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Circolare

Circolare ADM n. 24/2024

Informazioni tariffarie vincolanti

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli673647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna e sistematizza la disciplina delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV), disciplinando presupposti, modalità di presentazione tramite il sistema elettronico EBTI/Generic Trader Portal, contenuti dell’istanza, istruttoria, notifiche, rimedi, cessazione di validità, revoca, annullamento e uso esteso. Vengono richiamati il CDU e la normativa attuativa unionale, con particolare attenzione all’obbligo di utilizzare l’ITV in dichiarazione doganale e alle condizioni per evitarne l’uso improprio o il c.d. BTI shopping.

Istruzioni operative e procedurali sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV)

Informazioni tariffarie vincolanti (ITV): disciplina operativa e procedurale

La circolare fornisce istruzioni organiche sulla gestione delle informazioni tariffarie vincolanti, istituto previsto dal Codice doganale dell’Unione e dalla normativa attuativa unionale per assicurare una classificazione uniforme delle merci e un’applicazione coerente della tariffa doganale comune. L’atto aggiorna la precedente circolare n. 11/D del 31 marzo 2023 e definisce in modo puntuale requisiti, contenuto dell’istanza, iter istruttorio, effetti della decisione e rimedi amministrativi e giurisdizionali.

Quadro normativo di riferimento

Le ITV sono richiamate come decisioni amministrative di rilievo unionale funzionali a facilitare l’applicazione della normativa doganale e a incrementare la compliance. La circolare richiama in particolare:

  • l’art. 56 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), quale base per l’applicazione dei dazi e delle misure specifiche dell’Unione;
  • il Regolamento CEE n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune;
  • la Nomenclatura Combinata, basata sul Sistema Armonizzato, e il TARIC, che integra la NC con sottovoci aggiuntive;
  • il pacchetto normativo CDU in materia di ITV, composto dal Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015, dal Regolamento delegato transitorio (UE) n. 341/2016 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015.

Natura, efficacia e funzione dell’ITV

La ITV attribuisce, su richiesta dell’interessato, la classificazione doganale di una specifica merce mediante assegnazione del codice NC o TARIC. La circolare evidenzia che la decisione ha efficacia giuridica in tutta l’Unione ed è vincolante:

  • per tutte le autorità doganali dell’UE, che devono riconoscere il codice indicato nella decisione per la merce oggetto di ITV;
  • per il titolare, che deve utilizzarla ogni volta che effettua operazioni doganali riguardanti la merce interessata.

L’uso dell’ITV è reso stringente dall’obbligo di indicarne il numero completo in dichiarazione doganale, in corrispondenza del codice documento C626 tra i documenti a supporto. La decisione è utilizzabile solo per operazioni doganali effettuate dopo la sua adozione e pubblicazione sul portale informatico.

Soggetti legittimati e condizioni di ammissibilità

La richiesta può essere presentata all’autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito oppure in cui la decisione sarà utilizzata. Può presentarla l’operatore commerciale o un suo rappresentante incaricato della gestione dell’istanza; in tal caso, il rappresentante non diventa titolare della decisione, che resta in capo al soggetto che compie le operazioni doganali.

È ammessa anche la richiesta da parte di un operatore stabilito fuori dall’Unione, purché ottenga previamente il codice EORI presso l’autorità doganale dello Stato membro in cui intende operare.

Modalità di presentazione: sistema EBTI e Generic Trader Portal

La circolare stabilisce che l’intero procedimento di richiesta, rilascio e gestione dell’ITV avviene esclusivamente tramite il sistema informatico Electronic Binding Tariff Information (EBTI), accessibile agli operatori attraverso il Generic Trader Portal (GTP). Le istanze presentate con canali diversi non sono accettate.

Per presentare l’istanza occorrono:

  • codice EORI valido;
  • credenziali di accesso ai servizi digitali del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM);
  • autorizzazioni ai servizi UE, da richiedere tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU).

La circolare precisa che il portale registra ogni variazione dello stato della domanda e ne consente la consultazione all’istante, oltre a inviare e-mail di avviso all’indirizzo indicato in sede di registrazione.

