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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02782/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di una sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Fiumicino. Il destinatario della cartella ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo la mancata notifica della cartella e la sopravvenuta prescrizione del credito. In primo grado l'opposizione è stata respinta, ritenendosi la cartella ritualmente notificata e non maturata la prescrizione. In appello l'opponente ha insistito soprattutto sulla nullità della notificazione, sostenendo che la consegna al portiere fosse avvenuta senza le ricerche preliminari delle persone preferite dall'art. 139 c.p.c. e senza la relativa attestazione, nonché censurando l'erronea indicazione della parte opposta. Il Tribunale ha confermato la decisione. In Cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: 1) violazione degli artt. 139 c.p.c., 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973, per avere la corte territoriale ritenuto valida la notifica della cartella al portiere senza l'attestazione delle ricerche delle persone abilitate a riceverla; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 139 c.p.c., per avere il giudice di appello percepito erroneamente il contenuto di un documento ritenendolo prova dell'invio della raccomandata informativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella notificazione della cartella eseguita dal messo notificatore con consegna al portiere e successiva raccomandata informativa, non era necessario che la relata desse conto del tentativo di consegna alle altre persone indicate in via preferenziale dall'art. 139 c.p.c., risultando sufficiente la prova della ricezione della raccomandata informativa e valorizzandosi, nel caso concreto, anche la circostanza che il destinatario avesse comunque mantenuto la dimora abituale nel luogo della notifica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, qualificando la censura come travisamento della prova e richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui tale vizio non è deducibile come violazione dell'art. 115 c.p.c. in cassazione, ma trova rimedio, ricorrendone i presupposti, nel mezzo di revocazione per errore di fatto. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per difetto di difese svolte dagli intimati; è stato però dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    Viene richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro la cartella di pagamento per contestare la validità della pretesa esecutiva e la prescrizione.

  • art. 139 c.p.c.

    Per la Corte, nella notificazione mediante consegna al portiere e successiva raccomandata informativa non è necessario attestare in relata il previo tentativo verso i soggetti preferenziali, se la raccomandata informativa risulta ricevuta.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato quale norma sulla notificazione della cartella di pagamento eseguita dal messo notificatore.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come disciplina applicabile alle notificazioni degli atti impositivi, richiamando il meccanismo notificatorio utilizzato nel caso.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte esclude che, nel caso dedotto, la doglianza integri una violazione di questa norma; la censura riguarda invece un travisamento della prova.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta violazione di legge sul primo motivo di ricorso.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per il secondo motivo; la Corte rileva però che il vizio prospettato è un errore revocatorio, non una violazione processuale cassazionabile in quei termini.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite per delimitare l'ambito del vizio motivazionale e distinguere l'omesso esame di un fatto storico dal travisamento della prova.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È indicato come rimedio istituzionale del travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti dell'errore di fatto revocatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 27 L. n. 689/1981

    È menzionato nei gradi di merito come disciplina della maggiorazione sulla sanzione amministrativa, ma la questione non viene ritenuta decisiva nel giudizio di legittimità.

  • art. 143 c.p.c.

    È evocato nelle difese del ricorrente in relazione alla modalità di notifica del preavviso di fermo, ma non costituisce il nucleo decisorio della pronuncia.

  • art. 139 c.p.c. comma 3

    È richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di ricerche preliminari e attestazione dell'assenza dei consegnatari preferenziali prima della consegna al portiere.

  • art. 23 d.P.R. n. 603/1973

    È citato nel passaggio motivazionale che descrive la notifica della cartella eseguita dal messo comunale.

Massime di principio

  • Nella notificazione degli atti impositivi effettuata al portiere dello stabile, ai sensi della disciplina richiamata dagli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/1973 in combinato con l'art. 139 c.p.c., la nullità della notifica può ritenersi sanata se risulta provata la ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione.
  • Ai fini della validità della raccomandata informativa, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che l'avviso di ricevimento sia sottoscritto dal consegnatario, senza che sia necessario dimostrarne la qualità o il rapporto con il destinatario.
  • La doglianza che censura l'erronea percezione del contenuto oggettivo di un documento probatorio integra un travisamento della prova: tale vizio non è normalmente deducibile come violazione dell'art. 115 c.p.c. in cassazione, ma è rimedio della revocazione per errore di fatto quando ne ricorrano i presupposti.
  • Il travisamento della prova è distinto dall'omesso esame di un fatto storico decisivo: il primo attiene alla percezione del contenuto del mezzo istruttorio, il secondo al mancato scrutinio di un fatto discusso e decisivo; i due vizi seguono canali impugnatori differenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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