Circolare ADM n. 25/2024
Sistema sanzionatorio – Revisione dichiarazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce criteri uniformi sull’applicazione delle disposizioni nazionali complementari al CDU introdotte dal D.Lgs. 141/2024 in tema di inosservanze, regolarizzazioni a posteriori e revisione della dichiarazione su istanza di parte. Viene chiarito quando una violazione degli obblighi doganali integri un’inosservanza sanzionabile, quando possa estinguere l’obbligazione doganale e quali condizioni e documenti siano richiesti per la regolarizzazione. La circolare distingue i casi senza debito doganale da quelli con debito, disciplina il ruolo del ravvedimento operoso e degli interessi di mora, e definisce infine i presupposti e i limiti della modifica della dichiarazione accettata entro tre anni.
Regolarizzazioni a posteriori e revisione della dichiarazione su istanza di parte dopo il D.Lgs. 141/2024
Regolarizzazioni a posteriori e revisione della dichiarazione su istanza di parte dopo il D.Lgs. 141/2024
La circolare fornisce criteri operativi uniformi in attuazione delle disposizioni nazionali complementari al CDU introdotte dal D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, con particolare riguardo alle inosservanze doganali, alla loro regolarizzazione a posteriori e alla revisione della dichiarazione doganale su istanza del dichiarante. L’obiettivo è assicurare un’applicazione omogenea sul territorio nazionale, chiarendo il rapporto tra disciplina unionale e sanzionatoria interna.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama anzitutto la disciplina unionale delle "inosservanze" e delle conseguenze sul debito doganale. Per le merci soggette a dazi all’importazione, l’articolo 79 CDU individua le ipotesi in cui la violazione di obblighi doganali fa sorgere un’obbligazione doganale, mentre l’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), CDU prevede l’estinzione dell’obbligazione quando:
- l’inadempienza non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale;
- non vi è stato un tentativo di frode;
- vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci.
È inoltre richiamato l’articolo 103 del Regolamento delegato, che specifica alcune situazioni in cui l’inosservanza è considerata priva di conseguenze significative, tra cui il superamento di un termine nei limiti della proroga che sarebbe stata concessa, l’immissione in libera pratica di merci vincolate a un regime speciale o in custodia temporanea e la comunicazione spontanea dell’inosservanza prima della notifica del debito o dell’avvio del controllo.
Nozione di tentativo di frode e ruolo dell’Amministrazione
La circolare precisa che il "tentativo di frode" va inteso come azione premeditata e volontaria, contraria alla legge. La valutazione dell’assenza di intenzionalità spetta all’Amministrazione doganale, che deve considerare tutti i fatti e le circostanze del caso concreto. Se dalla documentazione non emerge con sufficiente chiarezza l’assenza di frode, l’Ufficio può richiedere ulteriori elementi ai sensi dell’articolo 15 CDU.
Prima di adottare una decisione sfavorevole al debitore, l’Amministrazione deve garantire il diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, CDU. La circolare richiama anche la possibilità di applicare, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, il trattamento tariffario favorevole o l’esenzione ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 6, CDU.
Inosservanze costituenti illeciti amministrativi
Sul piano interno, l’articolo 103 DNC qualifica come illeciti amministrativi le inosservanze di un "provvedimento relativo all’applicazione della normativa doganale", espressione che comprende gli obblighi imposti da norme unionali, nazionali e da provvedimenti amministrativi dell’Agenzia. La circolare esemplifica alcune fattispecie sanzionabili:
- mancato rispetto di obblighi e termini per la presentazione delle merci in dogana;
- rimozione non autorizzata di merci sotto vigilanza doganale;
- esame o prelievo di campioni non autorizzati;
- scarico o trasbordo non autorizzato;
- violazione degli obblighi di tenuta delle scritture;
- spostamento non autorizzato tra depositi di temporanea custodia;
- violazione degli obblighi del titolare del regime di transito unionale.
La circolare sottolinea l’importanza di indicare con precisione, negli atti di contestazione, la norma violata. Per la definizione della sanzione amministrativa è richiamata l’applicabilità del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, in base al rinvio dell’articolo 104 DNC.
Regolarizzazione a posteriori senza insorgenza di obbligazione doganale
Quando la dichiarazione in dogana è presentata oltre i termini ma l’inosservanza non ha determinato un’obbligazione doganale, la parte deve comunicare all’Ufficio competente, preventivamente o contestualmente alla dichiarazione:
- la prova del pagamento della sanzione, con eventuale ravvedimento operoso;
- la presentazione della merce, se ancora nella disponibilità del dichiarante;
- l’eventuale indisponibilità della merce e le cause che hanno determinato l’inosservanza.
