Sentenza n. 2758/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del D.R. n. 4483/2024, prot. n. 0450935 del 18/11/2024 di approvazione degli atti della selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/F1 – Malattie Odontostomatologiche, settore scientifico-disciplinare MED/28 – Malattie Odontostomatologiche, Dipartimento Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) bandita dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (doc. 1); - del I verbale (doc. 2), del II verbale (doc. 3), del III verbale (doc. 4), del IV verbale (doc. 5), della relazione riassuntiva (doc. 6) e dei relativi allegati; - del D.R. 772/2024 di indizione della selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/F1 – Malattie Odontostomatologiche, settore scientifico-disciplinare MED/28 – Malattie Odontostomatologiche, Dipartimento Medicina e Chirurgia (School of Medicine and Surgery) (doc. 7) e del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, adottato Decreto Rettorale Rep. n. 2262/2023, prot. n. 216078 del 04.07.2023 (doc. 8); - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi i provvedimenti di nomina e di chiamata del dott. Edoardo Bianco a svolgere l’impegno didattico come ricercatore a tempo determinato; - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Non è stato esaminato il merito delle censure contro la selezione e i relativi atti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti.
Atto impugnato: atti di approvazione e svolgimento della selezione pubblica per un ricercatore a tempo determinato nel settore delle Malattie Odontostomatologiche, nonché gli atti connessi alla chiamata del candidato selezionato
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, insieme ai verbali della commissione, alla relazione riassuntiva, al decreto di indizione della selezione, al regolamento di Ateneo e agli atti di nomina e chiamata del candidato risultato selezionato. Dal testo non risultano specificamente dedotti i singoli vizi di legittimità. Dopo il rigetto della domanda cautelare con ordinanza n. 207 del 19 febbraio 2025, il ricorrente ha dichiarato, con memoria depositata il 24 aprile 2026, di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010
Norma indicata quale base legislativa della selezione pubblica per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice insieme all'art. 35 c.p.a.; dal testo non emerge una specifica applicazione ulteriore.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando presa in considerazione dal giudice, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l'esame nel merito dei motivi di ricorso e degli atti impugnati.
- Le spese di lite possono essere integralmente compensate quando tale regolazione sia concordata dalle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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