Cassazione Civile, Ordinanza n. 36922/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla mancanza nel verbale dell’indicazione delle ragioni della mancata contestazione immediata. Ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, in via di opposizione a sanzione amministrativa, il verbale relativo a una violazione del codice della strada. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione e il Tribunale di Milano aveva confermato il rigetto in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 200, comma 1, e 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada; violazione e falsa applicazione degli artt. 201, comma 1 e 1-ter, del codice della strada e 385 del regolamento di esecuzione; omesso esame di un fatto decisivo e del verbale impugnato. Il punto centrale era l’assenza, nel verbale notificato, della motivazione sulle ragioni che avevano impedito la contestazione immediata dell’infrazione.
Norme richiamate
art. 200, comma 1, cod. strada
Fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore, la contestazione immediata è regola e la contestazione differita richiede che nel verbale siano indicate le ragioni dell’impossibilità della contestazione immediata.
art. 201, comma 1, cod. strada
La contestazione differita è legittima solo se il verbale contiene la motivazione delle ragioni che hanno impedito la contestazione immediata, salvo i casi previsti dalla legge.
art. 201, comma 1-ter, cod. strada
È richiamato insieme alla disciplina della contestazione differita e alla necessità della motivazione nel verbale notificato.
art. 384 reg. esec. cod. strada
Regola la contestazione delle violazioni e, nel caso di contestazione differita, impone la motivazione sulle ragioni dell’omissione della contestazione immediata.
art. 385 reg. esec. cod. strada
È richiamato come norma di esecuzione collegata alla disciplina della contestazione e della verbalizzazione della violazione.
art. 380-bis c.p.c.
È la base procedurale della trattazione camerale in presenza di manifesta fondatezza del ricorso.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
È richiamato nel provvedimento quale norma procedurale applicabile alla definizione camerale.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, quando non ricorrono ipotesi legislative di esonero, la contestazione immediata è la regola e la contestazione differita deve essere motivata nel verbale notificato.
- Il verbale deve contenere l’indicazione delle specifiche ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata; la mera esistenza di una situazione di fatto non basta se non è esplicitata come motivo dell’omissione.
- La motivazione sulla mancata contestazione immediata è sindacabile dal giudice, ma resta insindacabile la sola organizzazione interna del servizio di accertamento.
- Se il verbale è privo della motivazione richiesta sulla contestazione differita, la censura è idonea a determinare l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione che abbia escluso tale vizio.
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