Cassazione Penale, Sentenza n. 36024/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della confisca di una somma di denaro (3.870 euro) rinvenuta nella sua abitazione. I motivi del ricorso erano: 1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio e delart. 627 c.p.p., perché la confisca era stata ricondotta ad una diversa fattispecie (confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p.) rispetto a quella oggetto della pronuncia annullata; 2) contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla situazione economica del reo e alla possibile provenienza lecita del denaro (risparmi propri o della madre), nonché sull'esclusione della confisca della somma di 365 euro trovata nell'autovettura; 3) violazione del diritto di difesa perché non gli sarebbe stato consentito di produrre documenti sui redditi propri e del nucleo familiare, nonché per mancata informazione sulla possibilità di applicare l'art. 240-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di annullamento per vizi di motivazione, il giudice del rinvio aveva il potere di riesaminare integralmente le risultanze e, purché non ripetesse i vizi censurati, poteva applicare anche diversa fattispecie di confisca compatibile con il materiale probatorio. Nel caso concreto il Tribunale ha motivato coerentemente l'applicazione della confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p.: il consistente ammontare trovato (3.870 euro) risultava incongruo rispetto ai modesti introiti dichiarati del ricorrente (disoccupato, lavoro in nero occasionale) e non vi erano prove circa il contributo economico della madre. Le censure difensive che si riducevano a una diversa valutazione dei fatti sono state dichiarate inammissibili. La pretesa violazione del diritto di difesa è stata respinta poiché il ricorrente aveva patteggiato ed aveva l'onere di produrre gli elementi probatori già in sede di accordo/udienza; inoltre la qualificazione alternativa della misura non ha impedito l'illustrazione delle proprie difese. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la confisca per sproporzione (misura ablatoria applicabile quando il patrimonio risulta sproporzionato rispetto ai redditi leciti). La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione di tale istituto se coerente con le risultanze probatorie e purché non si ripetano i vizi di motivazione censurati nella sentenza annullata.
art. 240 cod. pen.
Prevede la confisca come misura collegata a delitti che rappresentano provento o profitto del reato. La Corte ha osservato che la pronuncia rescindente aveva censurato la confisca nella sua qualificazione come confisca qualificata ex art. 240, senza però escludere l'applicabilità di altre forme di confisca.
art. 627 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha chiarito che l'annullamento per vizio di motivazione attribuisce al giudice del rinvio il potere di nuovo esame delle prove, con il solo "vincolo di contenuto negativo" di non ripetere la motivazione censurata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti del riesame consentito in cassazione (blocchi difensivi del ricorso). Qui il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dall'articolo.
art. 12-sexies L. 356/1992
Citato in sentenza come riferimento normativo richiamato dalla pronuncia di annullamento; la Corte ha rilevato che la stessa pronuncia rescindente aveva lasciato aperta la possibilità di valutare la confisca per sproporzione, richiamando questa norma come spunto interpretativo.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale all'originario rito del patteggiamento la cui pronuncia era stata oggetto di annullamento parziale; la decisione tiene conto che il primo giudice aveva deciso nel contesto di un patteggiamento.
Massime di principio
- Se la Corte di legittimità annulla una sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio può riesaminare le prove e anche ricondurre i fatti a una diversa fattispecie normativa, purché non ripeta la motivazione già censurata dalla Cassazione ("vincolo di contenuto negativo").
- La confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.) può essere applicata quando il patrimonio del soggetto è manifestamente incongruo rispetto ai redditi leciti dichiarati; il giudice deve motivare il contrasto tra entrate lecite e consistenza patrimoniale.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è ammissibile trasformare critiche alla valutazione delle prove in vizi di motivazione: le doglianze essenzialmente fattuali sono, di regola, inammissibili.
- Chi ha patteggiato o ha scelto una modalità difensiva che limita il confronto processuale ha l'onere di produrre fin da quel momento le prove a sostegno dell'origine lecita dei beni contestati; il giudice non è obbligato a preannunciare l'adozione di diversa qualificazione normativa della confisca.
- La confisca può essere applicata in modo differenziato a somme diverse rinvenute in luoghi o modalità di custodia differenti (es.: somma custodita in casa con modalità anomale versus piccola somma in auto), purché la motivazione giustifichi la diversa decisione.
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