Cassazione Civile, Ordinanza n. 12197/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguardava la domanda proposta da una società per ottenere la ripetizione di contributi previdenziali che assumeva di aver indebitamente pagato in relazione all’assunzione di lavoratori con contratti di formazione e lavoro. La Corte d’appello aveva qualificato la domanda come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e aveva ritenuto prescritto il diritto, perché la prescrizione decorreva dai singoli pagamenti indebiti ed era stata interrotta solo nel 1996 da una precedente sentenza che aveva accertato l’indebito rinviando la quantificazione a un successivo giudizio; il nuovo giudizio era stato poi introdotto nel 2015, oltre dieci anni dopo. La società ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. sostenendo che il giudizio traeva origine dalla comunicazione dell’ente del 15.6.2012, che avrebbe inciso illegittimamente sulla somma da restituire, e che il termine per contestarla decorreva dalla sua conoscenza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato la richiesta inoltrata nel 2011, dalla quale sarebbe emerso che la pretesa riguardava l’esclusione, operata nella comunicazione del 15.6.2012, dei contributi versati sotto il vigore della L. n. 863/1984.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente per la loro connessione. Ha osservato che la Corte d’appello aveva correttamente qualificato la domanda come ripetizione di indebito avente ad oggetto contributi indebitamente versati e che i motivi di ricorso non confutavano in modo specifico tale qualificazione, limitandosi a riproporre la tesi secondo cui la lite sarebbe nata dalla comunicazione Inps del 15.6.2012. Poiché non era stata realmente contestata la natura della domanda come azione di condanna alla restituzione e non come impugnazione di un provvedimento amministrativo, la sentenza impugnata aveva correttamente applicato l’art. 2033 c.c., facendo decorrere la prescrizione dai pagamenti indebiti. Ne è seguita la reiezione del ricorso, con conferma della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione; la Corte non ne accoglie la lettura perché il ricorso non scalfisce la qualificazione della domanda come ripetizione di indebito.
art. 2945 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di effetti dell’interruzione della prescrizione; la Corte ritiene infondata la censura alla luce della corretta qualificazione dell’azione esercitata.
art. 115 c.p.c.
Invocato per omesso esame del contenuto documentale; la doglianza è respinta perché non incide sulla ratio della decisione, fondata sulla qualificazione della domanda.
art. 2033 c.c.
La Corte afferma che, trattandosi di azione di ripetizione di indebito, la prescrizione decorre dalla data dei pagamenti indebiti.
L. n. 863/1984
Richiamata solo come disciplina vigente al tempo dei contratti di formazione e lavoro ai fini della pretesa restitutoria.
Massime di principio
- Quando la domanda è qualificabile come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., il termine di prescrizione decorre dai singoli pagamenti asseritamente indebiti, non dalla successiva comunicazione dell’ente che li contesti o li ridetermini.
- Per superare una decisione fondata sulla qualificazione della domanda, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tale qualificazione; la mera riproposizione della diversa ricostruzione fattuale o dell’origine concreta della lite non è sufficiente.
- La comunicazione dell’ente che escluda alcune voci dal computo o contesti il credito non integra di per sé un riconoscimento del debito idoneo a produrre un effetto interruttivo della prescrizione.
- La deduzione di omesso esame di un documento è irrilevante se non è idonea a scalfire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata.
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