In questa ipotesi non è prevista una preventiva valutazione dell’Amministrazione. La regolarizzazione comporta l’applicazione della sola sanzione di cui all’articolo 103, comma 1, lettera a), fermo restando che non sono regolarizzabili operazioni doganali in violazione di divieti o restrizioni.
La circolare precisa, inoltre, che restano salvi i controlli dell’Amministrazione sulle autorizzazioni doganali già rilasciate, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti correttivi.
Regolarizzazione a posteriori con insorgenza di obbligazione doganale
Se l’inosservanza ha fatto sorgere un debito doganale, la regolarizzazione presuppone un esame preventivo dell’Ufficio volto a escludere elementi di frode. L’istanza va presentata all’Ufficio delle dogane competente e deve contenere:
- la presentazione della merce, se ancora disponibile, oppure la menzione della sua indisponibilità;
- gli elementi di fatto che hanno determinato l’inosservanza;
- i motivi per cui il comportamento deve ritenersi non intenzionale;
- l’eventuale documentazione di supporto.
Nella valutazione della buona fede l’Ufficio tiene conto anche della qualifica AEO. Se non risultano elementi comprovanti l’intenzionalità e non è già stata notificata l’obbligazione doganale, né vi è conoscenza dell’avvio di controlli o accertamenti, la regolarizzazione può essere autorizzata.
In tal caso si applica la sola sanzione ex articolo 103, comma 1, lettera a), ma devono essere corrisposti anche i tributi e gli interessi di mora dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale fino alla data di registrazione della dichiarazione. La circolare evidenzia, inoltre, che la regolarizzazione non preclude successivi accertamenti o richieste documentali ai sensi dell’articolo 39 DNC.
Revisione della dichiarazione su istanza di parte
La revisione della dichiarazione ex articolo 42 DNC è ricondotta al potere del dichiarante, previsto dall’articolo 173 CDU, di modificare una dichiarazione doganale già accettata. La facoltà di modifica può essere esercitata entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione e serve a consentire al dichiarante di correggere errori o inesattezze, adempiendo correttamente agli obblighi di accuratezza e completezza informativa di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), CDU.
La circolare chiarisce che la presenza di errori o inesattezze non integra automaticamente una dichiarazione infedele ex articolo 79 CDU, soprattutto quando la correzione è chiesta spontaneamente dall’operatore, indipendentemente dall’importo dei diritti di confine eventualmente dovuti.
Limiti alla modifica e controlli dell’Ufficio
La modifica non può trasformare l’oggetto della dichiarazione in merci diverse da quelle originarie. In particolare:
- la correzione non è ammessa se comporta l’inserimento di quantità di merci non indicate nella dichiarazione iniziale;
- per merci non riferibili alla dichiarazione originaria occorre presentare una nuova dichiarazione doganale e seguire la regolarizzazione a posteriori;
- sono invece ammesse le correzioni di elementi già presenti nella dichiarazione, come il codice TARIC o l’origine, anche se ciò comporti la creazione di nuovi articoli rispetto agli originari.
L’autorizzazione della modifica è subordinata alla verifica del termine triennale, del collegamento tra rettifica e merci dichiarate e della corretta liquidazione di eventuali diritti di confine. In attesa delle semplificazioni previste dall’articolo 42, comma 10, DNC, continuano ad applicarsi le procedure operative vigenti presso l’Agenzia.
Effetti successivi e vigilanza applicativa
Sia la regolarizzazione a posteriori sia la revisione della dichiarazione non impediscono successivi accertamenti o richieste documentali da parte dell’Amministrazione ai sensi dell’articolo 39 DNC. La circolare affida alle Direzioni Territoriali la vigilanza sull’uniforme applicazione delle indicazioni fornite e la segnalazione tempestiva di eventuali difficoltà applicative.
Punti principali
Inosservanze doganali e rapporto con l’obbligazione doganale
La circolare richiama la nozione unionale di "inosservanza" quale violazione di obblighi di fare o non fare previsti dalla normativa doganale. Per le merci soggette a dazi all’importazione, l’articolo 79 CDU individua le ipotesi in cui l’inosservanza fa sorgere un’obbligazione doganale, mentre l’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), ne consente l’estinzione se l’inadempienza non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime o della custodia temporanea e non costituiva un tentativo di frode, purché siano poi espletate tutte le formalità necessarie alla regolarizzazione.
