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Ordinanza

Ordinanza n. 11498/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentocinquanta (350) posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto n. 239 del 12 giugno 2024 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a seguito dello svolgimento della prova, avvenuta in data 29 aprile 2025, esclusione già comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova espletata e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, nella sezione concorsi, per il mancato superamento della stessa, a causa del mancato completamento dell'esecuzione dell'esercizio di cui all'allegato A del bando di concorso “prova di resistenza 1000 mt.”; - del verbale della Commissione d'esame del 29 aprile 2025 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente; - di tutte le operazioni compiute e delle valutazioni espresse dalla medesima Commissione, tra cui le rilevazioni effettuate in occasione della “PROVA 2” “valutazione della resistenza” corsa di 1000 metri; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 ottobre 2025: - del decreto dipartimentale n. 2878 del 14 luglio 2025 – Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - del decreto dipartimentale n. 3061 del 1° agosto 2025 – Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Giustizia amministrativa202506875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il mancato completamento della prova di resistenza sui 1000 metri, nonché verbale e scheda di valutazione della Commissione e graduatoria finale e relativa rettifica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disposta a seguito del mancato completamento della prova di resistenza consistente nella corsa di 1000 metri. Ha inoltre impugnato il verbale e la scheda di valutazione della Commissione d'esame, le operazioni e valutazioni relative alla prova, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria finale e la sua rettifica. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la controversia. Considerato il numero elevato dei soggetti collocati nella graduatoria finale e l'eventualità di una definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito, inclusi vincitori e idonei. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa di tutti i graduati. L'incombente deve essere eseguito entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell'ordinanza; entro i successivi 10 giorni deve essere depositata la documentazione comprovante l'adempimento. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 6 novembre 2026. È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudice ha richiamato la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, subordinatamente alla previa integrazione del contraddittorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità elevata di soggetti collocati in una graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati, individuando modalità compatibili con il numero dei contraddittori.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti e del provvedimento giudiziale.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio può essere corredato da termini perentori distinti per l'esecuzione delle notificazioni e per il deposito della documentazione comprovante l'adempimento; la causa viene rinviata a una successiva camera di consiglio per la prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzo

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