Sentenza n. 12024/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari: 1. dell’Ordinanza Ufficio SUAP n. 1 del 12 febbraio 2026, prot. n. 2149, emessa dal Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Canino, notificata in data 12 febbraio 2026, con la quale è stato ordinato al Sig. Maurizio Morosini l’immediato divieto di prosecuzione dell’attività di autoriparazione e ad entrambi i ricorrenti l’allontanamento e lo sgombero di tutte le attrezzature presenti nei locali siti in Canino, Via D’Ischia snc; 2. dell’Ordinanza di Riduzione in Pristino n. 1 del 12 febbraio 2026, prot. n. 2151, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Canino, notificata in data 12 febbraio 2026, con la quale è stata ordinata la rimessa in pristino dello stato legittimo del magazzino/deposito sito nel medesimo immobile, entro 90 giorni; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, il verbale di ispezione della Polizia Locale prot. 1818 del 6 febbraio 2026 e la relazione tecnica dell'Ufficio Urbanistica del 10 febbraio 2026, richiamati nei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza SUAP di divieto di prosecuzione dell'attività di autoriparazione e di sgombero delle attrezzature, nonché ordinanza di riduzione in pristino di un magazzino/deposito
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza SUAP che vietava la prosecuzione dell'attività di autoriparazione e disponeva l'allontanamento e lo sgombero delle attrezzature, nonché l'ordinanza di riduzione in pristino del magazzino/deposito. Il primo motivo deduceva, con riferimento all'ordinanza SUAP, la violazione dell'art. 10 l. 122/1992, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell'art. 7 l. 241/1990. Il secondo motivo, relativo all'ordinanza di riduzione in pristino, deduceva la violazione degli artt. 3, 10, 23-ter e 31 d.P.R. 380/2001, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento. Il terzo motivo contestava l'imputazione dell'abuso alla proprietaria dell'immobile, invocando il principio di responsabilità personale e il difetto di motivazione. In via preliminare, il Collegio ha rilevato che le procure alle liti erano state depositate come copie informatiche per immagine di documenti analogici, ma senza la prescritta asseverazione di conformità all'originale; nonostante l'ordine di integrazione assegnato ai ricorrenti, la documentazione non era stata depositata nel termine perentorio. Nel merito, i ricorrenti sostenevano che il locale fosse utilizzato soltanto come rimessa per veicoli e deposito di attrezzature personali impiegate per attività hobbistica, in conformità alla destinazione catastale e al contratto di locazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la mancata valida allegazione delle procure alle liti. Il deposito telematico di procure conferite su supporto cartaceo richiede, oltre alla firma digitale del difensore, l'asseverazione della conformità della copia informatica per immagine all'originale; tale adempimento non è stato assolto e i ricorrenti non hanno sanato il vizio nel termine perentorio assegnato dal Collegio. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Ha escluso che la mera allegazione dell'uso hobbistico del locale e della sua destinazione catastale fosse sufficiente a dimostrare l'assenza dell'attività di autoriparazione o a fondare la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, valorizzando il verbale di accertamento, le dichiarazioni rese dal ricorrente, la presenza di quindici autovetture e le segnalazioni certificate di inizio attività prodotte dal Comune. Ha ritenuto che la trasformazione del locale da deposito ad attività commerciale costituisse mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, in quanto passaggio tra categorie funzionali disomogenee e idoneo a incidere sul carico urbanistico. Ha inoltre affermato che l'ordinanza ripristinatoria può essere rivolta anche al proprietario non responsabile materialmente dell'abuso, poiché l'abuso edilizio è un illecito permanente e il proprietario conserva la disponibilità materiale e giuridica del bene, potendo intervenire per rimuoverne gli effetti. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 1.500 euro oltre accessori in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti, quando ricorrono i presupposti processuali e decisori.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità e per l'avviso alle parti della possibile definizione della causa con sentenza semplificata.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 […] La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
La copia informatica per immagine di una procura analogica deve essere accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale; la sola firma digitale del difensore non è sufficiente.
art. 13, comma 1-ter, norme di attuazione c.p.a.
Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.
Gli adempimenti processuali relativi ai ricorsi sono eseguiti telematicamente secondo le regole tecniche applicabili.
art. 8 D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD con l’inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
Quando la procura è conferita su supporto cartaceo, il deposito telematico richiede la copia per immagine e la dichiarazione digitale di conformità all'originale.
art. 10 l. 122/1992
È stato invocato dai ricorrenti con riferimento all'attività di autoriparazione, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile e comunque ritenuto infondato.
art. 7 l. 241/1990
La dedotta violazione della partecipazione procedimentale non è stata ritenuta dimostrata; la mera allegazione dell'uso hobbistico del locale non supera gli elementi probatori convergenti raccolti dall'amministrazione.
art. 13 l. 689/1981
Il verbale di accertamento adottato ai sensi della disposizione è stato valorizzato quale elemento a sostegno della ricostruzione dell'attività esercitata nel locale.
art. 3 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate dall'ordinanza di riduzione in pristino.
art. 10 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate dall'ordinanza di riduzione in pristino.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
Il passaggio da deposito ad attività commerciale costituisce mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, poiché riguarda categorie funzionali disomogenee e può incidere sul carico urbanistico.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dai ricorrenti e costituisce il riferimento alla disciplina della riduzione in pristino; l'ordinanza ripristinatoria può essere rivolta anche al proprietario non autore materiale dell'abuso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, quando la procura alle liti è conferita su supporto cartaceo e depositata come copia informatica per immagine, il difensore deve attestare digitalmente la conformità della copia all'originale; la sola sottoscrizione digitale della copia non sostituisce l'asseverazione.
- La mancata regolarizzazione della procura alle liti nel termine perentorio assegnato dal giudice determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura processuale.
- Il passaggio di un immobile dalla destinazione di deposito a quella di attività commerciale integra un mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, quando comporta il trasferimento tra categorie funzionali disomogenee ed è idoneo a incidere sul carico urbanistico.
- La legittimità di un provvedimento repressivo può essere sostenuta da una pluralità convergente di elementi istruttori, tra cui verbali di accertamento, dichiarazioni dell'interessato, riscontri materiali e segnalazioni amministrative; una generica allegazione dell'uso non commerciale del locale non è sufficiente a superare tali elementi.
- L'ordinanza di riduzione in pristino può essere adottata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se non è l'autore materiale dell'abuso, poiché l'abuso edilizio ha natura permanente e il proprietario conserva poteri di disponibilità e di intervento sul bene.
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