Contenuto dell’istanza e regole di compilazione

La domanda deve essere presentata in lingua italiana; in caso contrario l’autorità può richiedere la traduzione e, in mancanza, non accettare l’istanza ai sensi dell’art. 12, par. 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015.

La documentazione deve riguardare una sola merce/articolo, salvo eccezioni specifiche come gli assortimenti. In sede di compilazione del formulario elettronico, la circolare chiarisce in particolare:

  • casella 1 – richiedente: la persona che presenta la domanda diventa il destinatario della decisione; sono descritte le ipotesi di assenza di rappresentante, rappresentanza diretta e rappresentanza indiretta;
  • casella 3 – rappresentante: nella rappresentanza diretta la casella e il codice EORI del rappresentante vanno compilati; nella rappresentanza indiretta la casella resta vuota, poiché il rappresentante agisce in nome proprio;
  • casella 5 – rinnovo: va usata solo per il rinnovo di ITV ancora valide; la domanda di rinnovo deve essere presentata tra 150 e 120 giorni prima della scadenza;
  • casella 6 – tipo di transazione: va indicato il regime doganale connesso alla richiesta;
  • casella 7 – nomenclatura doganale: va indicato il livello richiesto, NC a 8 cifre o TARIC a 10 cifre;
  • casella 8 – codice merci: la classificazione proposta dal richiedente è facoltativa;
  • casella 9 – descrizione delle merci: deve consentire la precisa identificazione del bene.

Descrizione tecnica delle merci e documentazione allegata

La descrizione della merce è considerata decisiva per la corretta classificazione. La circolare richiede che il richiedente indichi e documenti, anche mediante foto e schede tecniche:

  • natura della merce;
  • descrizione fisica;
  • funzione e uso;
  • composizione;
  • caratteristiche distintive, come dimensioni, colore, imballaggio, processo di fabbricazione.

Non sono ammissibili descrizioni incomplete o meri rinvii alle schede tecniche o alla sola voce doganale proposta. Se mancano elementi ritenuti necessari, l’Ufficio può richiedere integrazioni entro un termine non superiore a 30 giorni; in difetto di risposta, la domanda non viene accettata.

La circolare precisa inoltre che nella casella 9 non devono comparire informazioni riservate, come la denominazione commerciale o i marchi, che devono invece essere inseriti nella casella 10. Qualora siano necessarie immagini del prodotto recanti marchi o altri elementi distintivi, esse vanno collocate nella stessa sezione riservata alle informazioni commerciali.

Dichiarazioni su altre ITV, contenziosi e ulteriori informazioni

Il richiedente deve indicare:

  • in casella 12, eventuali domande ITV già presentate o ITV già rilasciate per merci simili o identiche presso altri uffici o Stati membri;
  • in casella 14, eventuali procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti o già definiti nell’UE sulla classificazione tariffaria della merce, nonché eventuali sentenze già emesse;
  • in casella 16, ogni altra informazione utile, compreso l’eventuale status di AEO con gli estremi del provvedimento e la tipologia di autorizzazione.

Procedura di accettazione e rilascio

La domanda viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla registrazione. Se ritenuta incompleta, l’Ufficio centrale può chiedere ulteriori informazioni o un campione rappresentativo della merce, concedendo fino a 30 giorni per l’integrazione. In mancanza di risposta, la procedura si interrompe automaticamente.

La circolare richiama due motivi ostativi specifici all’accettazione dell’istanza:

  • la presentazione di analoga istanza in un altro Stato membro, fenomeno definito come BTI shopping;
  • la richiesta di una ITV non collegata a un uso previsto, quindi in assenza di un’operazione commerciale realmente prospettata.

Per questo motivo il richiedente deve indicare il regime doganale di riferimento e, se richiesto, produrre ordini, contratti commerciali o altra documentazione idonea a dimostrare l’effettiva prospettazione dell’operazione.

