Circolare ADM n. 1/2025
D.Lgs. n. 211/2024 - Modifiche normativa valutaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali novità introdotte dal d.lgs. 211/2024 in materia di movimentazioni transfrontaliere di denaro contante, attuative del Regolamento (UE) 2018/1672 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776. Vengono chiariti competenze di ADM e Guardia di finanza, nuova nozione di denaro contante, obblighi dichiarativi per contante accompagnato e non accompagnato, dichiarazione d’ufficio, trattenimento temporaneo, sequestro, oblazione e nuovo impianto sanzionatorio. La circolare interviene anche sul coordinamento con la legge n. 7/2000 in materia di oro, per evitare sovrapposizioni con gli obblighi dichiarativi sul contante.
Adeguamento della normativa nazionale ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione e coordinamento con la disciplina sull’oro
Adeguamento della normativa nazionale ai controlli sul denaro contante e coordinamento con la disciplina sull’oro
La circolare n. 1/2025 illustra l’attuazione del d.lgs. n. 211/2024, che adegua la normativa interna al Regolamento (UE) n. 2018/1672 sui controlli del denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776. Il documento fornisce istruzioni operative agli uffici ADM per la prima applicazione delle nuove regole e chiarisce il coordinamento con la legge n. 7/2000 in materia di operazioni in oro.
Quadro normativo e decorrenza
Il d.lgs. 211/2024 è pubblicato in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2025 ed entra in vigore il 17 gennaio 2025. Esso interviene principalmente su:
- d.lgs. n. 195/2008, recante la disciplina delle movimentazioni transfrontaliere di denaro contante;
- legge n. 7/2000, sulla disciplina del mercato dell’oro. La finalità è quella di dare piena attuazione alla normativa unionale, prevenire sovrapposizioni applicative e rafforzare il contrasto ai flussi illeciti di contante.
Autorità competenti e poteri di accertamento
ADM mantiene la competenza per l’accertamento delle violazioni valutarie. I funzionari doganali esercitano i poteri previsti dal CDU, dal d.lgs. n. 141/2024, dall’art. 32, comma 6, del d.l. n. 331/1993 e dall’art. 28, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 148/1988.
La novella attribuisce inoltre ai militari della Guardia di finanza poteri analoghi a quelli dei funzionari doganali. In particolare, essi possono procedere autonomamente all’accertamento delle violazioni, anche negli spazi doganali, nonché disporre il trattenimento temporaneo, eseguire sequestri e ricevere l’oblazione.
La circolare precisa due aspetti operativi rilevanti:
- se la GdF opera autonomamente negli spazi doganali, l’ufficio doganale non ha competenza a ricevere in custodia somme o beni sequestrati, trattenuti o riscossi dai militari;
- nei controlli congiunti, il verbale deve indicare espressamente la partecipazione della GdF e deve essere sottoscritto anche dai militari intervenuti, insieme agli eventuali atti collegati.
Nuova definizione di denaro contante
Il d.lgs. 211/2024 allinea la nozione nazionale a quella unionale. Rientrano nel concetto di denaro contante:
- valuta;
- strumenti negoziabili al portatore;
- beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;
- carte prepagate.
La circolare dettaglia le singole categorie e precisa che la nozione si applica a tutte le movimentazioni intra ed extra-UE. Conseguentemente, dal 17 gennaio 2025, anche le movimentazioni intra-UE aventi ad oggetto oro da investimento e monete non aventi corso legale, ma ancora convertibili in banconote e monete circolanti, sono soggette agli obblighi dichiarativi di cui al d.lgs. n. 195/2008.
Per le carte prepagate, tuttavia, la circolare ribadisce che l’inclusione operativa presuppone un atto delegato della Commissione europea ancora non emanato.
Obblighi dichiarativi per contante accompagnato
L’art. 3 del d.lgs. n. 195/2008, come modificato, stabilisce che il denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve essere dichiarato e deve anche essere messo a disposizione dell’ufficio per i controlli.
