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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20929/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d’appello che aveva confermato il rigetto dell’istanza di revoca ex tunc della confisca di prevenzione disposta anni prima su un terreno e sulla villa edificata sullo stesso. Sosteneva che il giudice di merito avesse violato la disciplina sulla revoca della confisca di prevenzione, l’obbligo di motivazione e i parametri costituzionali e processuali richiamati, perché non avrebbe valorizzato un elemento sopravvenuto rappresentato da una sentenza penale successiva, con la quale era stata esclusa l’aggravante mafiosa contestata in un diverso procedimento. A suo dire, tale esito avrebbe smentito il presupposto della pericolosità qualificata posto a base della misura. Inoltre contestava che la Corte d’appello avesse attribuito rilievo a precedenti penali e a un contesto familiare ritenuto vicino al clan, deducendo che tali elementi non dimostravano il collegamento tra pericolosità e acquisto del bene. Infine lamentava l’assenza di una corretta verifica del rapporto temporale e di proporzione fra la pericolosità sociale e l’acquisto del singolo immobile, evidenziando che l’edificazione sarebbe risalita a un’epoca anteriore al perimetro temporale della pericolosità e che la valutazione avrebbe erroneamente riguardato l’intero patrimonio anziché il solo bene oggetto dell’istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, per un verso, investissero profili di motivazione non deducibili nel procedimento di prevenzione se non nei limiti della motivazione inesistente o meramente apparente; per altro verso, fossero comunque manifestamente infondate. In particolare, ha affermato che la revoca della confisca di prevenzione non può essere fondata su elementi preesistenti al giudicato di prevenzione che il proponente avrebbe potuto dedurre e non ha dedotto, in assenza di forza maggiore. Ha inoltre condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui la sentenza penale successiva non elideva gli altri elementi indiziari valorizzati ai fini della pericolosità qualificata, né imponeva una nuova verifica della sproporzione rispetto al bene singolo, essendo già stata compiuta in sede originaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423

    richiamato come base della domanda di revoca della confisca di prevenzione nel sistema previgente

  • art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti della misura di prevenzione

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    richiamato dal ricorrente in relazione alla revoca della confisca di prevenzione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo motivazionale

  • art. 4 l. n. 1423 del 1956

    indicato come norma che limita il ricorso per cassazione in materia di prevenzione alla violazione di legge

  • art. 3-ter, comma 2, l. n. 575 del 1965

    richiamato quale disposizione che estende il regime di impugnazione nel procedimento di prevenzione

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    ritenuto non applicabile quanto al vizio di illogicità manifesta della motivazione nel procedimento di prevenzione

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    menzionato come disciplina analoga a quella previgente in tema di motivazione nei provvedimenti di prevenzione

  • art. 630 c.p.p.

    richiamato per escludere l’estensione alla revoca della confisca di prevenzione del concetto di "prova nuova" proprio della revisione

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    posto a fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è deducibile il vizio di illogicità manifesta della motivazione, salvo il caso limite di motivazione inesistente o meramente apparente.
  • La revoca della confisca di prevenzione non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento originario se tali elementi erano astrattamente deducibili ma non furono dedotti, salvo che ciò dipenda da causa di forza maggiore.
  • Ai fini della confisca di prevenzione e della confisca per sproporzione è necessario un ragionevole collegamento temporale tra condotta/condizione di pericolosità e acquisto del bene; tuttavia non sono automaticamente esclusi i beni acquistati prima in epoca non eccessivamente antecedente rispetto ai fatti indicativi della pericolosità.
  • Il giudizio di sproporzione non può essere riaperto in sede di revoca quando sia già stato svolto in sede di applicazione della misura ablativa sulla base di elementi già disponibili.
  • Nel sistema delle misure di prevenzione, l’"appartenenza" a un’associazione mafiosa ha una portata più ampia della "partecipazione" al reato associativo e può desumersi anche da comportamenti funzionali agli interessi criminali, senza necessità di prova di un concorso stabile nel sodalizio.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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