Criterio del tentativo di frode e valutazione dell’Amministrazione
Il documento precisa che il "tentativo di frode" va inteso come comportamento premeditato e volontario, contrario alla legge, e che la valutazione deve essere svolta dall’Amministrazione doganale tenendo conto di tutti i fatti del caso concreto. Se dagli elementi prodotti non emerge con sufficiente chiarezza l’assenza di frode, l’Ufficio può richiedere ulteriori documenti ai sensi dell’articolo 15 CDU e deve rispettare il diritto al contraddittorio ex articolo 22, paragrafo 6, CDU prima di adottare una decisione sfavorevole. La circolare richiama anche la possibilità di applicare, nei casi favorevoli, il trattamento tariffario agevolato o l’esenzione ex articolo 86, paragrafo 6, CDU.
Inosservanze costituenti illeciti amministrativi e sanzioni
Ai sensi dell’articolo 103 DNC, sono sanzionabili come illeciti amministrativi tutte le inosservanze di provvedimenti relativi all’applicazione della normativa doganale, inclusi gli obblighi previsti da norme unionali, nazionali e da atti amministrativi dell’Agenzia. A titolo esemplificativo sono richiamati: irregolarità nella presentazione delle merci, rimozioni non autorizzate, prelievi di campioni non autorizzati, scarichi e trasbordi non autorizzati, violazioni degli obblighi di tenuta delle scritture e spostamenti non autorizzati tra depositi di custodia temporanea, oltre alle violazioni degli obblighi del titolare del regime di transito. La circolare raccomanda di indicare sempre nell’atto di contestazione la norma violata e ricorda l’applicabilità del ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 ai fini della definizione della sanzione.
Regolarizzazione a posteriori senza debito doganale
Quando la dichiarazione in dogana è presentata oltre i termini ma l’inosservanza non ha comportato un’obbligazione doganale, l’operatore deve comunicare preventivamente o contestualmente all’Ufficio la prova del pagamento della sanzione, anche con eventuale ravvedimento operoso, e la presentazione della merce, se ancora disponibile. Se la merce non è disponibile, la circostanza e le cause dell’inosservanza devono essere esplicitate nella comunicazione. In questi casi non è prevista una valutazione preventiva dell’Amministrazione e si applica la sola sanzione ex articolo 103, comma 1, lettera a), fermo restando che non sono regolarizzabili operazioni in violazione di divieti o restrizioni.
Regolarizzazione a posteriori con obbligazione doganale
Se l’inosservanza ha fatto sorgere un’obbligazione doganale, la regolarizzazione richiede un esame preventivo dell’Ufficio per escludere profili di intenzionalità o frode. L’istanza va presentata all’Ufficio competente, con indicazione della merce ove disponibile, o dell’eventuale indisponibilità, e con esposizione dei fatti e degli elementi che dimostrano la buona fede, allegando la documentazione utile. Nella valutazione dell’assenza di intenzionalità l’Amministrazione può considerare anche la qualifica AEO. Se non emergono elementi di frode e non sono già stati notificati il debito o avviati controlli, la regolarizzazione può essere autorizzata, con applicazione della sola sanzione ex articolo 103, comma 1, lettera a), oltre ai tributi e agli interessi di mora dalla data di insorgenza del debito fino alla registrazione della dichiarazione.
Revisione della dichiarazione su istanza di parte
La revisione della dichiarazione ex articolo 42 DNC si fonda sul potere dell’interessato, riconosciuto dall’articolo 173 CDU, di modificare la dichiarazione accettata entro tre anni dalla sua accettazione. La circolare chiarisce che errori e inesattezze nella dichiarazione non equivalgono, di per sé, a dichiarazione infedele ai sensi dell’articolo 79 CDU, soprattutto se il dichiarante chiede spontaneamente la correzione. La modifica non può però trasformare l’oggetto della dichiarazione in merci diverse da quelle originarie; se si tratta di merci non riferibili alla dichiarazione iniziale occorre una nuova dichiarazione e la relativa regolarizzazione a posteriori.
Limiti procedurali e verifiche per la modifica della dichiarazione
L’autorizzazione alla modifica è subordinata alla verifica della tempistica triennale, del nesso tra rettifica e merci già dichiarate e della corretta liquidazione degli eventuali diritti di confine. La circolare segnala che, in attesa dell’attuazione delle semplificazioni previste dall’articolo 42, comma 10, DNC, continuano ad applicarsi le procedure attualmente in uso presso l’Agenzia. Restano comunque possibili ulteriori accertamenti e richieste documentali successivi ai sensi dell’articolo 39 DNC, sia dopo la regolarizzazione a posteriori sia dopo la revisione della dichiarazione.
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