La violazione non ricorre solo in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione inesatta/incompleta, ma anche quando il denaro non è messo a disposizione dell’ufficio per il controllo, se ciò è stato richiesto dall’autorità competente.
La circolare precisa che non si tratta di un obbligo generalizzato di esibizione del contante, ma di un obbligo attivato solo in presenza di specifica richiesta dell’ufficio.
Denaro non accompagnato e dichiarazione informativa
Per i trasferimenti di denaro contante non accompagnato da e verso l’estero, effettuati con qualsiasi tipologia di spedizione, plico postale o equivalente, è previsto un obbligo di dichiarazione informativa per importi pari o superiori a 10.000 euro.
L’obbligo grava, a seconda dei casi, sul mittente, sul destinatario o sui rispettivi rappresentanti. La dichiarazione deve essere resa secondo il modello del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776.
Se nel corso dei controlli su spedizioni, bagagli non accompagnati o altre modalità di invio viene rinvenuto denaro non accompagnato privo della dichiarazione, l’ufficio deve richiederne la presentazione entro 30 giorni dalla notifica.
La circolare distingue le due ipotesi:
- per il denaro in entrata nello Stato, la richiesta va notificata al destinatario;
- per il denaro in uscita dallo Stato, la richiesta va notificata al mittente.
Se il soggetto conferma il proprio ruolo ma non trasmette la dichiarazione nei termini o la trasmette con dati inesatti/incompleti, si configura la violazione. Se invece non conferma il ruolo o non risponde, l’ufficio può valutare il sequestro penale del contante, anche a carico di ignoti, ove vi siano elementi concreti di illecita provenienza.
Dichiarazione d’ufficio
Quando l’obbligo di dichiarazione del contante accompagnato o l’obbligo di informativa per il denaro non accompagnato non siano assolti, le autorità competenti devono redigere d’ufficio una dichiarazione, per iscritto o telematicamente, con gli elementi informativi disponibili.
La circolare precisa che il verbale di accertamento, integrato con il modulo di cui all’Allegato II, parte I, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776, assolve anche alla funzione di dichiarazione d’ufficio.
Trattenimento temporaneo del denaro contante
Il nuovo art. 3-bis del d.lgs. n. 195/2008 introduce il trattenimento temporaneo del denaro contante, in conformità all’art. 7 del Regolamento (UE) n. 2018/1672.
L’istituto è finalizzato a consentire ulteriori verifiche quando:
- non sono stati assolti, in tutto o in parte, gli obblighi dichiarativi;
- emergono indizi di collegamento del denaro, accompagnato o non accompagnato, ad attività criminose, indipendentemente dall’importo.
La circolare richiama il coordinamento con l’art. 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, per evitare sovrapposizioni con la disciplina penale delle fonti di prova.
Il provvedimento di trattenimento deve essere motivato e contenere almeno:
- autorità procedente;
- dati identificativi dei destinatari;
- indirizzo per le notifiche, anche estere;
- importo esatto trattenuto;
- rimedi esperibili;
- durata;
- descrizione delle circostanze specifiche che giustificano la misura.
La durata è quella strettamente necessaria e comunque non superiore a 30 giorni, prorogabile fino a 90 giorni in presenza di particolari esigenze rappresentate dalla GdF.
Rapporti con sequestro e oblazione
Il trattenimento temporaneo non esclude, se ne ricorrono i presupposti, il sequestro ex art. 6 e l’oblazione ex art. 7.
La circolare distingue le modalità operative:
- in caso di controllo congiunto, la GdF può disporre autonomamente il trattenimento del contante restituito, fermo restando il vincolo sull’intera somma salvo oblazione immediata;
- in caso di controllo autonomo ADM, il verbale deve dare conto del provvedimento di trattenimento e gli atti devono essere trasmessi tempestivamente alla GdF, che svolge gli approfondimenti penalistici.
Il denaro trattenuto va assegnato al Fondo unico di giustizia. All’esito dei riscontri, alla scadenza dei termini o in caso di accoglimento del ricorso gerarchico, il denaro è rimesso a disposizione degli interessati, che possono chiederne la restituzione entro cinque anni dal provvedimento.