Dall’accettazione, l’Ufficio dispone di 120 giorni per il rilascio della decisione, prorogabili di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie. In casi particolari, la circolare richiama anche la sospensione connessa a questioni di rilevanza unionale, fino a 10 mesi, prorogabili eccezionalmente di altri 5 mesi.

Istruttoria e ruolo degli uffici territoriali

Nell’istruttoria l’Ufficio centrale può avvalersi dei laboratori chimici ADM, i cui referti e pareri tecnici hanno valore non vincolante ma costituiscono un supporto importante.

La domanda viene inoltrata anche all’Ufficio territorialmente competente per la sede legale dell’istante, che deve trasmettere entro 20 giorni una relazione contenente esclusivamente:

  • il proprio parere sulla classificazione della merce;
  • eventuali elementi di classificazione già noti all’ufficio;
  • l’esistenza di contenziosi pendenti o definiti;
  • ogni altro elemento utile all’istruttoria.

Se l’ufficio locale non è coinvolto nelle operazioni dell’operatore, deve reperire le informazioni presso la struttura territorialmente più interessata. Eventuali verifiche presso i locali del richiedente sono possibili solo su indicazione dell’Ufficio centrale; al termine deve essere redatto un verbale limitato ai documenti acquisiti o visionati, senza valutazioni sulla classificazione.

Notifica degli atti e decorrenza degli effetti

Ogni fase del procedimento è notificata tramite il Generic Trader Portal. La decisione ITV, una volta firmata e pubblicata, è efficace dalla pubblicazione sul portale e deve essere prelevata dall’operatore senza ulteriori comunicazioni, salvo diversa previsione nel provvedimento.

La circolare precisa che non viene più inviata copia cartacea della ITV con raccomandata A/R, salvo necessità particolari. È possibile attivare una e-mail di alert con funzione meramente informativa.

Per gli atti successivi al rilascio nei quali si applica il diritto ad essere ascoltati, l’Ufficio può anticipare il provvedimento via PEC oltre alla notifica sul portale. Il dies a quo per l’eventuale ricorso decorre dalla pubblicazione della decisione sul portale EBTI.

Diritto ad essere ascoltati e ricorso

Prima di adottare provvedimenti sfavorevoli diversi dalla decisione finale di classificazione, l’autorità deve comunicare le ragioni dell’atto e consentire al richiedente di esprimere osservazioni entro 30 giorni, salvo diverso termine. In mancanza di osservazioni, il provvedimento diventa definitivo.

La circolare precisa che, quando la merce è classificata con un codice diverso da quello proposto dal richiedente, non è previsto il diritto ad essere ascoltati ai sensi dell’art. 22, par. 6, lett. a), CDU. Resta comunque ammesso il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma entro 60 giorni dalla notifica sul portale, con successivo deposito entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di inammissibilità.

Cessazione di validità, revoca e annullamento

La ITV ha validità ordinaria di 3 anni. Può cessare prima di tale termine quando non è più conforme alla normativa per effetto di:

  • modifiche delle nomenclature di cui all’art. 56, par. 2, lett. a) e b), CDU;
  • misure della Commissione dirette a determinare la classificazione tariffaria delle merci.

La cessazione opera dalla data di entrata in vigore delle modifiche o dei regolamenti di esecuzione relativi alla classificazione e non ha effetto retroattivo. La circolare segnala inoltre che l’invalidamento del codice EORI del titolare comporta la cessazione automatica e immediata della validità.

La revoca è possibile, tra l’altro, quando la decisione non è più compatibile con l’interpretazione delle nomenclature alla luce di note esplicative, sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea o decisioni/pareri/classificazioni OMD, oppure su richiesta della Commissione agli Stati membri. La revoca può intervenire anche per altre ragioni, ad esempio per sopravvenuta non conformità o cessazione delle condizioni originarie. In linea generale ha efficacia dal momento in cui il destinatario la riceve o si presume l’abbia ricevuta; per alcuni casi specifici, la decorrenza è dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE dell’atto unionale presupposto.

