Circolare ADM n. 27/2024
esportazione temporanea (articolo 72)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 72 del D.Lgs. 141/2024, che introduce un procedimento autorizzatorio nazionale per facilitare l’esportazione temporanea di merci unionali e la loro successiva reintroduzione in franchigia. Il meccanismo si affianca alla disciplina unionale della reintroduzione in franchigia di cui agli artt. 203 e 204 CDU e alle norme attuative dei regolamenti delegato ed esecuzione, senza sostituirle. Vengono precisati contenuto dell’istanza, verifiche della dogana, utilizzo del codice regime 23, possibile proroga del termine ordinario di 36 mesi e rilascio del bollettino INF 3 quando la reintroduzione avvenga presso un ufficio diverso.
Chiarimenti sul regime di esportazione temporanea e successiva reintroduzione in franchigia ex art. 72 D.Lgs. 141/2024
Esportazione temporanea ai sensi dell’art. 72 D.Lgs. 141/2024
La circolare fornisce chiarimenti operativi sul procedimento autorizzatorio introdotto dall’art. 72 del D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, relativo all’esportazione temporanea di merci unionali e alla loro successiva reintroduzione in franchigia. La disciplina nazionale è letta in coordinamento con gli artt. 203 e 204 del Codice doganale dell’Unione, con gli artt. 158, 159 e 160 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e con gli artt. 253, 254, 255 e 256 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Quadro normativo e funzione della procedura nazionale
L’Agenzia precisa che l’art. 72 D.Lgs. 141/2024 introduce una semplificazione ulteriore rispetto alla disciplina unionale, in continuità con il previgente impianto del TULD. Il procedimento autorizzatorio non sostituisce la reintroduzione in franchigia prevista dal CDU, ma consente di agevolarne l’applicazione mediante una preventiva identificazione delle merci esportate.
La mancata attivazione di tale procedimento non preclude, in ogni caso, la possibilità di chiedere la reintroduzione in franchigia ai sensi degli artt. 203 e 204 CDU. Ne deriva che l’istituto nazionale ha natura facoltativa e complementare.
Ambito di applicazione
La circolare chiarisce che l’elenco dei prodotti e delle finalità richiamati dall’art. 72, comma 1, è meramente indicativo e non esaustivo. Viene inoltre precisato che il diritto unionale non limita la reintroduzione in franchigia a specifiche categorie di merci.
È anche evidenziato che, qualora le merci unionali temporaneamente esportate abbiano lasciato il territorio dell’Unione ma non siano più destinate a essere reimportate, non occorre alcuna specifica procedura doganale. Ciò in quanto nelle DNC non è stato riproposto l’art. 211 TULD, che regolava tale fattispecie.
Procedimento autorizzatorio
Prima della registrazione della dichiarazione di esportazione, l’operatore presenta istanza alla dogana di esportazione, utilizzando il modello allegato alla circolare, e allega l’elenco dettagliato delle merci che formeranno oggetto della dichiarazione. L’ufficio competente verifica l’istanza e la documentazione allegata e può richiedere integrazioni, soprattutto con riferimento ai mezzi di identificazione delle merci, quali numeri di serie, targhe, fotografie e descrizioni.
L’autorizzazione rilasciata dalla dogana vale esclusivamente come validazione degli elementi identificativi delle merci ai fini della successiva reintroduzione in franchigia.
Termine ordinario di 36 mesi e proroghe
Nell’istanza l’operatore deve indicare, ove necessario, le circostanze particolari che giustificano il superamento del termine ordinario di 36 mesi previsto dall’art. 203 CDU per la reintroduzione in franchigia.
La circolare ammette anche una successiva proroga, qualora sopravvengano ulteriori circostanze particolari da rappresentare nella richiesta. Tra gli esempi indicati vi sono il prolungamento di contratti già in essere o la conclusione di nuovi contratti che prevedano l’impiego dei macchinari esportati temporaneamente.
Modalità operative dell’esportazione e reintroduzione
Dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’operatore procede con l’esportazione dichiarando la merce con il codice regime 23. La procedura è quindi costruita come una sequenza: istanza preventiva, autorizzazione, esportazione e successiva reintroduzione agevolata.
