Circolare ADM n. 23/2024
Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione ai sensi dell’art. 179 del Regolamento (UE) 952/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’avvio operativo dello sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) ai sensi dell’art. 179 CDU, chiarendo presupposti soggettivi, iter autorizzativo, riparto di competenze tra ufficio di controllo e ufficio di presentazione, nonché modalità di riscossione dei tributi. Vengono inoltre richiamate le fasi di implementazione del sistema, i termini di consultazione tra Stati membri e le principali misure extratributarie nazionali che possono incidere sullo svincolo delle merci.
Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione ai sensi dell’art. 179 CDU
Attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione ai sensi dell’art. 179 CDU
La circolare disciplina l’avvio operativo del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI), previsto dall’art. 179 del regolamento (UE) n. 952/2013, chiarendo come si coordina la presentazione della dichiarazione doganale in uno Stato membro con la presentazione fisica delle merci in un altro Stato membro. L’intervento si colloca nell’ambito del programma di lavoro CDU e delle funzionalità CCI rese applicabili dal 1° luglio 2024.
Quadro normativo e finalità dell’istituto
Lo sdoganamento centralizzato è presentato come evoluzione delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate, fondata sulla concentrazione degli adempimenti presso lo Stato membro in cui l’operatore è stabilito. L’istituto è finalizzato a semplificare la gestione doganale, a rendere più efficiente l’organizzazione interna delle imprese e a consentire la consegna delle merci nel luogo logisticamente più opportuno.
La circolare ricorda che la procedura opera tramite scambio di informazioni tra l’ufficio di controllo e l’ufficio di presentazione attraverso il sistema CCI. In tale assetto, i dazi doganali, quali risorse proprie tradizionali dell’Unione, sono gestiti dall’ufficio di controllo, mentre la fiscalità interna viene riscossa dall’ufficio di presentazione sulla base dei dati trasmessi.
Ambito applicativo della prima fase
La prima fase, avviata il 1° luglio 2024, riguarda soltanto alcuni regimi e solo mediante dichiarazione doganale standard. In particolare, sono compresi:
- importazione;
- deposito doganale;
- perfezionamento attivo;
- uso finale.
Sono invece esclusi, in questa fase iniziale, le merci soggette ad accise, le merci unionali movimentate negli scambi con territori fiscali speciali e le merci soggette a misure di politica agricola comune. La circolare segnala inoltre che lo sdoganamento centralizzato all’esportazione sarà applicabile da dicembre 2024, mentre ulteriori funzionalità per merci in ingresso sono previste entro il 2 giugno 2025.
Soggetti legittimati e requisiti per l’autorizzazione
Per utilizzare il CCI l’operatore deve essere in possesso dello status di AEOC, cioè operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali. L’autorizzazione è rilasciata dallo Stato membro in cui l’operatore è stabilito e produce effetti anche negli altri Stati membri coinvolti nella presentazione fisica della merce.
La procedura si fonda sulla collaborazione tra amministrazioni doganali. Lo Stato membro dell’ufficio di controllo mantiene il ruolo principale nel rilascio e nel monitoraggio dell’autorizzazione, mentre gli Stati membri di presentazione partecipano alla consultazione, ai controlli fisici e alle eventuali verifiche o audit richiesti.
Istanza, consultazione e rilascio dell’autorizzazione
L’istanza deve essere presentata tramite CDS (Customs Decision System) all’ufficio competente dello Stato membro di stabilimento. Per un operatore stabilito in Italia, la circolare indica come ufficio competente l’Ufficio regimi e procedure doganali della Direzione Dogane, codice IT922106.
Nel procedimento di rilascio:
- l’ufficio ricevente verifica l’accettabilità dell’istanza ai sensi dell’art. 22 CDU;
- entro 45 giorni dalla data di accettazione trasmette agli altri Stati membri coinvolti la bozza di autorizzazione, il piano di controllo e le informazioni necessarie;
- gli Stati membri consultati dispongono di 45 giorni dalla ricezione per formulare obiezioni, integrazioni o consenso;
- le obiezioni devono essere motivate;
- se entro 90 giorni dall’avvio della consultazione non si raggiunge un accordo sulle obiezioni, l’autorizzazione non può essere concessa, salvo esclusione della parte contestata se non essenziale;
- il mancato riscontro entro il termine vale come consenso per silenzio assenso.