L’annullamento, invece, opera quando la ITV si basa su informazioni inesatte o incomplete fornite dal richiedente e ha effetto ex tunc. In tali ipotesi non è previsto l’uso esteso e possono essere recuperati a posteriori eventuali dazi non riscossi.

Uso esteso o periodo di grazia

La circolare ammette, su istanza presentata via Generic Trader Portal, la concessione dell’uso esteso della ITV revocata o cessata di validità per effetto di misure della Commissione sulla classificazione. L’istituto consente di continuare a utilizzare la decisione per i contratti vincolanti conclusi prima della revoca o della cessazione di validità, in funzione di tutela dell’affidamento legittimo.

Le condizioni indicate sono:

  • esistenza di contratti vincolanti basati sulla decisione e conclusi prima della data di revoca o cessazione;
  • presentazione dell’istanza entro 30 giorni dalla notifica della cessazione o revoca sul portale;
  • compatibilità della misura sopravvenuta con la concessione del periodo di grazia;
  • indicazione di quantità, luoghi di sdoganamento e contratti vincolanti rilevanti.

L’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie e gli uffici territoriali indicati monitorano il corretto utilizzo del periodo autorizzato.

Assistenza, protezione dei dati e disposizioni finali

La circolare richiama infine il servizio di helpdesk per quesiti tecnici e giuridico-procedurali e conferma che il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR. Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni e di segnalare eventuali criticità.

Punti principali

Finalità e quadro normativo

La circolare richiama l’art. 56 del CDU e la tariffa doganale comune come base per l’applicazione di dazi e misure unionali, evidenziando che la corretta classificazione delle merci è essenziale per l’uniformità applicativa nell’UE. Sono richiamati anche il regolamento CEE n. 2658/87, la Nomenclatura Combinata, il TARIC e il pacchetto normativo CDU in materia di ITV.

Presupposti per la richiesta e vincoli dell’ITV

La ITV può essere richiesta dall’operatore stabilito in uno Stato membro o in cui la decisione sarà utilizzata; è ammessa anche per operatori extra-UE previa acquisizione del codice EORI. La decisione è vincolante per le autorità doganali dell’Unione e per il titolare, che deve indicarla in dichiarazione con il numero completo della decisione e il codice documento C626. La domanda deve riguardare una sola merce/articolo, salvo casi specifici come gli assortimenti.

Presentazione telematica e contenuto dell’istanza

L’istanza è presentata esclusivamente via EBTI tramite Generic Trader Portal, con accesso subordinato a EORI, credenziali PUDM e autorizzazioni UE tramite MAU. La circolare dettaglia i campi del formulario: richiedente e rappresentanza, rinnovo, tipo di transazione, livello di nomenclatura, descrizione delle merci, altre ITV, contenziosi, informazioni aggiuntive. È richiesta una descrizione tecnica completa, supportata da foto e documenti, senza rinvii generici o informazioni incomplete.

Istruttoria, tempi e notifiche

L’Ufficio centrale accetta la domanda entro 30 giorni dalla registrazione, può chiedere integrazioni per ulteriori 30 giorni e dispone di 120 giorni, prorogabili di 30, per il rilascio. Sono disciplinati i motivi ostativi, tra cui la presenza di un’analoga istanza in altro Stato membro e l’assenza di un’operazione commerciale realmente prospettata. Ogni fase è notificata via portale; la decisione si considera conosciuta alla pubblicazione sul Generic Trader Portal, che costituisce il dies a quo per i rimedi.

Cessazione di validità, revoca, annullamento e uso esteso

La ITV ha validità ordinaria di 3 anni, ma può cessare prima per modifiche della nomenclatura o misure della Commissione che determinano la classificazione. La revoca opera in vari casi, anche per incompatibilità con l’interpretazione ufficiale o per errori materiali; l’annullamento si applica quando la decisione si fonda su informazioni inesatte o incomplete, con effetto ex tunc. È previsto l’uso esteso, su istanza entro 30 giorni, per contratti vincolanti conclusi prima della revoca o cessazione di validità, nei limiti consentiti dalla misura sopravvenuta.

Come è indicizzato

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