Sentenza n. 2731/2026 - Napoli, Sezione 9
per l’ottemperanza della sentenza del Tar Napoli Sezione VI, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 10 marzo 2025, con la quale è stato disposto l’annullamento, per le parti di interesse, degli atti impugnati, “fatta salva la riedizione del potere amministrativo”: nonché per l’accertamento e la conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia ai sensi dell’art. 21- septies l. 241/1990, per violazione ed elusione del giudicato: -della Determinazione del Coordinatore dell’Ufficio di Piano RCG n. -OMISSIS-, mai notificata, avente all’oggetto “Elenco degli ammessi al beneficio degli assegni di cura a valere su FNA 2022: riedizione del potere amministrativo in virtù della sentenza n. -OMISSIS- del TAR Campania”, con la quale, in pretesa riedizione del potere, è stata nuovamente disposta l’esclusione della minore -OMISSIS- -OMISSIS- dai beneficiari effettivi dell’assegno di cura a valere sul FNA 2022; - della nota a firma del Coordinatore dell’Ambito 28 prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Sentenza n. -OMISSIS- TAR Campania (FNA 2022) – Diffida di pagamento somme percepite in forza delle disposizioni cautelari del TAR”, con la quale la minore, per il tramite dei genitori, è stata diffidata alla restituzione dell’importo complessivo di euro 14.400,00, percepito a titolo di assegno di cura FNA 2022, entro il termine di 30 giorni; - dell’elenco dei beneficiari dell’assegno di cura FNA 2022, trasmesso in data 18.07.2025, avente ad oggetto “Graduatoria con criteri di cui all’ allegato b della delibera-OMISSIS-”, dal quale risulta che la minore -OMISSIS- -OMISSIS- è collocata al -OMISSIS- posizione, con un ISEE pari a € 24.624,38 e un importo associato pari ad € 720,00; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguenziale o comunque esecutivo, anche di natura regolamentare e non conosciuto, comunque lesivo della posizione soggettiva della minore -OMISSIS- -OMISSIS-; NONCHÉ in via subordinata e/o alternativa, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., dei medesimi atti sopra indicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova graduatoria degli ammessi all’assegno di cura FNA 2022, determinazione di riedizione del potere, richiesta di restituzione di euro 14.400 e atti connessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della precedente sentenza del TAR Campania che aveva annullato la graduatoria degli assegni di cura FNA 2022/2024, imponendo la riedizione del potere senza attribuire priorità al criterio meramente anagrafico e disponendo una nuova istruttoria. Hanno chiesto la declaratoria di nullità o inefficacia, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 e dell’art. 114 c.p.a., degli atti adottati dal Comune in pretesa esecuzione del giudicato, deducendo violazione ed elusione del giudicato, sviamento, difetto assoluto di istruttoria, violazione del principio del one shot temperato e degli obblighi istruttori. Secondo i ricorrenti, la nuova graduatoria avrebbe nuovamente omesso una concreta valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale e avrebbe utilizzato sostanzialmente il solo ISEE, senza considerare adeguatamente la disabilità gravissima della minore, la scheda sociale e i criteri sopravvenuti fissati dalla disciplina regionale. È stata inoltre contestata l’attribuzione di soli 720 euro, anziché dell’importo massimo di 1.200 euro, nonché la richiesta di restituzione dei 14.400 euro percepiti in forza di provvedimenti cautelari, invocando il legittimo affidamento, la buona fede e l’irripetibilità dell’indebito assistenziale in assenza di dolo. È stata infine proposta domanda di annullamento, in via subordinata o alternativa, e chiesta la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’ottemperanza per avere integralmente eseguito la sentenza, l’infondatezza delle pretese e il difetto di giurisdizione sulla restituzione dell’indebito assistenziale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile il cumulo tra azione di ottemperanza e azione di annullamento quando entrambe riguardano la riedizione del potere successiva a una sentenza di annullamento. Ha distinto le censure di violazione o elusione del vincolo conformativo, proponibili nel giudizio di ottemperanza, dai vizi autonomi del nuovo provvedimento, da dedurre con l’ordinaria azione di annullamento. Nel merito dell’ottemperanza, ha escluso la violazione o elusione del giudicato: il Comune aveva rieditato il procedimento ora per allora, eliminando il criterio di priorità fondato esclusivamente sull’età, come imposto dalla sentenza precedente. Anche la richiesta di restituzione delle somme era stata specificamente imposta dalla sentenza ottemperanda, non impugnata sul punto, sicché non poteva essere contestata come elusiva del giudicato. È stata quindi respinta la domanda di nullità e, conseguentemente, anche quella di responsabilità aggravata. Quanto alla domanda di annullamento, il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità per mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, individuabile nei beneficiari della graduatoria, tenuto conto delle risorse limitate disponibili. Dopo l’avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., il relativo esame è stato rinviato all’udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