Se la reintroduzione è prevista presso una dogana diversa da quella di esportazione, l’operatore può presentare, insieme all’istanza autorizzativa, anche la richiesta di rilascio del bollettino INF 3 previsto dall’art. 255 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Bollettino INF 3 e controlli in reintroduzione
La circolare richiama la possibilità di richiedere più bollettini INF 3 quando la reintroduzione debba avvenire attraverso più uffici doganali, così da coprire le diverse parti del quantitativo totale delle merci esportate. Il bollettino INF 3 potrà essere presentato al momento della reintroduzione per agevolare il successivo controllo doganale.
Vigilanza e applicazione uniforme
Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli uffici dipendenti. Eventuali criticità applicative devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione centrale, in coerenza con la direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.
Punti principali
Finalità e quadro normativo
L’art. 72 del D.Lgs. 141/2024 prevede un procedimento autorizzatorio nazionale, in linea con l’abrogato TULD, per agevolare l’esportazione temporanea e la successiva reintroduzione in franchigia. La circolare richiama, quale base unionale, gli artt. 203 e 204 CDU, gli artt. 158, 159 e 160 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e gli artt. 253, 254, 255 e 256 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Rapporto con la disciplina unionale
La circolare chiarisce che il procedimento ex art. 72 non è condizione necessaria per ottenere la reintroduzione in franchigia: la mancata attivazione dell’autorizzazione non impedisce di chiedere il beneficio ai sensi della disciplina unionale. Il regime nazionale va quindi inteso come ulteriore semplificazione per l’operatore, utile soprattutto per l’identificazione preventiva delle merci esportate.
Ambito applicativo e casi richiamati
L’elenco di prodotti e finalità indicato nell’art. 72, comma 1, è ritenuto meramente indicativo e non esaustivo. La circolare sottolinea che l’art. 203 CDU non limita la reintroduzione in franchigia a tipologie specifiche di merci. È inoltre precisato che, se le merci unionali esportate temporaneamente lasciano l’Unione e non sono più destinate a rientrare, non occorre alcuna procedura doganale, poiché nelle disposizioni nazionali complementari non è stato riproposto l’art. 211 TULD.
Procedimento autorizzatorio e documentazione
Prima della registrazione della dichiarazione di esportazione, l’operatore presenta istanza alla dogana di esportazione, allegando l’elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente. L’ufficio verifica l’istanza e può chiedere integrazioni, con particolare riguardo ai mezzi di identificazione delle merci (numeri di serie, targhe, foto, descrizioni). L’autorizzazione rilasciata ha la sola funzione di validare gli elementi identificativi delle merci ai fini della successiva reintroduzione.
Termini, proroghe e gestione della reintroduzione
Nell’istanza devono essere indicate, se del caso, le circostanze particolari che giustificano il superamento del termine ordinario di 36 mesi previsto dall’art. 203 CDU per la reintroduzione in franchigia. Dopo il rilascio dell’autorizzazione, può essere chiesta un’ulteriore proroga al ricorrere di nuove circostanze particolari, ad esempio in caso di prolungamento di contratti esistenti o di nuovi contratti che prevedano l’impiego dei macchinari esportati temporaneamente. Dopo l’autorizzazione, l’esportazione va dichiarata con il codice regime 23.
Reintroduzione presso dogana diversa e bollettino INF 3
Se l’operatore prevede che la reintroduzione avvenga presso una dogana diversa da quella di esportazione, può chiedere contestualmente il rilascio del bollettino INF 3 ai sensi dell’art. 255 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. È richiamata anche la possibilità di ottenere più bollettini INF 3 per coprire diverse parti del quantitativo totale delle merci, quando la reintroduzione avvenga attraverso più uffici doganali. Il bollettino INF 3 può essere presentato al momento della reintroduzione per semplificare il controllo doganale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Circolare · 10 dic 2024Circolare ADM n. 25/2024
- Circolare · 10 dic 2024Circolare ADM n. 26/2024
- Circolare · 16 gen 2025Circolare ADM n. 1/2025
- Circolare · 6 nov 2024Circolare ADM n. 24/2024
- Circolare · 30 ott 2024Circolare ADM n. 23/2024
- Circolare · 28 ott 2024Circolare ADM n. 22/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Dogane e dei Monopoli →