale, ma rientra esso stesso nel complesso direttamente tutelato. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Norme richiamate
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Il vincolo culturale può comprendere, sulla base della valutazione storico-artistica e architettonica, tutte le parti di un complesso unitario che presentino un nesso inscindibile con il bene direttamente tutelato.
artt. 13-16 d.lgs. 42/2004
Le disposizioni sulla dichiarazione dell'interesse culturale non impongono necessariamente, per i vincoli risalenti, l'indicazione dei dati catastali, di relazioni descrittive o di allegati cartografici, quando la consistenza del bene possa essere individuata attraverso la valutazione culturale del complesso.
artt. 45-47 d.lgs. 42/2004
Il vincolo indiretto tutela beni diversi ed esterni rispetto al bene culturale, imponendo una fascia di rispetto o prescrizioni strumentali alla conservazione del bene principale; non è necessario quando il bene controverso costituisce esso stesso parte integrante del complesso direttamente tutelato.
artt. 41 e 42 Cost.
Il richiamo alla libertà di iniziativa economica e alla proprietà privata non impedisce l'estensione del vincolo culturale a parti di un complesso unitario, quando l'estensione sia giustificata da una motivata valutazione dell'interesse culturale.
art. 5 l. 20 giugno 1909, n. 364
Il provvedimento di tutela del 1931, adottato ai sensi della normativa dell'epoca, costituisce il titolo originario del vincolo sulla Casa Gusmeroli; la sua portata può essere ricostruita anche in assenza di dati catastali mediante l'individuazione dell'unitario complesso storico-artistico.
Massime di principio
- Nella materia dei beni culturali, la nozione di pertinenzialità non coincide né con quella civilistica né con quella urbanistica: l'inclusione di un manufatto nel bene tutelato deve essere determinata in base ai nessi storici, artistici e architettonici e all'interesse culturale unitario del complesso.
- Quando un provvedimento di vincolo storico-artistico descrive genericamente un complesso immobiliare e non contiene dati catastali, planimetrie o delimitazioni analitiche, la consistenza del bene tutelato può essere individuata attraverso la valutazione tecnica dell'Amministrazione competente, purché congrua, logica e ragionevole.
- Il vincolo culturale imposto su un edificio può estendersi alle sue parti accessorie e di servizio, anche se prive di autonomo pregio e individuate da particelle catastali distinte, quando tali parti siano coeve, funzionalmente collegate e architettonicamente inscindibili dal complesso tutelato.
- Il vincolo indiretto previsto dagli artt. 45-47 del d.lgs. 42/2004 presuppone che le prescrizioni riguardino beni diversi ed esterni rispetto al bene culturale direttamente tutelato; non occorre un autonomo vincolo indiretto per un manufatto che faccia già parte dell'unitario complesso direttamente sottoposto a tutela.
- La delimitazione dell'interesse culturale di un complesso immobiliare rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione preposta alla tutela e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della coerenza, logicità, ragionevolezza e adeguatezza istruttoria della valutazione.
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