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Sentenza

Sentenza n. 834/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per l'annullamento, previa sospensiva - del Comunicato AIFA pubblicato sul proprio sito 7 aprile 2025 (doc. 1) dal titolo “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”, nella parte in cui è previsto che nelle determinazioni AIFA di riclassificazione di specialità medicinali equivalenti a carico del SSN verrà inserita la seguente clausola: “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al … 58,65% nel caso di medicinali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in caso di erogazione nell'ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”; - degli esiti delle procedure incardinate presso AIFA di riclassificazione di medicinali equivalenti e segnatamente: a base di perindopril indapamide e amlodipina (determina 506/2025); a base di dimetilfumarato (determina 511/2025), a base di candesartan e a base di imatinib di titolarità della ricorrente (doc.2) nella parte in cui, in applicazione dell'impugnato Comunicato AIFA, viene riportata all'art. 1 la sopra menzionata clausola avente l'effetto di ridurre dello 0,65% l'attuale quota di spettanza delle aziende farmaceutiche produttrici di medicinali equivalenti per riversarla in favore dei grossisti; nonché ogni altro atto, non conosciuto, comunque connesso o consequenziale a quelli qui specificamente impugnati.

Giustizia amministrativa202506665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicato AIFA sulla maggiorazione della quota di spettanza dei grossisti e determinazioni AIFA di riclassificazione di medicinali equivalenti recanti la clausola di trasferimento dello 0,65% della quota dal titolare dell'autorizzazione al grossista

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità regolatoria e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il Comunicato AIFA pubblicato il 7 aprile 2025 e le determinazioni di riclassificazione di medicinali equivalenti, nella parte in cui prevedevano che, per l'erogazione nel canale convenzionale, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio cedesse al grossista il valore corrispondente allo 0,65%, con conseguente incremento della quota del grossista dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico e riduzione della quota spettante alle aziende farmaceutiche. Nel corso del giudizio la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. La rinuncia è stata notificata meno di dieci giorni prima dell'udienza, in violazione dell'art. 84, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente abbia la disponibilità dell'azione e possa rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Sebbene la rinuncia non rispettasse il termine di notifica di dieci giorni previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., il giudice ha valorizzato il chiaro contenuto della dichiarazione e l'art. 84, comma 4, c.p.a., desumendo dal comportamento della ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza

    La rinuncia notificata oltre il termine non impedisce al giudice di rilevare, sulla base del comportamento processuale della parte, la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    La dichiarazione univoca della parte ricorrente di rinunciare al ricorso e di chiedere l'improcedibilità consente di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse anche quando non siano rispettate le modalità temporali della rinuncia formale.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso o manifestare la sopravvenuta perdita di interesse alla decisione.
  • La violazione del termine di notifica della rinuncia previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando dagli atti e dal comportamento processuale emerga in modo chiaro e univoco che il ricorrente non intende più ottenere una decisione sul merito.
  • L'art. 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti, atti univoci o comportamenti delle parti successivi alla proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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