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Sentenza

Sentenza n. 771/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento dirigenziale dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS- del 9-16 settembre 2021, notificato al ricorrente il 5 ottobre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di emersione del lavoro irregolare, ex art. 103 comma 1 del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020, presentata dal datore di lavoro -OMISSIS- (rappresentante legale della Società Cooperativa Agricola -OMISSIS-) in data 18 giugno 2020, dato il parere non favorevole espresso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro nei confronti del datore di lavoro predetto, in ragione della sua irregolarità contributiva, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202101685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione del lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro, fondato sul parere non favorevole dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro per irregolarità contributiva del datore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di emersione proposta dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Ha dedotto la violazione dell'art. 103, comma 15, del medesimo decreto-legge, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, contraddittorietà e perplessità manifesta. In particolare, contestava il rilievo attribuito al parere non favorevole dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, espresso in ragione dell'irregolarità contributiva del datore di lavoro, e la conseguente reiezione della domanda. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto il ricorso non fondato, osservando che il parere favorevole dell'Ispettorato, riguardante la capacità economica del datore e la congruità delle condizioni di lavoro, era necessario e che l'irregolarità contributiva giustificava il parere negativo. Nel marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, senza indicare residui profili di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità del diniego. Ha rilevato che il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, dispone dell'azione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla pronuncia. In presenza di tale dichiarazione, e in assenza di residui profili di interesse prospettati dalla parte, il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della natura della decisione.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    Disciplina la procedura di emersione del lavoro irregolare oggetto della domanda respinta.

  • art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    È stato invocato dal ricorrente e, secondo la valutazione cautelare richiamata nella sentenza, richiede il parere favorevole dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla capacità economica del datore e sulla congruità delle condizioni di lavoro.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La parte ricorrente dispone dell'azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare validamente la sopravvenuta perdita dell'interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla causa e non prospetta residui profili di interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla decisione di merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, una volta che questi abbia dichiarato la sopravvenuta perdita dell'interesse.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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