Cassazione Civile, Ordinanza n. 17691/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2012 relativo a un immobile formalmente accatastato come un'unica unità, ma che il contribuente sosteneva essere in realtà composto da due porzioni distinte: una, pari al 96% della superficie, direttamente utilizzata per attività religiose e di culto asseritamente esenti; l'altra, pari al 4%, concessa in comodato a un'università pontificia ritenuta appartenente alla medesima struttura ecclesiastica non commerciale. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo provata la distinzione tra le due unità e l'esenzione per la porzione destinata ad attività esenti. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1992 e dell'art. 91-bis, commi 2 e 3, d.l. 1/2012, conv. in l. 27/2012, per avere la CTR riconosciuto l'esenzione sulla base della ritenuta distinzione di fatto di due immobili nonostante l'accatastamento unitario; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per motivazione generica e assenza di prova specifica sull'effettivo utilizzo della porzione immobiliare per attività esenti; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
La decisione
Le parti hanno depositato atti di definizione extragiudiziale della lite: Roma Capitale ha rinunciato al ricorso e il controricorrente ha accettato la rinuncia. La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha compensato le spese di lite in ragione della definizione conciliativa della controversia. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
richiamato come base dell'esenzione IMU per gli immobili destinati ad attività religiose e di culto
art. 91-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 1/2012
richiamato insieme al decreto attuativo per la disciplina dell'esenzione in relazione all'utilizzo dell'immobile
L. n. 27/2012
legge di conversione del d.l. n. 1/2012 richiamata nel motivo di ricorso
artt. 3 e 4 del decreto MEF n. 200 del 9 novembre 2012
richiamati come disposizioni attuative della disciplina sull'esenzione
art. 2697 c.c.
invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa i presupposti dell'esenzione
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per censurare la valutazione della prova e della motivazione della CTR
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la misura non si estende ai casi di estinzione del giudizio
Cass. n. 23175/2015
citata per il principio sulla natura eccezionale del raddoppio del contributo unificato
Cass. n. 10140/2020
citata a conferma del medesimo principio
Cass. n. 19071/2018
citata a conferma del medesimo principio
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione viene validamente rinunciato dalla parte ricorrente e la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
- La definizione stragiudiziale e conciliativa della controversia giustifica normalmente la compensazione integrale delle spese di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria: non può essere applicato oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non opera nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
- Nei giudizi relativi all'esenzione IMU per immobili destinati ad attività agevolate, l'accertamento dei presupposti di fatto e dell'effettivo utilizzo dei beni resta centrale e può coinvolgere la distinzione tra unità catastale formale e articolazione materiale dell'immobile.
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