Contro il provvedimento di trattenimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore regionale, interregionale o provinciale, ferma restando la tutela giurisdizionale amministrativa.
Nuovo regime sanzionatorio
L’art. 9 del d.lgs. n. 195/2008 è riscritto per rendere le sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in linea con l’art. 14 del Regolamento (UE) n. 2018/1672. L’istruttoria e l’irrogazione delle sanzioni restano di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
La circolare distingue tra omessa dichiarazione e dichiarazione inesatta o incompleta.
Per l’omessa dichiarazione:
- sanzione minima: 900 euro;
- dal 30% al 50% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro, se l’eccedenza non supera 10.000 euro;
- dal 50% al 70%, se l’eccedenza supera 10.000 euro e non supera 100.000 euro;
- dal 70% al 100%, se l’eccedenza supera 100.000 euro;
- massimo: 1.000.000 euro.
Per la dichiarazione inesatta o incompleta:
- sanzione minima: 500 euro;
- dal 15% al 25% della differenza tra importo trasferito e importo dichiarato, se la differenza non supera 10.000 euro;
- dal 25% al 35%, se la differenza supera 10.000 euro e non supera 30.000 euro;
- dal 50% al 70%, se la differenza supera 30.000 euro e non supera 100.000 euro;
- dal 70% al 100%, se la differenza supera 100.000 euro;
- massimo: 1.000.000 euro.
Oblazione e limiti al pagamento in misura ridotta
L’art. 7 è coordinato con il nuovo assetto sanzionatorio. Restano possibili oblazione immediata presso l’ufficio accertatore o oblazione differita presso il MEF entro 10 giorni.
Per l’omessa dichiarazione, il pagamento in misura ridotta è possibile con minimo di 500 euro:
- 15% dell’eccedenza non dichiarata se l’eccedenza non supera 10.000 euro;
- 30% se l’eccedenza non supera 40.000 euro.
Per dichiarazione inesatta o incompleta, il pagamento in misura ridotta è possibile con minimo di 300 euro:
- 10% della differenza, se non supera 10.000 euro;
- 15% se supera 10.000 euro e non supera 30.000 euro;
- 30% se supera 30.000 euro e non supera 40.000 euro.
L’oblazione è esclusa:
- per omessa dichiarazione, oltre 40.000 euro di eccedenza;
- per dichiarazione inesatta/incompleta, oltre 40.000 euro di differenza;
- se il soggetto si è già avvalso della stessa facoltà nei cinque anni precedenti.
La circolare chiarisce inoltre che, in caso di restituzione del denaro, restano salvi gli effetti di un eventuale trattenimento temporaneo disposto ai sensi dell’art. 3-bis.
Sequestro
Anche l’art. 6 è modificato per coordinare il sequestro con trattenimento temporaneo e nuovo impianto sanzionatorio.
Per l’omessa dichiarazione il sequestro è eseguito:
- con minimo 900 euro e massimo 1.000.000 euro;
- nel limite del 50% dell’eccedenza se questa non supera 10.000 euro;
- del 70% se supera 10.000 euro e non supera 100.000 euro;
- del 100% se supera 100.000 euro.
Per dichiarazione inesatta o incompleta il sequestro è eseguito:
- con minimo 500 euro e massimo 1.000.000 euro;
- nel limite del 25% della differenza se non supera 10.000 euro;
- del 35% se supera 10.000 euro e non supera 30.000 euro;
- del 70% se supera 30.000 euro e non supera 100.000 euro;
- del 100% se supera 100.000 euro.
Anche per il sequestro opera la clausola di salvezza degli effetti del trattenimento temporaneo.
Coordinamento con la disciplina sull’oro
La legge n. 7/2000 è aggiornata per esigenze di coordinamento con il Regolamento (UE) n. 2018/1672 e con le prassi operative. La circolare richiama la nuova definizione di "oro da investimento" e di "materiale d’oro", nonché l’ampliamento delle operazioni in oro oggetto di dichiarazione alla UIF.
