Circolare ADM n. 22/2024
D.LGS. 26 settembre 2024, n. 141 – Primi chiarimenti applicativi - sanzioni amministrative e confisca per operazioni doganali in linea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce i primi orientamenti applicativi sul nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 141/2024 in materia doganale, con particolare riguardo alla dichiarazione infedele, al calcolo dei diritti di confine dovuti, alla distinzione tra illecito amministrativo e contrabbando penale e all’istituto di estinzione dei delitti punibili con la sola multa. Vengono inoltre chiariti gli effetti dell’estinzione sul procedimento, sulla trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria e sulla confisca. Le indicazioni sono dettate per assicurare uniformità operativa degli Uffici delle dogane, soprattutto nelle operazioni in linea e nelle dichiarazioni composte da più articoli.
Primi chiarimenti applicativi sulle sanzioni amministrative e sulla confisca per le operazioni doganali in linea dopo il d.lgs. 141/2024
D.Lgs. 141/2024 – primi chiarimenti applicativi su sanzioni amministrative e confisca nelle operazioni doganali in linea
La circolare fornisce i primi orientamenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul nuovo sistema sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione e revisione delle sanzioni in materia di accise e altre imposte indirette. L’intervento mira a uniformare l’attività degli Uffici, soprattutto nei casi di dichiarazioni doganali infedeli, pluralità di articoli e possibile estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa.
Quadro normativo e finalità
La circolare si colloca nel solco delle modifiche apportate dal d.lgs. 141/2024 al sistema sanzionatorio doganale. In particolare, chiarisce il rapporto tra la fattispecie di contrabbando per infedele dichiarazione di cui all’art. 79 delle disposizioni complementari e la sanzione amministrativa prevista dall’art. 96, nonché l’operatività dell’istituto estintivo dell’art. 112 per i reati puniti con la sola multa.
Dichiarazione infedele e diritti di confine dovuti
La violazione ex art. 79 ricorre non solo quando siano indicati erroneamente gli elementi tradizionali dell’accertamento, ma anche quando sia errata la liquidazione dei diritti, ad esempio per applicazione di un’aliquota daziaria o IVA non corretta. Il riferimento ai "diritti di confine dovuti" riguarda i maggiori importi che, a seguito del controllo, il dichiarante è tenuto a corrispondere rispetto a quanto già dichiarato e liquidato.
Calcolo delle soglie nei casi di dichiarazioni plurarticolate
La questione centrale affrontata dalla circolare riguarda le dichiarazioni composte da più articoli, nelle quali l’accertamento può comportare aumenti e diminuzioni di diritti su singole partite. Richiamando l’orientamento della Corte di cassazione (sent. n. 25509 del 12 novembre 2020) e il principio di proporzionalità sancito dall’art. 42, paragrafo 1, del Codice doganale dell’Unione, l’Agenzia stabilisce che:
- gli Uffici devono verificare anzitutto se i diritti complessivamente dovuti, all’esito dell’accertamento, superino quelli dichiarati;
- se i diritti complessivamente dovuti sono pari o inferiori a quelli dichiarati, si applica la sanzione amministrativa ex art. 96, comma 4, una sola volta per l’intera dichiarazione;
- se i diritti complessivamente dovuti sono superiori, il calcolo deve avvenire considerando distintamente i saldi di ciascun diritto di confine;
- i saldi negativi devono essere sottratti da quelli positivi, per evitare effetti sanzionatori sproporzionati.
La circolare evidenzia, mediante esempi numerici, che non è corretto isolare singolarmente i saldi positivi senza considerare la compensazione con quelli negativi e il dato complessivo dei diritti dovuti.
Variazione di un articolo in più articoli
Quando in sede di controllo un articolo dichiarato viene scomposto in più articoli per la presenza di merci differenti, la violazione resta riferita all’articolo originario. I nuovi articoli risultanti dall’accertamento non costituiscono autonome violazioni; essi rilevano solo per la determinazione delle eventuali differenze complessive di diritti dovuti, che costituiscono la base di calcolo della sanzione.
Determinazione della sanzione amministrativa
Accertato che i diritti di confine dovuti eccedono quelli dichiarati, gli Uffici devono quantificare la sanzione tenendo conto che, nelle dichiarazioni con più articoli, vi sono tante violazioni quanti sono gli articoli che hanno concorso alla formazione del maggior diritto dovuto. Ne deriva l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. 472/1997, oppure, se più favorevole alla parte, del cumulo materiale.
Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa
L’art. 112 delle disposizioni complementari consente, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’estinzione del reato mediante il pagamento del tributo eventualmente dovuto e di una somma determinata dall’Agenzia tra il 100% e il 200% dei diritti previsti per la violazione. La circolare sottolinea che:
- non sono previsti ulteriori requisiti sostanziali o termini di decadenza;
- l’istituto è esercitabile anche in pendenza di procedimento penale;
- ai fini dell’estinzione possono trovare applicazione, in quanto compatibili, gli istituti generali in materia di sanzioni amministrative di cui ai d.lgs. 471/1997 e 472/1997, incluso il ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. 472/1997.
Soglia dei 50.000 euro e aggravanti
La circolare precisa che l’accesso all’istituto estintivo è possibile solo quando nessuno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, supera euro 50.000 e non ricorrono altre aggravanti. Viene richiamato l’art. 88 delle disposizioni complementari, che disciplina le circostanze aggravanti del contrabbando e prevede, nei casi previsti, l’aggiunta della reclusione. In particolare, l’aggravante di cui al comma 3 opera quando almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a euro 50.000.
