Sentenza n. 682/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo, prot. n.-OMISSIS- del 6 febbraio 2024, di reiezione dell’istanza per il rilascio del decreto di approvazione a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma a tassa ridotta; - del provvedimento dell'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Palermo, prot. n. -OMISSIS-del 12 aprile 2024, di conferma del provvedimento di diniego n.-OMISSIS- del 6 febbraio 2024; quanto ai primi motivi aggiunti: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Palermo ha confermato il provvedimento di diniego n.-OMISSIS- del 6 febbraio 2024, su istanza di revoca in autotutela del precedente provvedimento di diniego del rilascio del decreto di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta; quanto ai secondi motivi aggiunti: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Palermo ha confermato il provvedimento di diniego n.-OMISSIS- del 6 febbraio 2024, su istanza di revoca in autotutela del precedente provvedimento di diniego del rilascio del decreto di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del rilascio del decreto di approvazione alla nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, nonché successivi atti di conferma adottati su istanze di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sulla ritenuta carenza dei requisiti di affidabilità e buona condotta previsti dagli artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S. L’Amministrazione aveva valorizzato una sentenza irrevocabile del 1994, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per tentata estorsione in concorso e detenzione abusiva di armi, nonché ulteriori vicende penali successive, tra cui un procedimento concluso con assoluzione e un procedimento per dichiarazioni mendaci in ambito elettorale. Il ricorrente ha dedotto il carattere remoto ed episodico della condanna, l’estinzione degli effetti penali ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., l’assenza di attinenza dell’ultima vicenda all’uso delle armi, il decorso del tempo, il percorso di reinserimento sociale e lavorativo, nonché difetto di istruttoria e di motivazione per omessa considerazione delle proprie osservazioni. Con i primi e i secondi motivi aggiunti ha impugnato ulteriori provvedimenti prefettizi adottati su istanze di riesame e revoca in autotutela, sostenendo che tali atti non fossero meramente confermativi e censurando, in particolare, l’omessa applicazione della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia sugli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili i primi e i secondi motivi aggiunti, ritenendo che i relativi provvedimenti fossero atti meramente confermativi, privi di autonoma lesività. Le istanze di riesame non erano accompagnate da fatti storici sopravvenuti idonei a modificare la valutazione dell’affidabilità morale; l’Amministrazione non aveva riaperto il procedimento, svolto una nuova istruttoria o effettuato una rinnovata ponderazione degli interessi, ma si era limitata a ribadire il diniego originario. Il richiamo alle precedenti ordinanze cautelari aveva valore soltanto rafforzativo e non mutava la natura confermativa degli atti. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura relativa alla riforma Cartabia, perché proposta per la prima volta con i secondi motivi aggiunti contro atti non autonomamente impugnabili. In ogni caso, il TAR l’ha giudicata infondata nel merito: l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. esclude l’efficacia extrapenale automatica della sentenza di patteggiamento, ma non impedisce all’Amministrazione di valutare i fatti storici sottostanti nell’esercizio di poteri preventivi in materia di ordine pubblico, armi e sicurezza privata, purché non operi un automatismo ostativo e la valutazione sia individualizzata, istruita e motivata. Il ricorso introduttivo è stato rigettato. Il diniego è stato ritenuto fondato su un’ampia valutazione discrezionale e prognostica dell’affidabilità morale, adeguatamente motivata sulla gravità e sull’attinenza dei precedenti per tentata estorsione e detenzione abusiva di armi, nonché sulle ulteriori vicende considerate complessivamente. Il decorso del tempo e il reinserimento sociale e lavorativo non sono stati ritenuti elementi vincolanti né sufficienti, da soli, a superare precedenti di particolare gravità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.700,00 oltre accessori, mentre la verifica definitiva dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato è stata rimessa a separato provvedimento.
Norme richiamate
artt. 11, 43 e 138 T.U.L.P.S.
Attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza un ampio potere discrezionale e preventivo nella valutazione dell’affidabilità morale necessaria per il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi.
art. 444 c.p.p.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i cui fatti storici possono essere valutati dall’Amministrazione ai fini prognostici senza automatica equiparazione extrapenale a una condanna.
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi e non produce gli effetti previsti da norme extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna.
La disposizione esclude l’efficacia extrapenale automatica della sentenza di patteggiamento, ma non vieta la valutazione amministrativa dei fatti storici sottostanti nell’ambito di poteri preventivi, purché non sia applicato un automatismo ostativo.
art. 445, comma 2, c.p.p.
La dedotta estinzione degli effetti penali non impedisce, secondo il giudice, la considerazione dei fatti nella loro dimensione storica ai fini del giudizio amministrativo prognostico di affidabilità.
artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002
Rilevano ai fini della verifica della permanenza dei requisiti reddituali per l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, la base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento UE 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un provvedimento adottato su istanza di riesame o di revoca in autotutela è meramente confermativo e non autonomamente impugnabile quando, in assenza di fatti storici sopravvenuti o di elementi nuovi, l’amministrazione non riapra il procedimento, non svolga una nuova istruttoria e non proceda a una rinnovata ponderazione degli interessi, limitandosi a ribadire la precedente determinazione.
- La riduzione degli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento prevista dall’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. non rende automaticamente irrilevanti, nei procedimenti amministrativi preventivi in materia di ordine pubblico, armi e sicurezza privata, i fatti storici oggetto della sentenza; tali fatti possono essere valutati ai fini dell’affidabilità del richiedente purché l’amministrazione non applichi un automatismo ostativo e motivi adeguatamente la valutazione individualizzata.
- Nel procedimento per il rilascio della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva e prognostica nella valutazione dell’affidabilità morale, potendo considerare anche precedenti penali risalenti o privi di effetti penali attuali, se ne esplicita l’incidenza sull’idoneità del richiedente alle funzioni armate.
- Il decorso del tempo e il percorso di reinserimento sociale o lavorativo non impongono automaticamente il rilascio dei titoli di polizia e non elidono, di per sé, la rilevanza di precedenti di particolare gravità; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità, al travisamento dei fatti e al difetto assoluto di istruttoria.
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