Cassazione Penale, Ordinanza n. 13720/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per guida in stato di ebbrezza aggravata. In concreto, gli veniva contestato di avere condotto un furgone in stato di ebbrezza, provocando un incidente stradale in orario notturno, con tasso alcolemico accertato pari a 2,07 g/l. Con due motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: contestava la prova dei fatti posti a fondamento delle aggravanti, sostenendo che l'orario del fatto fosse stato ricavato da un ragionamento circolare tra atti privi di autonoma efficacia probatoria e che non fosse stata dimostrata la dinamica dell'incidente. Nelle memorie difensive insisteva nel contestare l'inammissibilità del ricorso e lamentava anche la mancata notificazione dell'avviso al codifensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di ammissibilità perché diretti, in sostanza, a riproporre censure già esaminate e confutate dai giudici di merito, senza indicare un effettivo travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione delle due sentenze lette congiuntamente come unico corpo decisionale. In particolare, ha valorizzato la convergenza tra dichiarazioni dell'imputato, del conducente dell'altro veicolo e della comunicazione di notizia di reato sul momento dell'incidente, nonché la ricostruzione indiziaria della dinamica dello scontro basata sui danni riportati dai veicoli e sul riscontro della notizia di reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c, cod. strad.
È richiamato come base della fattispecie di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave, in relazione al tasso alcolemico accertato e alla condotta contestata.
art. 186, comma 2-bis, cod. strad.
È richiamato quale aggravante contestata e confermata nei giudizi di merito, collegata alla provocazione di un incidente stradale.
art. 186, comma 2-sexies, cod. strad.
È menzionato tra le disposizioni applicate alla contestazione di guida in stato di ebbrezza aggravata.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello può essere letta congiuntamente a quella di primo grado, formando un unico complessivo corpo decisionale; la censura di illogicità o insufficienza motivazionale è inammissibile se non individua uno specifico travisamento della prova o una ragionevole critica alle argomentazioni comuni ai due giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, specie quando la decisione impugnata abbia già fornito una motivazione lineare e coerente sulla prova del fatto e delle circostanze aggravanti.
- La ricostruzione della dinamica di un sinistro può essere legittimamente fondata anche su una prova logico-indiziaria, corroborata da riscontri esterni, senza necessità di una prova diretta, purché il ragionamento probatorio sia coerente e non illogico.
- Ai fini della tenuta della motivazione sulle aggravanti di un reato stradale, è sufficiente la convergenza tra dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dati obiettivi emergenti dagli atti di polizia giudiziaria, se tale convergenza consente di fissare in modo attendibile il momento e la dinamica del fatto.
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