La circolare precisa che, quando il CCI è utilizzato per regimi che richiedono una previa autorizzazione alle procedure speciali, il richiedente deve essere titolare anche di tale autorizzazione in forma multi-Stato e l’ufficio di controllo designato deve coincidere con quello previsto per lo sdoganamento centralizzato. Analogamente, se si intende usare altre semplificazioni, come la dichiarazione semplificata o l’EIDR, è necessaria la relativa autorizzazione presso il medesimo ufficio.
Contenuto dell’istanza e dell’autorizzazione
Nell’istanza devono essere indicati:
- il tipo di merce oggetto di sdoganamento;
- i luoghi in cui le merci sono tenute in attesa di svincolo;
- gli uffici di presentazione delle merci;
- la scelta del regime IVA, con indicazione dell’eventuale rappresentante fiscale o dell’identificazione diretta.
L’autorizzazione deve riportare tali informazioni, oltre alle eventuali autorizzazioni a semplificazioni o procedure speciali utilizzate, al tempo previsto per lo svincolo e agli accordi conclusi con gli Stati membri coinvolti.
Riscossione dei diritti doganali e della fiscalità interna in Italia
Quando l’Italia è lo Stato membro di presentazione, la riscossione di IVA, accise e altri tributi nazionali avviene sulla base delle informazioni trasmesse dall’ufficio di controllo tramite CCI. In fase di consultazione, quale condizione per operare in Italia, il titolare dell’autorizzazione deve risultare identificato ai fini IVA.
Per gli operatori privi di stabile organizzazione in Italia, l’identificazione può avvenire:
- tramite rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR 633/1972;
- in alternativa, tramite identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/1972.
Per l’IVA dovuta all’immissione in consumo in Italia, la circolare richiede l’utilizzo dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) ai sensi dell’art. 110 CDU, con prestazione dell’apposita garanzia. L’operatore deve inoltre verificare, prima dello svincolo, la capienza del conto di debito tramite le funzionalità di sistema.
Se l’Italia è invece ufficio di controllo, i dazi doganali sono riscossi dall’Amministrazione nazionale mediante conto di debito; l’annotazione sul conto di dilazione del debito avviene al momento dello svincolo, con generazione del riferimento A93. Anche in questo caso è richiesto il previo possesso dell’autorizzazione DPO ex art. 110 CDU e della relativa garanzia.
Riparto dei controlli tra ufficio di controllo e ufficio di presentazione
L’ufficio di controllo riceve la dichiarazione doganale e gestisce le eventuali integrazioni o rettifiche, che devono essere presentate allo stesso ufficio insieme ai documenti allegati o richiesti a seguito di controllo. Esso verifica gli elementi necessari per il vincolo delle merci al regime dichiarato e, sulla base dell’analisi dei rischi, effettua i controlli documentali.
I controlli dell’ufficio di controllo sono finalizzati a verificare:
- la corretta liquidazione del dazio;
- la presenza di certificazioni unionali di carattere extratributario, come certificati sanitari, fitosanitari, CITES o biologico;
- l’osservanza delle misure previste da accordi bilaterali con singoli Stati.
La circolare precisa che l’ufficio di controllo può svolgere solo controlli documentali e richiedere documentazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 188, lettere a) e b), CDU. Successivamente comunica l’esito all’ufficio di presentazione tramite CCI, indicando se le merci possono essere svincolate oppure se debbano essere sottoposte a verifica fisica ed eventuale campionamento ai sensi dell’art. 188, lettere c) e d), CDU.
Competenze dell’ufficio di presentazione e svincolo
Quando l’esito consente lo svincolo, l’ufficio di presentazione effettua i controlli propri connessi:
- alla riscossione dei tributi nazionali;
- alle misure extratributarie di carattere nazionale;
- ai profili derivanti dall’analisi dei rischi nazionale e locale.
Resta ferma la possibilità di effettuare verifiche fisiche relative al rispetto di divieti e restrizioni unionali. Entro il termine previsto nell’autorizzazione, l’ufficio di presentazione comunica all’ufficio di controllo il nulla osta allo svincolo o i motivi che lo impediscono.
Se invece l’ufficio di controllo ha richiesto verifica fisica o campionamento, l’ufficio di presentazione deve:
- confermare la ricezione della richiesta;
- informare, se del caso, l’ufficio di controllo sull’esecuzione di controlli propri;
- comunicare l’esito delle verifiche svolte su istanza dell’ufficio di controllo.