Rapporti con il procedimento penale e con la revisione della dichiarazione
Nei casi in cui sia possibile l’estinzione ex art. 112, i processi verbali/notizie di reato devono essere inoltrati all’autorità giudiziaria competente solo se la parte non abbia estinto il reato. Per le operazioni in linea, l’Ufficio deve attendere il decorso del termine di 30 giorni per l’esercizio del diritto ad essere ascoltati e, se l’estinzione non interviene, procedere alla trasmissione degli atti; l’inoltro all’autorità giudiziaria non preclude comunque una successiva definizione mediante art. 112.
La circolare chiarisce inoltre che l’utilizzo dell’istituto estintivo non pregiudica la facoltà della parte di presentare istanza di revisione della dichiarazione ai fini del rimborso, secondo la disciplina unionale in materia di rimborso e sgravio.
Estinzione, confisca e regime delle esimenti
L’estinzione del reato non comporta automaticamente la confisca, ma non la esclude. L’Agenzia può quindi disporre la confisca delle merci eventualmente già sequestrate. Per le violazioni ex art. 79 definite mediante l’art. 112, la circolare ritiene applicabili le esimenti in materia di confisca previste dall’art. 96, comma 9.
Vigilanza applicativa
Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli Uffici dipendenti e di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà applicative alla Direzione centrale competente.
Punti principali
Quadro generale e finalità della circolare
La circolare interviene a seguito delle novità sanzionatorie introdotte dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette. L’obiettivo è fornire criteri orientativi per un’applicazione uniforme sul territorio nazionale, con specifico riguardo alle operazioni doganali in linea.
Dichiarazione infedele e nozione di diritti di confine dovuti
La violazione di cui all’art. 79 delle disposizioni nazionali complementari ricorre non solo in caso di errata indicazione degli elementi dell’accertamento, ma anche quando la liquidazione dei diritti sia inesatta, ad esempio per aliquota non corretta del dazio o dell’IVA. Per "diritti di confine dovuti" si intendono i maggiori diritti che, a seguito del controllo, risultano dovuti rispetto a quanto dichiarato e liquidato dalla parte.
Calcolo dei diritti di confine nelle dichiarazioni con più articoli
Per verificare se ricorra la soglia che distingue la fattispecie penale dal mero illecito amministrativo, gli Uffici devono considerare l’insieme degli articoli della dichiarazione che abbiano subito variazioni all’esito del controllo. Se il valore complessivo dei diritti dovuti è pari o inferiore a quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa ex art. 96, comma 4. Se invece i diritti complessivamente dovuti risultano superiori, i saldi vanno determinati per singolo diritto di confine e i saldi negativi devono essere compensati con quelli positivi, in ossequio al principio di proporzionalità.
Variazione di un articolo in più articoli e rilevanza sanzionatoria
Quando in accertamento un articolo dichiarato viene scomposto in più articoli per la presenza di merci differenti, la violazione resta riferita all’articolo originario. Le eventuali differenze complessive di diritti dovuti rispetto a quelli dichiarati costituiscono la base per il calcolo della sanzione. I nuovi articoli determinati dall’Ufficio non integrano, di regola, nuove violazioni autonome rispetto a quella originaria.
Determinazione delle sanzioni amministrative e cumulo
Una volta accertato che i diritti di confine dovuti superano quelli dichiarati, la sanzione va determinata tenendo conto che, nelle dichiarazioni plurime, si hanno tante violazioni quanti sono gli articoli che hanno contribuito ai maggiori diritti dovuti. Si applica quindi il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. 472/1997, ovvero, se più favorevole al contribuente, il cumulo materiale.
Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa
L’art. 112 delle disposizioni complementari consente di estinguere i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa mediante il pagamento del tributo eventualmente dovuto e di una somma compresa tra il 100% e il 200% dei diritti previsti per la violazione. La circolare evidenzia che non sono previsti ulteriori requisiti né termini di decadenza, e che l’istituto è utilizzabile anche in pendenza di procedimento penale.
Soglie di aggravamento e rapporto con l’art. 112
L’accesso all’istituto estintivo è possibile per i reati di contrabbando per i quali nessuno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, supera euro 50.000 e non ricorrono altre aggravanti. L’art. 88 prevede infatti aggravanti che possono comportare la reclusione, tra cui quella per importi superiori alla soglia indicata. Se ricorrono tali aggravanti, viene meno la possibilità di estinzione ai sensi dell’art. 112.
Rapporti con l’autorità giudiziaria, ravvedimento e revisione della dichiarazione
Nei casi in cui l’estinzione ex art. 112 sia praticabile, i processi verbali vanno trasmessi all’autorità giudiziaria solo se la parte non ha estinto il reato. La circolare precisa che l’istituto non esclude l’applicazione delle regole generali del sistema sanzionatorio amministrativo, compreso il ravvedimento operoso ex art. 13 del d.lgs. 472/1997, né pregiudica la possibilità di chiedere la revisione della dichiarazione ai fini del rimborso secondo la normativa unionale.
Estinzione del reato e confisca
L’estinzione del reato ex art. 112 non comporta automaticamente la confisca, ma non la impedisce: l’Agenzia può comunque disporla, anche sulle merci già sequestrate. Per le violazioni di cui all’art. 79, in caso di definizione ex art. 112, la circolare ritiene applicabili le esimenti relative alla confisca previste dall’art. 96, comma 9.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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