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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05098/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo due censure: in primo luogo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il diniego fosse ingiustificato; in secondo luogo la violazione dell'art. 133 c.p. quanto alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva o comunque non correttamente commisurata. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione di merito aveva escluso le attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivamente valutabili e che la pena era stata determinata valorizzando la personalità dell'imputato e i numerosi precedenti penali, ritenuti indice previsto dall'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato in assenza di elementi positivi; ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, perché la determinazione della pena risultava sorretta da un corretto apprezzamento discrezionale del giudice di merito, fondato sui precedenti penali dell'imputato e sugli indici di cui all'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 62 bis c.p.

    Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico in assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi di segno favorevole; il loro diniego è legittimo se mancano tali elementi.

  • art. 133 c.p.

    La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sorretta, tra gli altri indici, dalla personalità dell'imputato e dai suoi precedenti penali.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso viene disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili a favore dell'imputato; non basta la mera mancanza di dati negativi.
  • Le attenuanti generiche presuppongono una valutazione discrezionale di merito fondata su elementi concreti di segno favorevole, sicché la loro concessione non è automatica.
  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile o infondata quando la decisione di merito abbia applicato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p., valorizzando dati pertinenti come i precedenti penali dell'imputato.
  • Il controllo di legittimità sulla pena non può sostituirsi al giudizio discrezionale del giudice di merito, salvo illogicità o violazione dei criteri legali di commisurazione.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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