È previsto l’obbligo di dichiarare alla UIF i trasferimenti di oro da o verso l’estero di importo pari o superiore a 10.000 euro. La dichiarazione è:
- preventiva, se l’oro è trasferito al seguito verso l’estero, prima dell’attraversamento della frontiera;
- mensile a consuntivo, negli altri casi, entro il mese successivo all’operazione.
La dichiarazione è dovuta dal soggetto che trasferisce l’oro a qualsiasi titolo; se parte dell’operazione coinvolge una banca o un operatore professionale in oro, la dichiarazione grava su questi ultimi.
Non sussiste l’obbligo dichiarativo della legge n. 7/2000 quando l’operazione è già soggetta agli obblighi di dichiarazione o informativa previsti dal Regolamento (UE) n. 2018/1672.
Resta ferma la competenza della Banca d’Italia per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione delle relative sanzioni nei casi previsti dalla legge sull’oro. Quando l’oro trasferito rientra nella nozione di denaro contante, si applicano invece le procedure del d.lgs. n. 195/2008 e del Regolamento (UE) n. 2018/1672.
Punti principali
Adeguamento normativo e finalità della circolare
Il d.lgs. 211/2024, in vigore dal 17 gennaio 2025, adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2018/1672 sui controlli del denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione e al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776. La circolare ha lo scopo di illustrare le novità principali e fornire istruzioni operative agli uffici in fase di prima applicazione.
Competenza di accertamento e ruolo della Guardia di finanza
ADM conserva la competenza per l’accertamento delle violazioni valutarie. La Guardia di finanza riceve poteri analoghi e può operare anche autonomamente, anche negli spazi doganali, procedendo a trattenimento temporaneo, sequestro e ricezione di oblazioni. Nei controlli congiunti è necessario darne espressa menzione nel verbale e sottoscrizione degli atti da parte dei militari intervenuti.
Nuova nozione di denaro contante
La definizione di denaro contante è ampliata per ricomprendere valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate. La circolare precisa che la nozione si applica a tutte le movimentazioni intra ed extra-UE; dal 17 gennaio 2025 anche oro da investimento e alcune monete non aventi corso legale possono rientrare negli obblighi dichiarativi valutari, mentre per le carte prepagate manca ancora l’atto delegato che ne renda operativa l’inclusione.
Obblighi dichiarativi per contante accompagnato e non accompagnato
Per il contante accompagnato resta l’obbligo di dichiarazione per importi pari o superiori a 10.000 euro, con l’ulteriore onere di mettere il denaro a disposizione dell’ufficio per i controlli quando richiesto. Per il denaro non accompagnato è introdotto l’obbligo di dichiarazione informativa per trasferimenti da e verso l’estero pari o superiori a 10.000 euro mediante qualsiasi spedizione, plico postale o equivalente, secondo il modello del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776.
Dichiarazione d’ufficio, trattenimento temporaneo, sanzioni e oblazione
Se gli obblighi non risultano assolti, l’autorità competente redige d’ufficio la dichiarazione con il verbale di accertamento e l’apposito modulo UE. È introdotto il trattenimento temporaneo del contante, fino a 30 giorni prorogabili a 90 in presenza di particolari esigenze, per consentire alla GdF gli approfondimenti penali. La circolare dettaglia il nuovo sistema sanzionatorio, differenziato tra omessa, inesatta o incompleta dichiarazione, e i relativi limiti per sequestro e oblazione, con esclusione dell’oblazione oltre determinate soglie e in caso di recidiva quinquennale.
Coordinamento con la disciplina sull’oro
La modifica della legge n. 7/2000 aggiorna definizioni e obblighi dichiarativi in materia di oro da investimento e materiale d’oro, includendo alcune operazioni prima non esplicitate. La dichiarazione alla UIF è dovuta per trasferimenti di oro da o verso l’estero pari o superiori a 10.000 euro; tuttavia non sussiste l’obbligo se l’operazione è già soggetta alla disciplina sul denaro contante. Rimane ferma la competenza della Banca d’Italia per l’accertamento e le sanzioni nei casi previsti dalla legge sull’oro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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