Cassazione Civile, Ordinanza n. 00863/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società di leasing)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di molteplici cartelle di pagamento per tassa automobilistica regionale relativa all'anno 2012, emesse in relazione a diversi autoveicoli concessi in locazione finanziaria a terzi. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento delle cartelle, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il concedente e l'utilizzatore fossero obbligati in solido al pagamento del tributo. Con unico motivo di ricorso per cassazione, la società ha denunciato violazione dell'art. 5, comma 29, del d.l. n. 953/1982, come novellato e interpretato dalle successive disposizioni di interpretazione autentica, sostenendo che per l'annualità 2012 il soggetto passivo fosse esclusivamente l'utilizzatore e non anche la società concedente, con conseguente illegittimità della pretesa fiscale verso di essa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ricostruito il quadro normativo sulla tassa automobilistica per veicoli in leasing, richiamando l'orientamento nomofilattico già espresso dalla giurisprudenza di legittimità e il conforto della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2020. Ha affermato che, per i rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, il soggetto passivo è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo con locazione finanziaria. Poiché l'annualità 2012 rientra in tale intervallo, la CTR aveva erroneamente attribuito responsabilità solidale anche al concedente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e annullando le cartelle di pagamento. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la formazione e il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale durante il processo.
Norme richiamate
art. 5, comma 29, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
come novellato dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99
Nel periodo rilevante per la lite, la disciplina della tassa automobilistica per veicoli in leasing va letta nel senso che il soggetto passivo è l'utilizzatore, non il concedente in via solidale.
art. 7, comma 2, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
nel testo antecedente all'introduzione del comma 2-bis
La CTR lo aveva ritenuto fonte di solidarietà passiva tra concedente e utilizzatore; la Cassazione esclude tale lettura per l'annualità 2012 alla luce della disciplina interpretata autenticamente.
art. 9, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78
norma di interpretazione autentica
Ha chiarito che, per il passato, nei casi di locazione finanziaria, il soggetto passivo è esclusivamente l'utilizzatore, salvo la responsabilità solidale della società di leasing solo se abbia provveduto al pagamento cumulativo per i periodi del contratto.
art. 10, commi 6 e 7, d.l. 24 giugno 2016, n. 113
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160
Ha reintrodotto, per il futuro, la regola dell'esclusiva soggettività passiva dell'utilizzatore; non impedisce l'applicazione retroattiva della norma interpretativa precedente per il periodo 15 agosto 2009-15 giugno 2016.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Ha consentito alla Corte, cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio per mancanza di ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 3 e 53 Cost.
Richiamati nel passaggio relativo alla sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2020, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina censurata.
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica dovuta per veicoli concessi in locazione finanziaria, la soggettività passiva va determinata secondo la disciplina speciale vigente nel periodo d'imposta considerato e secondo le eventuali norme di interpretazione autentica.
- Per i rapporti d'imposta sorti nel periodo compreso tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016, il soggetto passivo della tassa automobilistica relativa a veicoli in leasing è esclusivamente l'utilizzatore del bene, non il concedente, salvo specifiche ipotesi di pagamento cumulativo previste dalla normativa.
- Il giudice di merito che, per annualità rientranti in tale intervallo temporale, attribuisca responsabilità solidale anche al concedente incorre in violazione di legge.
- Quando la questione è decisa in base a un orientamento giurisprudenziale già consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- La sopravvenuta formazione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato durante il processo può integrare giusto motivo di compensazione delle spese di lite.
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