Ordinanza n. 336/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025 emessa dall'Area Didattica e Servizi agli Studenti dell'Università resistente, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. n. 1269/1938 e s.m.i., presentata dalla ricorrente in data 17 novembre 2025, volta ad ottenere il trasferimento di sede per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; e per l'adozione delle misure cautelari volte ad ordinare all'Università degli Studi “Federico II” di riesaminare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando nel merito la situazione di salute della ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell'Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono - neppure in via residuale o derogatoria - la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento di sede per gravi motivi ai sensi dell’art. 9 r.d. n. 1269/1938
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento presso l’Università resistente per gravi motivi, chiedendo in via cautelare il riesame della propria situazione di salute e l’accertamento della sussistenza dei presupposti per un trasferimento in entrata, anche in soprannumero. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, della l. n. 264/1999 e di alcune disposizioni degli allegati ai d.m. n. 472/2024 e n. 454/2025, nonché un eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE, nella parte in cui tali disposizioni non prevederebbero una possibilità straordinaria e derogatoria di trasferimento per studenti in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare. L’ordinanza non riporta l’articolazione dei singoli vizi di legittimità dedotti né esamina nel merito le questioni prospettate.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare nel merito, rilevando che il ricorso solleva questioni giuridiche meritevoli di approfondimento nella fase di merito e che in tale sede le ragioni della ricorrente potranno essere adeguatamente tutelate. Ai sensi dell’art. 55 c.p.a. ha quindi disposto la sollecita definizione del giudizio, fissando per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 20 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per giusti motivi. Non sono state adottate misure cautelari di riesame né sono state dichiarate questioni di legittimità costituzionale o disposti rinvii pregiudiziali alla CGUE.
Norme richiamate
art. 9 r.d. n. 1269/1938
Disposizione invocata quale base dell’istanza di trasferimento di sede per gravi motivi; il TAR non ne ha definito l’interpretazione nel merito.
art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 264/1999
Disposizione della quale la ricorrente ha prospettato l’illegittimità costituzionale; la questione non è stata decisa.
art. 4, comma 1, l. n. 264/1999
Disposizione della quale la ricorrente ha prospettato l’illegittimità costituzionale; la questione non è stata decisa.
Allegato 3, punti 9-12, d.m. n. 472/2024
Previsioni regolamentari contestate dalla ricorrente in relazione all’assenza di una disciplina derogatoria per trasferimenti straordinari e soprannumerari; nessuna valutazione di merito è stata resa.
Allegato 1, punti 14-19, d.m. n. 454/2025
Previsioni regolamentari contestate dalla ricorrente per le medesime ragioni; nessuna valutazione di merito è stata resa.
art. 55 c.p.a.
Utilizzato per fissare con sollecita definizione l’udienza pubblica di merito, senza concedere né negare espressamente una misura cautelare sostanziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, a fondamento dell’oscuramento disposto.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando una domanda cautelare in materia di trasferimento universitario per gravi motivi solleva questioni giuridiche che richiedono approfondimento, il giudice amministrativo può non definire immediatamente la cautela e fissare con sollecita priorità la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che in quella sede le ragioni della parte possano essere adeguatamente tutelate.
- La fissazione accelerata dell’udienza di merito non equivale, di per sé, né all’accoglimento né al rigetto delle questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla CGUE prospettate dalla parte.
- In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, il provvedimento giurisdizionale deve prevedere l’oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari in caso di diffusione, secondo la disciplina richiamata in materia di protezione dei dati personali.
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