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Sentenza

Sentenza n. 1105/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione Prot. N. AGEA.AGA.2022.0055168 n. INL33-04485956-P- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, ricevuta il 17.01.2023 avente ad oggetto Regime quote latte – versamento del prelievo esigibile e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le erogazioni in agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella comunicazione e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;

Giustizia amministrativa202300249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di versamento del prelievo esigibile per euro 139.795,06 e correlata iscrizione nel Registro nazionale dei debiti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 17 gennaio 2023, con cui era stato richiesto il pagamento di euro 139.795,06 ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 5, della legge n. 33 del 2009, disponendo contestualmente la trasmissione della posizione per l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti. Il ricorso era esteso agli atti presupposti, tra cui la determinazione del prelievo supplementare, le comunicazioni relative alle multe per le quote latte e l'aggiornamento del Registro. AGEA ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o del sopravvenuto difetto di interesse, rappresentando che l'art. 10-bis del d.l. n. 69 del 2023, convertito dalla l. n. 103 del 2023, aveva privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo anteriormente notificate, sostituendole con quelle adottate secondo il nuovo procedimento. In attuazione della norma, AGEA aveva annullato, con provvedimento del 25 ottobre 2023, tutte le comunicazioni di ricalcolo adottate anteriormente all'11 agosto 2023, compresa quella posta a fondamento della pretesa. La ricorrente ha sostenuto che il proprio ricorso riguardava non una comunicazione di ricalcolo, ma l'intimazione di pagamento e l'iscrizione nel Registro dei debiti, insistendo quindi sulla permanenza dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Pur rilevando che l'atto direttamente impugnato non coincideva formalmente con una comunicazione di ricalcolo contemplata dall'art. 10-bis del d.l. n. 69 del 2023, il Collegio ha ritenuto che l'intimazione di pagamento e l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti presuppongano necessariamente un debito attuale, definitivo ed esigibile. Poiché la determinazione del prelievo supplementare posta a fondamento della pretesa era stata annullata e privata di effetto in applicazione della nuova disciplina, era venuto meno il presupposto sostanziale dell'intimazione e dell'iscrizione. Non residuava pertanto un interesse concreto e attuale a una pronuncia demolitoria su tali atti, i cui eventuali effetti futuri dipenderanno dalle nuove determinazioni che AGEA adotterà secondo l'art. 10-bis. Le nuove determinazioni del prelievo e le eventuali successive iniziative di recupero sono stati qualificati come atti autonomi, separatamente impugnabili. Le spese sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa che ha determinato la definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8-ter l. 33/2009

    nel Registro siano iscritti soltanto gli importi accertati come dovuti

    L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti presuppone l'esistenza di un importo definitivamente accertato come dovuto.

  • art. 8-quinquies l. 33/2009

    Agea consente di richiedere il pagamento delle sole somme esigibili

    L'intimazione di pagamento può riguardare esclusivamente somme attuali, definitive ed esigibili.

  • art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023

    tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La norma ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo anteriormente notificate, imponendone la sostituzione con quelle adottate secondo il nuovo procedimento; l'annullamento della determinazione presupposta fa venir meno il fondamento dell'intimazione di pagamento e dell'iscrizione nel Registro dei debiti.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento e l'iscrizione in un registro pubblico dei debiti presuppongono necessariamente l'esistenza di un debito attuale, definitivo e, per la richiesta di pagamento, esigibile.
  • Quando una sopravvenienza normativa priva di effetto o annulla l'atto presupposto alla pretesa creditoria dell'amministrazione, viene meno il fondamento sostanziale degli atti consequenziali, anche se questi non sono formalmente ricompresi tra gli atti direttamente annullati dalla nuova disciplina.
  • L'annullamento o la perdita di efficacia dell'atto presupposto determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione demolitoria sugli atti consequenziali, se gli eventuali nuovi atti dell'amministrazione dipenderanno da future determinazioni ancora da adottare.
  • Le nuove determinazioni amministrative e le conseguenti iniziative di recupero adottate dopo la riedeterminazione della pretesa costituiscono atti autonomi, suscettibili di separata impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàSilenzio della pubblica amministrazione

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