Sulla base dei controlli documentali e dei risultati dei controlli dell’ufficio di presentazione, l’ufficio di controllo può poi autorizzare lo svincolo ai sensi degli artt. 194 e 195 CDU, dandone informazione tramite CCI.
Misure extratributarie nazionali e sorveglianza radiometrica
La circolare richiama, per le misure extratributarie di carattere nazionale, le disposizioni interne relative a speciali abilitazioni degli uffici doganali, competenze particolari previste dall’ordinamento e procedure specifiche per lo svincolo delle merci. Viene inoltre richiamata la sorveglianza radiometrica, disciplinata a livello unionale dalla direttiva 2013/59/Euratom e a livello nazionale dal d.lgs. 101/2020, per la quale continuano a valere le indicazioni contenute negli avvisi del 30 giugno 2022 e del 29 settembre 2023.
Sintesi operativa
La circolare fornisce quindi il quadro operativo per l’avvio del CCI all’importazione, con particolare attenzione a:
- requisiti soggettivi e autorizzativi;
- riparto di funzioni tra ufficio di controllo e ufficio di presentazione;
- gestione di tributi doganali e fiscalità interna;
- consultazione tra Stati membri e termini procedurali;
- applicazione delle misure extratributarie nazionali.
Il documento è rilevante per operatori economici, doganalisti e consulenti fiscali che intendano attivare o gestire flussi di importazione centralizzati nell’Unione europea.
Punti principali
Ambito e finalità dello sdoganamento centralizzato
La procedura consente di presentare la dichiarazione doganale presso l’ufficio doganale competente dello Stato membro in cui l’operatore è stabilito, mentre le merci sono presentate fisicamente in un diverso Stato membro. La semplificazione mira a concentrare gli adempimenti presso un solo interlocutore doganale, migliorando l’organizzazione logistica e l’efficienza dei processi. La circolare precisa che l’istituto, in prospettiva, potrà riguardare molteplici regimi e merci, ma nella fase iniziale di applicazione è limitato a importazione, deposito doganale, perfezionamento attivo e uso finale, con dichiarazione standard.
Requisiti soggettivi e autorizzazione
Per accedere al CCI è necessario essere operatore economico autorizzato per le semplificazioni (AEOC) e ottenere un’autorizzazione specifica dallo Stato membro di stabilimento tramite il sistema CDS. L’autorizzazione ha efficacia nello Stato membro che la rilascia e negli altri Stati membri coinvolti nella presentazione fisica delle merci. La circolare disciplina la fase di consultazione tra amministrazioni doganali, il contenuto del progetto di autorizzazione, il piano di controllo e gli accordi tra Stati membri.
Scadenze e consultazione tra Stati membri
Lo Stato membro ricevente trasmette entro 45 giorni dalla data di accettazione dell’istanza la bozza di autorizzazione, il piano di controllo e le informazioni necessarie agli Stati membri coinvolti. Questi ultimi devono esprimere eventuali obiezioni, integrazioni o il consenso entro 45 giorni dalla ricezione; se entro 90 giorni dall’avvio della consultazione non si raggiunge un accordo sulle obiezioni, l’autorizzazione non può essere concessa, salvo esclusione della parte contestata se non essenziale. Il silenzio dell’amministrazione consultata equivale a consenso.
Riscossione dei tributi e requisiti IVA in Italia
Quando l’Italia è Stato di presentazione, l’ufficio di presentazione riscuote i tributi nazionali, in particolare IVA, accise e altri tributi interni, sulla base dei dati trasmessi via CCI dall’ufficio di controllo. Ai fini dell’IVA, l’operatore deve identificarsi in Italia tramite rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, DPR 633/1972, oppure tramite identificazione diretta ex art. 35-ter del medesimo decreto. Per l’IVA all’immissione in consumo è richiesto l’uso della dilazione di pagamento (DPO) ex art. 110 CDU con idonea garanzia.
Controlli doganali e misure extratributarie
La circolare distingue le competenze dell’ufficio di controllo, limitate ai controlli documentali ex art. 188 lettere a) e b) CDU e all’eventuale richiesta di documentazione aggiuntiva, da quelle dell’ufficio di presentazione, che gestisce i controlli propri relativi ai tributi nazionali, alle misure extratributarie nazionali e ai profili di rischio locali, oltre alle eventuali verifiche fisiche su divieti e restrizioni. Sono richiamate anche le misure extratributarie nazionali, inclusa la sorveglianza radiometrica disciplinata dalla direttiva 2013/59/Euratom e dal d.lgs. 101/2020.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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