La violazione o elusione del giudicato può determinare la nullità del nuovo provvedimento, ma solo quando l’amministrazione abbia disatteso il contenuto conformativo specificamente imposto dalla decisione passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
L’azione di ottemperanza consente di far valere la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato; essa non è invece il mezzo ordinario per censurare vizi autonomi del nuovo esercizio del potere.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Quando nel medesimo ricorso sono cumulate azioni soggette a riti diversi, il giudice può individuare il rito prevalente e rinviare la trattazione della domanda soggetta all’altro rito.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sentenza non definitiva sulle questioni già decise e rinviare la prosecuzione del giudizio sulle domande ancora da esaminare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Prima di decidere su una questione rilevata d’ufficio, il giudice deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie, come avvenuto per la possibile inammissibilità dell’azione di annullamento.
art. 41, comma 2, c.p.a.
L’impugnazione di una graduatoria deve essere notificata ad almeno un controinteressato; la mancata notificazione può determinare l’inammissibilità del ricorso.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata non ricorre quando l’amministrazione abbia agito nell’ambito degli effetti conformativi della sentenza e non siano ravvisabili i presupposti soggettivi e oggettivi della mala fede o della colpa grave.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata concessa soltanto con riguardo all’obbligo restitutorio, in ragione del pregiudizio grave e irreparabile collegato alla situazione familiare e alle condizioni della minore.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
I ricorrenti hanno invocato gli obblighi istruttori del responsabile del procedimento, sostenendo che la nuova valutazione non avesse esaminato compiutamente il bisogno assistenziale; tale profilo è rimasto devoluto alla domanda di annullamento, non essendo stato ritenuto lesivo del giudicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La norma è stata applicata per instaurare il contraddittorio sulla possibile inammissibilità rilevata d’ufficio e consentire alle parti di presentare osservazioni.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento impone la riedizione del potere, il nuovo provvedimento può essere contestato in ottemperanza per violazione o elusione del vincolo conformativo, mentre i vizi autonomi relativi a nuove scelte amministrative devono essere fatti valere con l’ordinaria azione di annullamento.
- La verifica della nullità per violazione o elusione del giudicato richiede preliminarmente di individuare il contenuto preciso della decisione passata in giudicato e il suo effetto conformativo sull’attività amministrativa successiva.
- Non sussiste violazione del giudicato quando l’amministrazione riesamina il procedimento ora per allora, elimina il criterio espressamente censurato dal giudice e adotta una nuova graduatoria nel rispetto delle prescrizioni conformative.
- È ammissibile il cumulo tra azione di ottemperanza e azione di annullamento contro il nuovo atto adottato in riedizione del potere, purché siano mantenute distinte le censure di inosservanza del giudicato e quelle relative ai vizi autonomi del nuovo provvedimento.
- L’impugnazione di una graduatoria relativa a benefici pubblici con risorse limitate richiede la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuabile tra i beneficiari, anche quando la posizione dei beneficiari non abbia natura di diritto soggettivo alla prestazione.
- La richiesta di restituzione delle somme erogate in esecuzione di provvedimenti cautelari non costituisce violazione o elusione del giudicato quando l’obbligo restitutorio sia stato espressamente stabilito dalla sentenza ottemperanda e tale statuizione non sia stata impugnata.
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