Sentenza del 30/09/2020 n. 20822 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'imposta di consumo (accise) relativa all'energia elettrica prodotta da una societa' consortile da fonte rinnovabile per gli anni 2008-2013: la questione centrale era se l'esenzione dalle accise prevista per l'energia autoprodotta e consumata dal produttore (impianti >20 kW, fonti rinnovabili) si estendesse anche all'energia prodotta dalla societa' consortile e ceduta ai singoli consorziati. La CTP aveva dato ragione al consorzio; la CTR aveva accolta l'impugnazione dell'Agenzia, ritenendo che l'esenzione si applicasse solo all'energia consumata dal produttore e non a quella ceduta ai terzi (consorziati), ma escludeva sanzioni e interessi per possibile legittimo affidamento fondato su precedenti interpelli. Il consorzio ha impugnato in Cassazione deducendo, tra l'altro, errata interpretazione delle norme sull'autoproduzione, carenza di motivazione in ordine al legittimo affidamento e mancata trattazione della prescrizione relativa al 2008.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando il principio che l'esenzione prevista dal TUA si applica soltanto all'energia prodotta e consumata in proprio dalla societa' consortile e non a quella ceduta ai consorziati), ma ha accolto il secondo e il sesto motivo (rilevando carenza motivazionale della CTR in relazione al legittimo affidamento/interpello e omesso esame dell'eccezione di prescrizione per l'annualita' 2008). Per tali profili la sentenza della CTR e' stata cassata e la causa rinviata alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti. Spese del giudizio di Cassazione a carico della CTR.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 52, commi 1-3
"l'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa... al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio"
L'esenzione per energia da fonti rinnovabili e' strettamente limitata all'energia prodotta e consumata dall'autoproduttore (impianti >20 kW e consumi non domestici); non opera per l'energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti.
Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 53, 54, 55, 57
Stabiliscono gli obblighi di denuncia, licenza, dichiarazione annuale e prescrizione quinquennale per l'accertamento delle accise; la prescrizione quinquennale e' centrale per valutare pretesa tributaria sugli anni considerati (eccezione sollevata per il 2008).
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2 (cd. decreto Bersani)
"Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio..."
La definizione ha valore limitato ai fini del decreto n.79 (regolazione del mercato) e non puo' essere automaticamente trasposta per ampliare l'esenzione fiscale prevista dal TUA; la Corte ha ritenuto che la nozione di autoproduttore non estenda l'esenzione alle cessioni ai consorziati.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art.1, comma 911
Intervento normativo applicabile dal 2016 che estende esplicitamente l'esenzione anche ai soci di certe cooperative, ma non ai consorzi o societa' consortili; la Corte lo usa argomentativamente per confermare che i consorzi restano esclusi.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione delle decisioni tributarie: la mancata o insufficiente motivazione puo' determinare nullita' per 'error in procedendo'.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 10 e 11
Art.10 (legittimo affidamento) e art.11 (interpello) rilevanti: la Corte ha ritenuto che la CTR non abbia adeguatamente motivato la decisione relativa al legittimo affidamento e al valore delle risposte amministrative, rendendo necessaria una riesamina.
Direttiva 2003/96/CE e Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
Ristrutturazione del quadro comunitario sulla tassazione dei prodotti energetici recepita nel TUA; contestualizza l'interpretazione restrittiva delle esenzioni.
Massime di principio
- L'esenzione dalle accise per energia elettrica da fonti rinnovabili si applica strettamente all'energia prodotta e consumata dall'autoproduttore (impianti >20 kW, usi non domestici) e non si estende, in mancanza di norma chiara, all'energia prodotta da una societa' consortile e ceduta ai consorziati.
- La definizione di 'autoproduttore' nel decreto Bersani (D.Lgs. 79/1999) e' rilevante per il diritto del mercato dell'energia ma non vale automaticamente a fini fiscali per ampliare esenzioni previste dal TUA; occorre valutare il contesto normativo e finalistico di ciascuna disposizione.
- Il legittimo affidamento fondato su risposte dell'Amministrazione (interpello) puo' incidere su sanzioni e interessi, ma il giudice deve motivare in modo puntuale e specifico l'applicazione di tale tutela; motivazione generica o apodittica e' insufficiente e puo' determinare nullita' della decisione.
- Le questioni di prescrizione devono essere esaminate espressamente dal giudice; l'omissione di valutare un'eccezione di prescrizione rilevante comporta motivo di cassazione e rinvio.
- Per le societa' consortili che svolgono attivita' commerciale e cedono energia ai consorziati, non puo' operare un 'ribaltamento' automatico dell'agevolazione fiscale: ogni istituto tributario (IVA, accise, ecc.) richiede verifica dei presupposti specifici.
- In azioni contro accertamenti d'accisa e' fondamentale documentare interlocuzioni con l'Amministrazione (interpelli, risposte territoriali) e sollevare tempestivamente eccezioni di prescrizione; in difetto, il contribuente rischia il recupero dell'imposta salvo la tutela motivata del legittimo affidamento.
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